Ente Nazionale Sordi ETS-APS

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Lo Statuto

Statuto approvato dal XXVII Congresso Nazionale ENS il 14 maggio 2022 – Isola delle Femmine (PA)

Statuto Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi
Associazione di Promozione Sociale o in breve “ENS” A.P.S.

TITOLO I

COSTITUZIONE – NATURA GIURIDICA

Art. 1
Natura giuridica e sede

L’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi Associazione di Promozione Sociale o in breve “ENS” A.P.S.”, costituito dalle associazioni italiane dei minorati dell’udito e della parola, è stato fondato a Padova il 24 settembre 1932 durante il Primo Raduno Nazionale per unanime volontà dei sordi italiani.

È ente morale ai sensi delle leggi 12 maggio 1942, n. 889 e 21 agosto 1950, n. 698, con personalità giuridica di diritto privato, di cui al D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 9.5.1979, n. 125).

È organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), iscritta nel Registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed in quello delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

È associazione benemerita del Comitato Italiano Paralimpico.

Con l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’ENS assume la qualifica di Ente del Terzo Settore.

L’ENS ha la sua Sede centrale e legale in Roma alla Via Gregorio VII n.120 – cap 00165.

Al fine di ricordare le tappe significative dell’ente, il 12 maggio, anniversario del riconoscimento giuridico dell’ENS, è istituita la festa nazionale dell’ente; il 24 settembre, giorno della costituzione dell’ENS come Associazione tra i sordi italiani, è istituita la Giornata Nazionale dei Sordi; l’ultimo sabato del mese di settembre di ogni anno, è fissata la celebrazione della Giornata Mondiale dei Sordi.

Art. 2

Rappresentanza e tutela

L’ENS esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani, nonché, dei sordi con disabilità aggiuntive, attribuitegli dalle leggi e dal presente Statuto.

Art. 3

Finalità

L’ENS opera, con criteri di assoluta apartiticità e aconfessionalità, senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di inclusione dei sordi nella società, perseguendo l’unità della categoria.

A tal fine, promuove e valorizza la dignità e l’autonomia delle persone sorde, i loro pieni diritti di cittadinanza in tutti i campi della vita, l’autodeterminazione, l’accessibilità e l’informazione, l’educazione, la formazione e l’inclusione scolastica, post scolastica,  professionale, lavorativa e sociale, favorendo il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme individuali e cooperative, promuovendo la lingua dei segni e la lingua dei segni tattile, la comunicazione totale e il bilinguismo, la riabilitazione, la cultura, lo sport, il tempo libero e le attività ricreative.

L’ENS – APS garantisce, tutela e promuove il diritto alla libertà di scelta di comunicazione della persona sorda.

L’ENS – APS ripudia l’accanimento terapeutico ed ogni forma di discriminazione tendente a limitare e mortificare la libertà e la dignità della persona.

Art. 4

Attività istituzionali

Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 3 dello Statuto, nonché di quelle di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), d), h), i), k), l), m), p), u), w) del Decreto Legislativo n. 117 del 3/7/2017, l’ENS:

  1. promuove ogni iniziativa presso gli organi competenti dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali per l’emanazione di leggi e di atti amministrativi, linee guida, buone prassi, a tutela delle persone sorde;
  2. promuove servizi di volontariato e servizi di carattere mutualistico tra gli associati in tutti i settori della vita sociale;
  3. promuove e divulga ogni iniziativa nel campo della salute della persona, della profilassi, della prevenzione, della riabilitazione, dell’educazione sanitaria, anche in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale;
  4. partecipa, a mezzo di propri rappresentanti, agli enti preposti alla tutela delle persone sorde, secondo le leggi vigenti;
  5. promuove ed attua iniziative in favore dei sordi anche mediante la creazione di apposite strutture operative, nonché in base a specifiche convenzioni e/o protocolli con pubbliche amministrazioni, società e/o organismi competenti, pubblici e/o privati, secondo i principi di co-programmazione e co-determinazione di cui agli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;
  6. promuove iniziative nel campo della ricerca e della sperimentazione tecnologica, favorendo l’utilizzo dei risultati per l’abbattimento delle barriere della comunicazione e l’accessibilità universale nel campo dei media, della telefonia fissa e mobile, dell’informatica, del digitale e quant’altro ad esso attinente;
  7. istituisce, anche con la partecipazione di propri soci, cooperative, imprese sociali e/o comitati, per la gestione di specifiche attività e per l’erogazione di servizi;
  8. promuove ed organizza, attività didattica domiciliare, per il recupero scolastico e del doposcuola e corsi di formazione professionale;
  9. collabora con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali nel campo dell’istruzione e dell’educazione dei sordi per assicurare un sistema scolastico pienamente inclusivo attraverso il sistema del bilinguismo, della Lingua dei Segni Italiana, della LIS tattile e della lingua parlata/scritta;
  10. promuove e organizza, anche in collaborazione con i Ministeri, le Università, le Regioni, gli Enti Pubblici, iniziative di sensibilizzazione e operative per l’apprendimento della Lingua dei Segni e LIS tattile, iniziative per la formazione, specializzazione e/o aggiornamento di Docenti dei corsi di Lingua dei Segni e LIS tattile, Assistenti alla comunicazione, Interpreti della Lingua dei Segni e LIS tattile secondo i programmi e le procedure definite nel Piano di Offerta Formativa dell’ENS, proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea Nazionale, cura la tenuta del Registro Nazionale dei Docenti e dei Coordinatori dei corsi di LIS e LIS tattile;
  11. collabora con Università, Istituti di ricerca, Organismi nazionali ed internazionali, nonché con le strutture pubbliche e private, per lo sviluppo delle capacità operative nelle varie attività artigiane, professionali e imprenditoriali, organizzando anche tirocini lavorativi, stage ed esperienze formative presso strutture ed enti pubblici e privati;
  12. cura, stimola, promuove studi, ricerche e ogni iniziativa sulla sordità nei suoi aspetti medico-legali, psico-pedagogici, linguistico-culturali, promuovendo la tutela dei diritti e delle pari opportunità per l’infanzia, l’adolescenza, la gioventù, gli anziani e la condizione femminile della categoria;
  13. può collaborare con le Associazioni Nazionali di interpreti e di interpreti di Lingua dei Segni riconosciute dallo Stato;
  14. può favorire/supportare iniziative di patronato in favore dei sordi, autonomamente o in accordo con altri soggetti;
  15. può concorrere, in caso di discriminazione dovuta alla sordità o ogni volta che sarà ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, all’assistenza dei propri soci o dei dirigenti, per questioni sorte nello svolgimento delle proprie funzioni, nelle controversie di natura civile, penale, amministrativa sia in sede giudiziale che extragiudiziale;
  16. può organizzare raccolte di fondi come definite nell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, ossia attività ed iniziative anche in forma organizzata e continuativa finalizzate a finanziare le attività di interesse generale dell’ENS, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;
  17. nell’ambito del perseguimento delle proprie finalità statutarie, può aderire ed essere membro di organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o connessi; e parimenti può affiliare associazioni e organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguano scopi analoghi o connessi;
  18. può svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano direttamente connesse e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti consentiti dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e sempre a condizione che abbiano carattere di sussidiarietà.

