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Permessi e congedo straordinario: chiarimenti INPS

Come avevamo già riportato su queste pagine, il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 in vigore dal 13 agosto 2022 (in attuazione alla direttiva (UE) n. 2019/1158 in materia di conciliazione vita lavoro e parità di genere) ha introdotto importanti novità in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001:

  1. il “Referente Unico dell’Assistenza” è stato eliminato nel senso che i 3 giorni mensili per l’assistenza alla persona con disabilità grave, previsti dall’art. 33 della L. n.104/1992, possono essere riconosciuti a più persone tra quelle che possono alternarsi nell’assistenza alla stessa persona disabile grave. Ovviamente i giorni mensili rimangono complessivamente tre (D. Lgs n.105/2022 art. 3 comma 1 lettera b) n.2).
  2. il “Convivente di fatto al pari del coniuge convivente e della parte dell’unione civile convivente  può fare richiesta di usufruire dei due anni di congedo straordinario, previsto dal D.Lgs n.151/2001,  per necessità di assistere familiari disabili in situazione di gravità; la domanda può essere presentata dal convivente di fatto anche se la convivenzaè stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo (art.2 comma 1 lettera n D.Lgs n.105/2022), ma deve permanere obbligatoriamente per tutto il periodo di fruizione del congedo.

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha inoltre introdotto le novità contenute nella Circolare INPS n. 122 del 27 ottobre 2022:

  1. il congedo di paternità di dieci giorni è diventato strutturale;
  2. la maternità delle lavoratrici autonome si può richiedere ed ottenere da due mesi prima del parto;
  3. il congedo parentale è stato ampliato (spetta per un totale di 12 o 13 mesi ai genitori nei primi 12 anni di vita del figlio)

Data questa necessaria premessa, l’Ufficio Affari Generali dell’ENS informa che L’INPS ha emanato la Circolare n. 39 del 4 aprile 2023 recante indicazioni amministrative e chiarimenti per il riconoscimento e fruizione dei suddetti benefici ai lavoratori dipendenti del settore privato.

1.Permessi di cui all’art. 33 della legge 104/1992 (pag 3 e 4 della Circolare INPS n.39/2023):

Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, più persone aventi diritto ai permessi lavorativi per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, possono richiedere l’autorizzazione all’INPS a fruire dei permessi alternativamente tra loro, essendo stata eliminata la figura del referente unico.  Ciascun richiedente deve allegare la dichiarazione della intenzione del disabile di farsi assistere dal richiedente medesimo. L’Inps invierà il provvedimento di autorizzazione al richiedente, al disabile grave ed al datore di lavoro.

La Circolare INPS precisa inoltre che sono cumulabili tra loro e che il lavoratore con disabilità grave può fruire nello stesso mese:

  • i permessi di cui all’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992, per se stesso;
  • i permessi di cui al comma 3 del medesimo articolo 33, per assistere propri familiari;

Non sono invece cumulabili:

  • i permessi di cui al comma 3 articolo 33, per assistere propri familiari
  • il prolungamento del congedo parentale

Pertanto qualora venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale (oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative), tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, negli stessi mesi, saranno sospese e riattivate d’ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento.

Allo stesso modo, per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.

2.Congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 (pag 4-5-6 della Circolare INPS n.39/2023)

Preso atto della introduzione del Convivente di fatto tra i soggetti aventi diritto, la Circolare INPS n. 122 del 27 ottobre 2022 ha ribadito che è possibile usufruire del congedo straordinario secondo il seguente ordine di priorità:

  1. il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell’unione civile convivente / del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il decreto legislativo n. 105/2022, riformulando il comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva sugli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.

3. Come presentare Domanda (pag 6-7-8-9-10 della Circolare INPS n.39/2023)

Gli aventi diritto come sopra individuati, possono richiedere i permessi ed i congedi sopra descritti, presentando domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, contact center integrato o Istituti di Patronato). L’INPS rende noto di aver aggiornato l’applicazione per la gestione dei permessi legge 104/1992 e per la presentazione delle domande di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001:

  • da parte dei conviventi di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
  • da parte dei familiari previsti dalla norma, anche qualora la convivenza con il disabile grave sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo;
  • per richiedere la trasmissione della “Dichiarazione disabile” anche per assistere le persone disabili minorenni in situazione di gravità, se non già inviata, purché il richiedente della prestazione non sia la madre e il padre.

Nel tab “Dichiarazioni” – sotto-tab “Richiedente” è disponibile la nuova dichiarazione “Di non essere attualmente convivente con il disabile in situazione di gravità, ma di impegnarmi ad instaurare tale convivenza entro l’inizio del congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso” nei seguenti gruppi:

  • Dichiarazioni Coniuge/Parte dell’unione civile/Convivente di fatto;
  • Dichiarazioni Richiedente Fratello/Sorella;
  • Dichiarazioni Parente Affine entro il terzo grado.

La dichiarazione può essere modificata e salvata attraverso il pulsante “Salva modifiche”.

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