Al fine di ricordare le tappe significative dell’ente, il 12 maggio, anniversario del riconoscimento giuridico dell’ENS, è istituita la festa nazionale dell’ente; il 24 settembre, giorno della costituzione dell’ENS come Associazione tra i sordi italiani, è istituita la Giornata Nazionale del Sordo; l’ultimo sabato del mese di settembre di ogni anno, è fissata la celebrazione della Giornata Mondiale dei Sordi.

Art. 5

Principi ispiratori

L’ENS si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, alla Carta dei diritti dell’uomo, alla Dichiarazione di Salamanca del 1984 in materia di educazione, alla Dichiarazione di Madrid sulla non discriminazione del 2002, alla Conferenza di Salonicco del 2003 sulle pari opportunità dei disabili nel mondo del lavoro, alle Risoluzioni del Parlamento Europeo del 17 giugno 1988 (C 187 del 18.07.1988) e del 18 novembre 1998 (C 379 del 07.12.1998), alla Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità 13.12.2006 ratificata dall’Italia con Legge n. 18 del 03.03.2009, alla Convenzione  sui diritti dell’infanzia approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, al comma 1 dell’art. 34-ter della Legge 21 maggio 2021 n. 69 che recita “la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LISt)”, e ai documenti e dichiarazioni nazionali ed internazionali tendenti a garantire l’attuazione dei diritti delle persone con minorazioni uditive.

TITOLO II

DEI SOCI

Art. 6

Categorie dei soci

Il corpo sociale è composto da soci effettivi, aggregati, onorari.

Sono soci effettivi i soggetti maggiori di età, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento della lingua parlata e che risultano riconosciuti tali ai sensi della legge n. 381/1970 e s.m.i..

Sono soci aggregati i genitori di persona minorenne, il tutore, il curatore e l’amministratore di sostegno di coloro i quali sono affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento della lingua parlata e che risultano riconosciuti sordi ai sensi della legge n. 381/1970 e s.m.i. e coloro che siano colpiti da sordità profonda a qualsiasi età.

Sono soci onorari coloro che hanno reso particolari e significativi servizi all’ENS e ai sordi.

Sono denominati Amici dell’ENS coloro i quali condividono le finalità e gli obiettivi dell’ENS e sostengono l’attività dell’associazione contribuendo economicamente alla stessa.

Fanno parte del CGSI i soci che hanno un’età fino ai 35 anni.
Possono essere soci dell’ENS anche i cittadini stranieri sordi residenti in Italia e i cittadini italiani sordi residenti all’estero.

Art. 7
Iscrizione dei soci

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 possono presentare domanda di iscrizione all’ENS APS nella cui circoscrizione hanno la residenza.

L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Provinciale territorialmente competente nella prima seduta successiva alla data di ricezione della domanda; detta delibera deve essere trasmessa al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale.

Il trasferimento di un socio è determinato dal cambio di residenza.

Le Sezioni interessate al trasferimento del socio informano i rispettivi Consigli Regionali.

Il trasferimento del socio ha effetto dalla data di ricezione della documentazione presso la Sezione di nuova appartenenza. I documenti relativi all’iscrizione devono essere conservati dalla Sezione competente, che ne ha la responsabilità della custodia e della riservatezza.

Il Consiglio Provinciale comunica all’aspirante socio l’esito della domanda entro 10 giorni dalla data di deliberazione subordinata al pagamento della quota sociale tramite delega INPS o bonifico bancario su conto corrente dedicato della Sede Centrale o bollettino postale su conto corrente postale della Sede Centrale.

Nel caso in cui la domanda d’iscrizione venga respinta, la comunicazione di cui al comma precedente deve essere inoltrata mediante raccomandata a.r. o mezzo equipollente.

Contro tale provvedimento è possibile ricorrere entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva e provvede a comunicare l’esito al ricorrente ed alla Sezione competente per territorio.

I sordi italiani residenti all’estero indicano la Sezione Provinciale presso la quale intendono essere iscritti.

I sordi stranieri residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano saranno iscritti rispettivamente nelle Sezioni di Rimini e di Roma.

Le modalità di iscrizione, rilascio tessere e di trasferimento sono disciplinate dal Regolamento Esecutivo.

Art. 8

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

I soci effettivi hanno diritto di elettorato attivo e passivo secondo i requisiti presenti nello Statuto.

I soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto, il Regolamento Esecutivo, il Codice Etico dell’Ente, gli atti deliberativi, di indirizzo e le circolari degli organi dell’ENS.

I soci dell’ENS sono tenuti, inoltre:

  1. al rispetto dei principi di apartiticità dell’ENS astenendosi da azioni di propaganda politica nelle proprie sedi locali, circoli e Rappresentanze Comunali e Intercomunali;
  2. i soci effettivi e aggregati sono obbligati a versare la quota associativa determinata dall’Assemblea Nazionale. In concomitanza delle Assemblee e dei Congressi, per esercitare il diritto di voto, il socio deve risultare in regola con il pagamento della quota sociale. Il mancato versamento della stessa entro l’ultimo giorno del mese di febbraio ovvero la revoca della delega INPS determina la sospensione dei diritti associativi, ivi compresa la partecipazione alle Assemblee e Congressi e l’esercizio del diritto di voto;
  3. i dirigenti dell’ENS, nazionali, regionali e provinciali, che ricoprono incarichi all’interno di partiti e/o movimenti politici e sindacali decadono dalla carica e coloro che si candidano a competizioni elettorali decadono dalla carica solo se vengono eletti;
  4. coloro che sono eletti nei Comuni, Province, Regione e/o nel Parlamento o nominati assessori negli Enti Locali non possono candidarsi alle cariche sociali dell’ENS se non dopo aver rinunciato alla carica politica;
  5. i soci che ricoprono cariche sociali all’interno dell’ENS non possono, a pena di decadenza, far parte a qualsiasi titolo di altre associazioni, cooperative, consorzi ed organismi che possano essere in conflitto o concorrenza con l’ENS. Entro 15 giorni dalla contestazione il socio dovrà rinunciare alla carica sociale ovvero far cessare la causa di conflitto. La cessazione della causa di conflitto o la rinuncia alla carica all’interno dell’ENS deve essere comunicata per iscritto agli organi interessati.

Art. 9

Perdita della qualità di socio

            La perdita della qualità di socio si verifica nei seguenti casi:

  1. per decesso;
  2. per recesso volontario;
  3. per mancato rinnovo della tessera entro l’ultimo giorno del mese di febbraio;
  4. per provvedimento di espulsione;
  5. per decadenza nei casi previsti dallo Statuto.

Contro la perdita dei diritti associativi può essere proposto ricorso all’Autorità Giudiziaria.

Art. 10

Provvedimenti disciplinari

I soci che vengono meno all’osservanza dei doveri previsti dallo Statuto, dal Codice etico, dai regolamenti e circolari, dalle disposizioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo, dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali sono passibili dei provvedimenti disciplinari come di seguito individuati.

La censura è inflitta ai soci che abbiano commesso atti che hanno arrecato danno all’immagine dell’ENS e dei suoi organi ed abbiano violato le norme statutarie, regolamentari e del Codice Etico.

La sospensione è inflitta ai soci recidivi nei comportamenti sanzionati con la censura o che con i loro atti o comportamenti abbiano arrecato un grave pregiudizio all’ENS.

La durata della sospensione non può essere inferiore a tre mesi né superiore a diciotto mesi.

La sospensione comporta la perdita temporanea dei diritti associativi e il diritto di frequentare le sedi sociali e circoli ENS per tutta la durata del provvedimento.

La sospensione dei dirigenti comporta la contestuale decadenza dalla carica.

L’espulsione è inflitta ai soci che siano stati sospesi più volte o che abbiano commesso in misura gravissima gli atti sanzionati con la censura e/o la sospensione.

L’espulsione comporta la perdita totale dei diritti associativi.

I soci espulsi possono essere riammessi, non prima di ventiquattro mesi dalla data di notifica del provvedimento disciplinare, su istanza motivata degli interessati presentata al Consiglio Direttivo il quale potrà acquisire il parere del soggetto che ha dato impulso al provvedimento sanzionatorio.

Il socio riammesso, pur mantenendo l’anzianità pregressa, non può conteggiare il periodo di espulsione ai fini dell’anzianità di iscrizione all’ENS.

L’Organo competente a comminare le sanzioni disciplinari è il Collegio dei Probiviri.

Gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti dei dirigenti.

Il Consiglio Provinciale ha facoltà di proporre istanza per aprire il procedimento disciplinare nei confronti dei soci; il Consiglio Regionale ha  facoltà di proporre istanza per aprire il procedimento disciplinare nei confronti dei dirigenti provinciali; il Consiglio Direttivo per i dirigenti provinciali, regionali e centrali nonché in tutti i casi in cui i soci e/o i dirigenti non rispettino lo Statuto, il Regolamento Esecutivo e il Codice Etico dell’ENS e pongano in essere azioni che rechino grave danno all’ENS e ai dirigenti.

L’Assemblea Nazionale ha facoltà di proporre istanza per aprire il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo.

Gli stessi Organi possono promuovere richiesta al Collegio dei Probiviri di sospensione cautelare nelle more della definizione del procedimento disciplinare. 

Art. 11
Requisiti per le candidature alle cariche sociali

Possono candidarsi alle cariche sociali dell’ENS i soci di cui all’art. 6 dello Statuto che:

  1. risultino regolarmente tesserati da almeno 1 anno ed in possesso del riconoscimento di cui alla L. 381/70 e s.m.i.;
  2. siano in godimento dei diritti civili e politici;
  3. non abbiano ricevuto condanne definitive per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari o contro la pubblica amministrazione;
  4. non siano sottoposti al provvedimento disciplinare della sospensione o dell’espulsione;
  5. siano stati riammessi all’ENS da almeno un anno a seguito di provvedimento di espulsione o di sospensione;
  6. non abbiano in corso rapporti di lavoro subordinato o autonomo non occasionale con l’ENS;
  7. non abbiano rapporti di parentela, affinità o coniugio, unioni civili o convivenza di fatto con i componenti del Collegio dei Probiviri, dell’Organo centrale di controllo e del Revisore legale dei conti;
  8. per l’elezione alla carica di Presidente Nazionale e Consigliere Direttivo, l’aspirante dovrà aver svolto almeno per cinque anni incarichi dirigenziali.

Art. 12

Incompatibilità e cumulo delle cariche sociali

Sono incompatibili i rapporti di parentela, affinità o coniugio, unioni civili o convivenza di fatto fra i componenti di uno stesso organo, fatta eccezione per il Congresso, l’Assemblea Nazionale e l’Assemblea Regionale.

Il candidato che risulta eletto a più cariche sociali, deve procedere all’opzione per una delle stesse entro dieci giorni dall’avvenuta proclamazione in Congresso.

Non è ammesso il cumulo delle cariche in seno agli Organi.

Art. 13
Decadenza dalla carica sociale

Ogni membro decade dalla carica ricoperta in seno all’ENS qualora non intervenga, senza giustificato motivo oggettivo, per tre volte consecutive, alle adunanze ordinarie e straordinarie del rispettivo organo, per espresse dimissioni da presentare all’organo di appartenenza, nonché a seguito dei provvedimenti di sospensione ed espulsione.

Contro la decadenza dalla carica può essere proposto ricorso all’Autorità giudiziaria.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA

Art. 14

Organizzazione e struttura

L’ENS è un’organizzazione nazionale unitaria e si articola in organi centrali e organi periferici.

Sono Organi centrali il Congresso, l’Assemblea Nazionale, il Consiglio Direttivo, il Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale, il Collegio dei Probiviri, il Revisore legale dei conti e l’Organo Centrale di controllo.

Sono Organi periferici il Congresso Regionale, le Assemblee Regionali, i Consigli Regionali, i Presidenti Regionali, il Segretario Regionale, l’Organo Regionale di Controllo, il Revisore legale dei conti Regionale, il Congresso Provinciale, i Consigli Provinciali, i Presidenti Provinciali.

Il Comitato Giovani Sordi Italiani (CGSI) è l’organizzazione giovanile che segue la struttura e l’organizzazione dell’ENS; ha sede presso i rispettivi Consigli Regionali e Sezioni Provinciali dell’ENS per le articolazioni periferiche e presso la Sede Centrale per l’Assemblea Nazionale.

Il Comitato Giovani Sordi Italiani (CGSI) è l’organizzazione giovanile che segue la struttura e l’organizzazione dell’ENS; ha sede presso i rispettivi Consigli Regionali e Sezioni Provinciali dell’ENS per le articolazioni periferiche e presso la Sede Centrale per l’Assemblea Nazionale. Al Comitato Giovani Sordi Italiani (CGSI) è conferito il potere consultivo all’interno dell’Assemblea Nazionale e del Congresso Nazionale.

I dirigenti del CGSI sono tenuti a rispettare le modalità di fruizione e di accesso alle sedi così come disciplinate rispettivamente dalle Sezioni Provinciali, dai Consigli Regionali e dalla Sede Centrale.

Il CGSI Nazionale è membro ospitante dell’Assemblea Nazionale e del Congresso.

Art. 15

Spese di funzionamento degli organi sociali

I membri del Consiglio Direttivo, Regionale e Provinciale, nonché il Revisore legale dei conti, il Collegio dei Probiviri e l’Organo centrale di controllo, il Segretario Nazionale, i Segretari Regionali, i Commissari straordinari e i vice commissari hanno diritto al rimborso delle spese vive incontrate nello svolgimento del loro mandato e ad una indennità di carica.

L’Assemblea Nazionale determina gli importi e l’entità massima delle indennità di carica spettanti ai membri e commissari di cui sopra.

Le indennità non sono cumulabili tra di loro.

Le spese di funzionamento degli organi dell’ENS sono a carico delle singole strutture presso cui operano.

Le spese del Congresso Nazionale e dell’Assemblea Nazionale sono a carico della Sede Centrale, ad eccezione delle spese di viaggio che restano a carico dei rispettivi organi territoriali.

Le spese del Revisore dei conti, dell’Organo centrale di controllo e del Collegio dei Probiviri sono a carico del bilancio della Sede Centrale.

TITOLO IV

DEL CONGRESSO

Art. 16

Composizione e competenze

Il Congresso Nazionale è l’organo supremo dell’ENS e ne determina gli indirizzi politici e programmatici.

Il Congresso è costituito dai delegati eletti nei congressi provinciali in ragione di un rappresentante ogni quattrocento soci o frazione superiore a duecento, dai Presidenti delle sezioni provinciali, dai Presidenti dei Consigli regionali, dal Presidente Nazionale e dai membri del Consiglio Direttivo.

Il Congresso discute il bilancio consuntivo, il bilancio sociale e la relazione di missione del Consiglio Direttivo, approva le modifiche allo Statuto sociale, elegge il Presidente Nazionale e il Consiglio Direttivo.

Partecipano al Congresso con voto consultivo il Revisore legale dei conti, i componenti dell’Organo centrale di controllo, del Collegio dei Probiviri, il Segretario Nazionale ed il Presidente del Comitato Giovani Sordi Italiani.

È facoltà del Presidente Nazionale invitare a partecipare al Congresso soggetti terzi all’ENS che siano persone esperte del mondo della disabilità o esponenti della politica e della pubblica amministrazione, nonché professionisti e consulenti. Alle stesse, su richiesta del Presidente, può essere richiesto un intervento al dibattito o una relazione sulle tematiche trattate al Congresso.

Art. 17

Convocazione

Il Congresso è convocato dal Presidente Nazionale e si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni.

La convocazione ordinaria è comunicata, agli aventi diritto di voto, con PEC o mezzo equipollente almeno novanta giorni prima e quella straordinaria almeno trenta giorni prima.

L’ordine del giorno può essere integrato con comunicazione PEC o mezzo equipollente da inviarsi, almeno sette giorni prima della data di convocazione del Congresso, a tutti gli aventi diritto di voto.

La sede, la data e l’ordine del giorno del Congresso sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui al momento della celebrazione del Congresso, la Sezione Provinciale o il Consiglio Regionale siano commissariati, i Presidenti e i Delegati, se non sottoposti a provvedimenti disciplinari di sospensione e espulsione o siano decaduti o abbiano perso i diritti associativi, mantengono il diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Nazionale non possono partecipare al voto quando si tratti di argomenti inerenti la loro gestione.

Esso può essere convocato in via straordinaria in caso di necessità e urgenza con deliberazione del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi dei Presidenti Provinciali e dei Delegati al congresso.

Art. 18

Organizzazione del Congresso

Il Congresso è presieduto da un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, due Vice Presidenti, cinque scrutatori scelti fra i suoi componenti, esclusi i membri del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Nazionale.

Il Congresso nomina, altresì, sette Questori scelti fra i soci.

Il Presidente del Congresso costituisce la Commissione di verifica dei poteri e la Commissione elettorale.

Il Congresso può articolarsi in gruppi di lavoro su specifiche tematiche.

Possono far parte delle Commissioni e/o dei gruppi di lavoro anche professionisti esterni specializzati nella materia in qualità di consulenti e per agevolare il lavoro delle Commissioni proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall’Assemblea congressuale.

Art. 19

Lavori congressuali

Il Presidente del Collegio dirige i lavori congressuali secondo l’ordine del giorno risultante dall’avviso di convocazione; dirime eventuali controversie congressuali e si avvale dei questori per garantire l’ordine nel corso del Congresso disponendo, se necessario, l’allontanamento di coloro che provochino turbativa o azioni di boicottaggio o gravi infrazioni; al termine dei lavori della Commissione di verifica dei poteri, proclama gli eletti.

Il Segretario Nazionale dell’ENS è il segretario del Congresso e cura la redazione del verbale. 

Art. 20

Le Commissioni congressuali

La commissione di verifica dei poteri è composta da un massimo di cinque membri ed accerta le condizioni di eleggibilità dei candidati prima dell’espletamento delle operazioni di voto.

La commissione elettorale è composta da un massimo di cinque membri e verifica la regolarità delle schede, degli stampati e in genere degli atti attinenti alle votazioni.

Art. 21

Votazioni – deliberazioni – validità

La votazione è fatta per scrutinio palese per alzata di mano o appello nominale e a scrutinio segreto per le elezioni delle cariche sociali e qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei votanti.

Il Congresso è validamente costituito, quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le delibere, tranne le eccezioni previste dallo Statuto, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

TITOLO V

DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 22

Composizione

L’Assemblea Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dai componenti il Consiglio Direttivo, dai Presidenti dei Consigli Regionali.

L’Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, della relazione di missione e del bilancio sociale.

L’Assemblea Nazionale si riunisce in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno.

In caso di convocazione richiesta dai due terzi dei componenti, il Presidente deve procedere alla convocazione dell’Assemblea entro sessanta giorni.

È facoltà del Presidente Nazionale invitare a partecipare all’Assemblea Nazionale soggetti terzi all’ENS che siano persone esperte del mondo della disabilità o esponenti della politica e della pubblica amministrazione, nonché professionisti e consulenti. Alle stesse, su richiesta del Presidente, può essere richiesto un intervento al dibattito o una relazione sulle tematiche trattate dall’Assemblea.

Gli avvisi di convocazione dell’Assemblea Nazionale devono essere inviati a mezzo PEC o mezzo equipollente, almeno dieci giorni prima della riunione, unitamente all’ordine del giorno; in caso di motivata urgenza, la convocazione viene effettuata tramite PEC con il preavviso di almeno quarantotto ore.

L’Assemblea delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno e su quelli eventualmente presentati, prima dell’apertura dei lavori, da due terzi dei suoi componenti.

L’ordine del giorno può essere integrato, anche dopo l’apertura dei lavori, dagli argomenti proposti dal Presidente ed approvati dalla maggioranza dell’Assemblea.

L’ordine di discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno può essere liberamente variato dal Presidente.

 

Art. 23

Competenze

L’Assemblea Nazionale:

  1. vigila sull’applicazione degli atti di indirizzo del Congresso;
  2. approva il bilancio consuntivo, la relazione di missione e il bilancio sociale;
  3. approva il Regolamento Esecutivo;
  4. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le indennità spettanti agli organi centrali, periferici, nonché ai commissari straordinari e vice commissari;
  5. delibera l’importo delle quote di tesseramento e la ripartizione delle stesse tra la Sede Centrale, i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali;
  6. delibera sulla nomina del Revisore legale dei conti su proposta del Consiglio Direttivo;
  7. delibera sulla nomina dei componenti dell’Organo centrale di controllo proposti con delibera del Consiglio Direttivo;
  8. delibera la sostituzione temporanea del Presidente Nazionale nei soli casi di incapacità legale o di vacanza comunque determinata;
  9. dichiara la decadenza dei componenti il Consiglio Direttivo;
  10. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l’acquisto e/o la vendita del patrimonio immobiliare e le obbligazioni in generale che rappresentino una gestione straordinaria del Patrimonio dell’ENS;
  11. approva, quando presentata, la mozione di sfiducia al Presidente Nazionale e/o al Consiglio Direttivo su proposta di almeno due terzi dei suoi membri e votata a maggioranza assoluta;
  12. i Presidenti Regionali possono votare la sfiducia previo parere scritto obbligatorio e vincolante a maggioranza dei due terzi delle Sezioni Provinciali.

La mozione di sfiducia, può essere presentata anche dopo l’apertura dei lavori, deve essere dettagliatamente motivata per iscritto e sottoscritta dai richiedenti pena l’inammissibilità e, quando presentata, l’Assemblea non può essere dichiarata chiusa dal Presidente se non prima della sua discussione e votazione.

La mozione di sfiducia è discussa prima degli altri argomenti presenti all’ordine del giorno e, comunque, dopo i documenti di bilancio.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia al Consiglio Direttivo, il Presidente Nazionale resta in carica per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione e la convocazione del Congresso Straordinario, che dovrà essere fissata, entro e non oltre, novanta giorni dalla mozione di sfiducia salvo che la stessa sia impugnata innanzi alla competente Autorità e da questa sospesa.

La mozione di sfiducia al Presidente Nazionale è estesa al Consiglio Direttivo.

La mozione di sfiducia può essere proposta, nelle modalità descritte nei commi precedenti, anche solo nei confronti di uno o più membri del Consiglio Direttivo, in questo caso subentrerà il primo dei non eletti fino ad esaurimento della lista rimanendo in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Art. 24

Convocazione e validità delle riunioni

L’Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale dell’ENS.

Le riunioni dell’Assemblea Nazionale sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

Tutte le deliberazioni sono adottate con voto palese e appello nominale e approvate a maggioranza dei presenti fatte salve le eccezioni previste dallo Statuto.

TITOLO VI

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25

Composizione

Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri di cui sei componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente Nazionale eletti dal Congresso.

Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

I componenti del Consiglio Direttivo, che senza giustificato motivo oggettivo, non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo decade e coloro che rimangono insieme al Presidente in carica, entro 90 giorni, convocano il Congresso Nazionale straordinario per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare dei membri del Consiglio Direttivo, ma rimanga comunque in carica la maggioranza degli stessi, questi sono sostituiti dai primi dei non eletti al Congresso e restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti, deve essere convocato entro novanta giorni il Congresso straordinario per la sola elezione dei Consiglieri mancanti.

Non si dà luogo alla convocazione di cui al comma precedente qualora entro dodici mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso e se il Consiglio Direttivo abbia un numero di componenti almeno pari a cinque.

Art. 26

Competenze

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’ENS.

  1. adotta ed attua tutte le deliberazioni, le mozioni e gli atti di indirizzo del Congresso e dell’Assemblea;
  2. svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo degli organi regionali e provinciali;
  3. propone al Congresso Nazionale le modifiche da apportare allo Statuto;
  4. presenta il bilancio sociale, la relazione di missione ed il bilancio consuntivo dell’ENS all’Assemblea Nazionale per l’approvazione;
  5. nomina il Segretario Nazionale e il Vice Presidente Nazionale su proposta del Presidente;
  6. può incaricare il Responsabile Amministrativo, la cui durata dell’incarico coincide con il mandato del Consiglio Direttivo;
  7. propone all’Assemblea Nazionale la nomina del Collegio dei Probiviri, del Revisore legale dei conti e dell’Organo centrale di Controllo;
  8. propone il Regolamento Esecutivo, gli altri regolamenti e le eventuali modifiche all’Assemblea Nazionale per l’approvazione;
  9. propone gli importi delle indennità spettanti agli organi centrali, periferici, nonché ai commissari straordinari e vice commissari;
  10. adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell’Assemblea Nazionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
  11. autorizza il Presidente Nazionale a promuovere giudizi nell’interesse dell’ENS, ratifica la promozione urgente di giudizi e la sua costituzione nei giudizi intentati contro lo stesso;
  12. delibera, in via esclusiva, l’assunzione del personale dipendente presso la Sede centrale, i Consigli regionali e le Sezioni provinciali e i rapporti di consulenza e/o collaborazione della Sede centrale;
  13. compie tutti gli atti di disposizione e di manutenzione straordinaria ed ordinaria del patrimonio dell’ENS ed ogni ulteriore atto di gestione;
  14. propone l’acquisto e l’alienazione di beni immobili dell’Ente all’Assemblea Nazionale, acquisito il parere della sede territorialmente competente;
  15. delibera l’accettazione di lasciti e donazioni dandone comunicazione all’Assemblea Nazionale;
  16. delibera la nomina dei soci onorari;
  17. nomina e/o revoca i rappresentanti dell’ENS negli organismi pubblici e privati di carattere interregionale, nazionale e internazionale;
  18. può istituire aree, settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
  19. esercita la vigilanza sui Consigli Regionali e sulla gestione dei Consigli Provinciali;
  20. ratifica la nomina del Segretario Regionale;
  21. organizza iniziative di carattere nazionale e autorizza quelle proposte dai Consigli Regionali e dai Consigli Provinciali;
  22. dispone visite ispettive presso i Consigli regionali;
  23. nomina il Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio regionale o delle sedi provinciali qualora si sia verificata la vacanza o in presenza di persistenti irregolarità;
  24. nomina i Commissari ad acta presso i Consigli regionali e provinciali;
  25. compie ogni ulteriore atto non specificamente attribuito agli altri organi dell’ENS.

Art. 27

Convocazione e validità

Il Consiglio Direttivo è convocato in presenza, a distanza oppure mista dal Presidente Nazionale con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo pec o mezzo equipollente e si riunisce normalmente in via ordinaria ogni mese, in via straordinaria, con preavviso di almeno 24 ore, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia stata fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei membri.

La convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo da parte di tre dei suoi membri, deve essere richiesta mediante PEC o mezzo equipollente inviata al Presidente Nazionale recante i punti da inserire nell’ordine del giorno.

Il Presidente Nazionale, nel caso di cui al comma precedente, deve diramare l’avviso di convocazione entro dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Il Consiglio delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno e su quelli integrati all’apertura dei lavori dal Presidente o presentati da tre dei suoi membri.

Le integrazioni all’ordine del giorno di cui al comma precedente devono essere approvate dalla maggioranza.

L’ordine di discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno può essere liberamente variato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti.

Tutte le deliberazioni sono adottate con voto palese, in caso di parità, il voto del Presidente, o in caso di assenza quello del Vice Presidente, vale doppio.

TITOLO VII

DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 28

Competenze, rappresentanza legale dell’ENS ed elezione del Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell’Ente Nazionale Sordi, dura in carica cinque anni e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi e, comunque, per un periodo non superiore a 10 anni.

Egli inoltre:

  1. vigila sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
  2. convoca il Congresso, l’Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo e presiede l’Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo;
  3. cura e coordina la gestione economica dell’ENS e la sua attività istituzionale secondo gli indirizzi del Congresso, dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo;
  4. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo;
  5. può assegnare a membri del Consiglio Direttivo specifiche deleghe su determinate materie;
  6. propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente e del Segretario Nazionale;
  7. promuove giudizi nell’interesse dell’Ente normalmente previa deliberazione del Consiglio Direttivo o, in caso di necessità e/o urgenza, con delibera presidenziale da sottoporre a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo e resiste nei giudizi intentati contro l’Ente, informandone il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile;
  8. il Presidente Nazionale conferisce su richiesta dei Presidenti Regionali procura speciale affinché sia loro attribuito il potere di rappresentare l’ENS a livello regionale nelle attività di gestione ed esecuzione delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi dell’ente.

Per l’elezione del Presidente Nazionale dell’ENS è prescritta la metà più uno dei voti validamente espressi.

Qualora nei primi due scrutini nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati al secondo scrutinio, risultando eletto colui che otterrà il maggior numero di voti espressi.

In caso di incapacità e/o impedimento permanente del Presidente Nazionale o comunque vacanza, per un termine non superiore a 180 giorni, il Vice Presidente in carica ne assume le funzioni e contestualmente provvede alla convocazione del Congresso Nazionale straordinario per la elezione del Presidente, entro 90 giorni dal suo insediamento.

TITOLO VIII

DEL SEGRETARIO NAZIONALE

Art. 29

Nomina e competenze

Il Segretario Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell’ENS tra persone in possesso di laurea.

Non può essere dipendente retribuito dell’ENS, pena la decadenza dall’incarico.

La sua nomina non è compatibile con le altre cariche associative. Non può avere rapporti di parentela, affinità, coniugio ovvero unione civili o convivenza more uxorio con i dirigenti o dipendenti dell’Ente, i membri del Collegio dei Probiviri, con il Revisore centrale dei conti e con l’Organo centrale di controllo e con i soci che rivestono cariche elettive.

Il Segretario Nazionale:

  1. coadiuva il Presidente Nazionale nel perseguimento delle finalità associative;
  2. partecipa alle riunioni del Congresso, dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo con voto consultivo e può partecipare alle riunioni dell’Organo centrale di controllo su invito di quest’ultimo;
  3. cura e redige, sotto la sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui alla lettera b);
  4. ha funzioni di raccordo tra il Segretario Amministrativo della struttura amministrativa e gli Organi associativi.

TITOLO IX

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 30

Composizione e competenze

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall’Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo tra persone di specchiata condotta morale e civile e di comprovata esperienza in materie giuridiche che non rivestono cariche all’interno dell’Ente e non siano soci.

Il Collegio elegge il Presidente e il Vice Presidente tra i propri membri.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.

Il Collegio dei Probiviri ha competenza esclusiva sui provvedimenti disciplinari.

Se ricorrono ragioni di urgenza, nelle more della conclusione del procedimento disciplinare, il Collegio può emettere in via cautelare il provvedimento della sospensione dai diritti associativi.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.

Avverso il provvedimento disciplinare può essere presentata impugnazione innanzi l’Autorità giudiziaria.

In caso di rinuncia, incompatibilità, indisponibilità comunque sopravvenuta di uno o più componenti del Collegio o in caso di decadenza per tre assenze ingiustificate alle sedute dell’organo, subentra il membro supplente, sino alla prima successiva riunione dell’Assemblea Nazionale che procederà alla nomina del nuovo componente, su proposta del Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile.

In caso venga meno la maggioranza dei componenti il Collegio dei Probiviri è sciolto ipso iure.

In assenza del Presidente le riunioni vengono presiedute dal Vice Presidente.

Il Presidente convoca le riunioni del Collegio con comunicazione scritta inviata almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno tre dei componenti tra i quali il Presidente o il Vice presidente.

TITOLO X

DELL’ORGANO CENTRALE DI CONTROLLO E DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 31

Composizione e competenze dell’Organo centrale di controllo

L’Organo centrale di controllo si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

L’Organo centrale di controllo partecipa alle riunioni degli organi collegiali centrali quali Consiglio Direttivo, Assemblea Nazionale e Congresso.

Un componente dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti è indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’organo centrale di controllo elegge il Presidente e il Vice Presidente tra i propri membri.

La nomina dell’Organo centrale è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati i limiti previsti dall’art. 30, comma 2, lettere a) b) e c) del d.lgs. n. 117/2017. L’obbligo cessa se tali requisiti non vengono superati per due esercizi consecutivi.

La carica di componente dell’Organo centrale di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

L’organo centrale di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 ed 8 del codice del Terzo settore ed attesta che il bilancio redatto è conforme alle linee guida di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.

I componenti dell’Organo possono procedere ad atti di ispezione e di controllo in qualsiasi momento anche individuali come previsto dal D.lgs. n. 117/2017 al punto B dell’art. 30 e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del codice civile.

I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del codice civile. In caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Art. 32

Nomina e competenze del Revisore legale dei conti

L’Assemblea Nazionale nomina un Revisore legale dei conti su proposta del Consiglio Direttivo tra i professionisti iscritti nell’apposito registro, qualora per due esercizi consecutivi siano superati i limiti di cui all’art. 31 comma 1, del Decreto Legislativo n. 11 del 2017. L’obbligo viene meno se tali requisiti non vengono superati per due esercizi consecutivi.

Il Revisore dura in carica 5 esercizi e può essere rieletto al massimo per due mandati consecutivi.

La carica di Revisore legale è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Revisore partecipa alle sedute dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo relativamente alla discussione e approvazione del bilancio sociale e consuntivo.

Può essere nominato un Revisore legale dei conti supplente.

Il Revisore legale dei conti ha il compito di provvedere al riscontro degli atti di gestione, di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio consuntivo e sociale, redigendo apposite relazioni da presentare all’Assemblea Nazionale, al Consiglio Direttivo e di effettuare verifiche di cassa.

TITOLO XI

DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 33

Organizzazione

L’organizzazione dell’ENS su base regionale corrisponde al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale.

Sono Organi regionali il Congresso Regionale, l’Assemblea Regionale, il Consiglio Regionale, il Presidente Regionale, il Segretario Regionale, l’Organo regionale di controllo che riferisce trimestralmente all’Organo centrale di controllo e il Revisore regionale legale dei conti.

TITOLO XII

DEL CONGRESSO REGIONALE

Art. 34

Composizione e convocazione

Il Congresso Regionale è costituito dal Presidente Regionale, dai componenti il Consiglio Regionale, dai Presidenti e dai Consiglieri Provinciali.

Il Congresso Regionale è convocato ogni cinque anni per eleggere il Consiglio Regionale e il suo Presidente.

Il Presidente e il Consiglio Regionale uscenti partecipano al voto per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Regionale.

Partecipano al Congresso Regionale, con voto consultivo, il Revisore Regionale legale dei conti, il Segretario Regionale e il Presidente Regionale del CGSI, se presente.

Il Presidente Regionale uscente convoca il Congresso Regionale con PEC o mezzo equipollente da spedirsi entro e non oltre trenta giorni prima della celebrazione del Congresso.

L’avviso di convocazione deve essere affisso nella bacheca sociale delle Sezioni Provinciali della Regione.

Art. 35

Il Collegio di Presidenza

Il Congresso, su proposta del Presidente Regionale uscente, provvede alla costituzione di un collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre a cinque questori, tutti scelti fra i soci che non siano candidati.

I componenti del Collegio vengono nominati a maggioranza con voto palese dell’assemblea congressuale.

Il collegio di presidenza del Congresso:

  1. dirige i lavori assembleari secondo l’ordine del giorno risultante dall’avviso di convocazione;
  2. vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali disponendo, se necessario, per il tramite dei questori, l’allontanamento di coloro che la dovessero disturbare;
  3. dirime eventuali controversie assembleari;
  4. proclama gli eletti.

Il Segretario Regionale è il segretario del Congresso Regionale e ne cura la redazione del verbale, predisponendone una copia anche per la Sede Centrale.

Il Presidente Nazionale, i componenti il Consiglio Direttivo e i Commissari straordinari provinciali possono partecipare al Congresso Regionale senza diritto di voto.

TITOLO XIII

DELL’ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 36

Composizione e convocazione

L’Assemblea Regionale è costituita dal Presidente Regionale, dai componenti il Consiglio Regionale, dai Presidenti e dai Consiglieri Provinciali.

L’Assemblea Regionale si riunisce in via ordinaria una volta l’anno, entro il 20 marzo per l’approvazione della relazione sulle attività del Consiglio Regionale e del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.

L’Assemblea Regionale, sempre entro il 20 marzo, approva il bilancio consuntivo unico costituito dai bilanci consuntivi del Consiglio Regionale e delle relative Sezioni Provinciali.

L’Assemblea Regionale si riunisce in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta dai 2/3 dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno, in ogni caso indicando, obbligatoriamente, i punti da inserire all’ordine del giorno.

In caso di convocazione richiesta dai 2/3 dei componenti, il Presidente deve fare la convocazione entro trenta giorni.

L’Assemblea delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno e su quelli eventualmente presentati, prima dell’apertura dei lavori, da due terzi dei suoi componenti.

L’ordine del giorno può essere integrato, anche dopo l’apertura dei lavori, con argomenti proposti dal Presidente ed approvati dalla maggioranza dell’assemblea.

Il Presidente Nazionale, i componenti il Consiglio Direttivo e i Commissari straordinari provinciali possono partecipare all’Assemblea Regionale senza diritto di voto. 

Art. 37

Competenze

L’Assemblea Regionale determina gli indirizzi politico-sociali dell’ENS a livello regionale:

  1. approva la relazione sulle attività del Consiglio Regionale e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente oltre al bilancio consuntivo unico;
  2. delibera la nomina del Revisore dei conti Regionale e i componenti dell’Organo regionale di controllo;
  3. delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale sottopone al suo esame e al Presidente;
  4. approva, quando presentata, la mozione di sfiducia al Consiglio Regionale su proposta di almeno la metà più uno dei suoi membri e votata a maggioranza assoluta.

La mozione di sfiducia si intende sempre presentata al Consiglio e al Presidente.

In caso di sfiducia il Presidente Regionale dà immediata comunicazione della sfiducia entro e non oltre tre giorni, alla Sede Centrale affinché il Consiglio Direttivo nomini il commissario straordinario alla prima riunione utile.

Il Presidente Regionale sfiduciato, sotto personale responsabilità, resta in carica per la sola gestione ordinaria fino al passaggio di consegne col commissario straordinario che provvederà anche alla convocazione del Congresso Regionale Straordinario.

TITOLO XIV
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 38

Composizione

Il Consiglio Regionale è composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, eletti dal Congresso Regionale secondo il seguente criterio: tre membri per le Regioni fino a sette province, sette membri per le Regioni che annoverano più di sette province.

Il Consiglio Regionale è convocato in presenza, a distanza oppure mista dal Presidente Regionale con preavviso di almeno 5 giorni e si riunisce normalmente in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia stata fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei membri.

Nelle regioni Trentino, Alto Adige/Sudtirol e Valle d’Aosta non viene costituito alcun organo regionale e i Presidenti delle Sezioni Provinciali di Trento e di Bolzano e della sede regionale della Regione Valle d’Aosta, sono membri di diritto dell’Assemblea Nazionale.

In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri – che non rappresentino la maggioranza del Consiglio stesso – questo viene integrato seguendo l’ordine dei voti riportati in Congresso.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il Congresso Regionale Straordinario per l’elezione dei soli Consiglieri mancanti che restano in carica sino alla scadenza dell’organo che sono chiamati ad integrare.

Qualora nel Consiglio si sia dimessa simultaneamente la maggioranza dei suoi membri o, comunque, per qualsiasi ragione il Consiglio venga a trovarsi nell’impossibilità di funzionare il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Commissario Straordinario.

Il Presidente e il Consiglio Regionale commissariati, sotto la loro personale responsabilità, restano in carica per la sola gestione ordinaria fino al passaggio di consegne al Commissario Straordinario.

Il Consiglio Regionale rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti di esso che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Regionale ha sede di norma presso la Sezione Provinciale della città capoluogo di regione.

Art. 39
Competenze

Il Consiglio Regionale rappresenta, tutela e difende gli interessi morali, civili, culturali ed economici della categoria nell’ambito del territorio regionale.

Esso inoltre:

  1. gestisce ed amministra le entrate regionali, provvedendo alla loro destinazione e spesa nonché alla loro suddivisione ed erogazione a favore delle Sezioni Provinciali del territorio;
  2. attua in ambito regionale gli atti deliberativi e di indirizzo dell’Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Regionale ed organizza l’attività istituzionale e sociale a livello regionale;
  3. promuove iniziative in ambito regionale a favore dei sordi;
  4. elegge il Vice Presidente su proposta del Presidente e dichiara la decadenza dei suoi membri ai sensi dell’art. 38 comma 8;
  5. propone all’Assemblea Regionale la nomina del Revisore Regionale dei conti e dell’Organo regionale di controllo;
  6. approva entro il 15 marzo la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;
  7. approva entro il 15 marzo i bilanci consuntivi e le relazioni di missione delle Sezioni Provinciali relativi all’esercizio precedente;
  8. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell’Assemblea Regionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
  9. svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo delle Sezioni Provinciali;
  10. esercita il controllo amministrativo e contabile sulle Sezioni Provinciali;
  11. autorizza le iniziative di carattere regionale proposte dai Consigli Provinciali;
  12. istituisce su proposta delle Sezioni Provinciali le rappresentanze intercomunali e locali;
  13. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell’Ente negli organismi pubblici e privati di carattere regionale, eccetto quelli di competenza del Consiglio Direttivo;
  14. delibera in ordine alla conclusione di contratti e convenzioni del Consiglio Regionale, ad eccezione dei rapporti di lavoro, dell’assunzione del personale e all’instaurazione di contratti di consulenza e/o collaborazione, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l’Ente;
  15. propone al Consiglio Direttivo l’assunzione del personale dipendente e l’instaurazione dei rapporti di consulenza e/o collaborazione presso il Consiglio Regionale e Sezioni Provinciali, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l’Ente;
  16. ratifica le delibere del Consiglio Provinciale relative alla conclusione di contratti e convenzioni ad eccezione dei contratti di lavoro per l’assunzione del personale e/o instaurazione di collaborazioni professionali e/o all’instaurazione di rapporti di consulenza, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l’Ente in solido al Consiglio Provinciale;
  17. può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
  18. propone al Consiglio Direttivo il commissariamento straordinario in sostituzione del Consiglio Provinciale, indicando il nominativo del commissario, qualora si sia verificata la vacanza o in presenza di persistenti irregolarità;
  19. nomina i Commissari ad acta presso i Consigli Provinciali;
  20. dispone visite ispettive presso i Consigli Provinciali;
  21. stabilisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il trasferimento della sede del Consiglio Regionale in luogo diverso dalla città capoluogo di regione.

Gli atti deliberativi devono essere trasmessi alla Sede Centrale entro cinque giorni dalla loro adozione.

Gli atti deliberativi di cui al punto 18 di questo articolo diventano efficaci solo dopo la ratifica del Consiglio Direttivo.

TITOLO XV

DEL PRESIDENTE REGIONALE

Art. 40

Competenze

Il Presidente Regionale rappresenta l’Ente Nazionale Sordi nel territorio regionale.

Egli inoltre:

  1. vigila sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
  2. convoca il Congresso Regionale, l’Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale, presiede l’Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale;
  3. cura e coordina la gestione economica di competenza regionale;
  4. propone al Consiglio Regionale la nomina del Vice Presidente Regionale e la nomina del Segretario Regionale;
  5. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale;
  6. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
  7. firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio Regionale, ivi compresi i contratti e convenzioni, ad eccezione dei contratti di lavoro per l’assunzione del personale e/o instaurazione di collaborazioni professionali e/o all’instaurazione di rapporti di consulenza, deliberate dal Consiglio Regionale.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente Regionale, che non può essere superiore a 180 giorni, il Congresso provvede alla sua sostituzione.

In caso di incapacità e/o impedimento permanente del Presidente Regionale e comunque vacanza, il Vice Presidente in carica ne assume le funzioni e contestualmente provvede alla convocazione del Congresso Regionale straordinario per la elezione del Presidente, entro 90 giorni dal suo insediamento.

TITOLO XVI

DEL SEGRETARIO REGIONALE

Art. 41

Competenze

Il Segretario Regionale:

  1. coadiuva il Presidente Regionale nel perseguimento delle finalità associative;
  2. partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Regionale con voto consultivo;
  3. cura e redige, sotto la sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui alla lettera b;
  4. ha una funzione di coordinamento degli uffici amministrativi con gli organi associativi.

In caso di sopravvenuta incapacità, impedimento o vacanza temporanea, viene provvisoriamente sostituito nelle sue funzioni da altra persona nominata dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale.

Non può essere dipendente dell’ENS, pena la decadenza dall’incarico.

La sua nomina non è compatibile con le altre cariche associative. Non può avere rapporti di parentela, affinità, coniugio ovvero unione civili o convivenza more uxorio con i dirigenti o dipendenti dell’Ente, i membri del Collegio dei Probiviri, Organo regionale di controllo e revisore regionale dei conti e con i soci che rivestono cariche elettive.

Il Consiglio Regionale con apposito atto deliberativo determina l’indennità di carica del Segretario Regionale rispettando i limiti indicati dall’Assemblea Nazionale.

 

TITOLO XVII
DELL’ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL REVISORE REGIONALE LEGALE DEI CONTI

Art. 42
Composizione e competenze dell’Organo regionale di controllo

L’Organo regionale di controllo si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea Regionale su proposta del Consiglio Regionale, dura in carica cinque e sono rieleggibili.

La nomina è dell’Organo centrale è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati i limiti previsti dall’art. 30, comma 2, lettere a) b) e c) del d.lgs. n. 117 del 2017. L’obbligo viene meno se tali requisiti non sono superati per due esercizi consecutivi.

L’organo regionale di controllo elegge il Presidente e il Vice Presidente tra i propri membri.

La carica di componente dell’Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del codice civile.

I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del codice civile. In caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’organo regionale di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 ed 8 del codice del Terzo settore ed attesta che il bilancio è conforme alle linee guida di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 117 del 2017.

I componenti dell’Organo possono procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 43

Nomina e competenze del Revisore regionale legale dei conti

I Consigli Regionali e le province autonome di Trento e Bolzano si dotano di un Revisore Regionale nominato dall’Assemblea Regionale, tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili.

Il Revisore dura in carica cinque anni e può essere rieleggibile.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell’Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale.

Il Revisore Regionale:

  1. verifica la gestione economica e finanziaria del Consiglio Regionale;
  2. verifica almeno ogni tre mesi i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone il verbale;
  3. redige la relazione al Bilancio, Consuntivo, Sociale, Unico Regionale, e alla Relazione di Missione;
  4. verifica il rispetto delle norme statutarie ed effettua la revisione contabile del Consiglio Regionale e delle Sezioni Provinciali.

Non può essere dipendente, collaboratore o consulente retribuito dell’ENS, pena la decadenza dall’incarico.

La sua nomina non è compatibile con le altre cariche associative. Non può avere rapporti di parentela, affinità, coniugio ovvero unione civili o convivenza more uxorio con i dirigenti o dipendenti dell’Ente, i membri del Collegio dei Probiviri e con i soci che rivestono cariche elettive.

Non può essere revocato se non per giusta causa.

In caso di decadenza, revoca, rinunzia o vacanza comunque determinata, l’Assemblea Regionale procede con urgenza alla necessaria sostituzione per un tempo non superiore alla restante consiliatura.

TITOLO XVIII

DEGLI ORGANI PROVINCIALI

Art. 44

Organizzazione

L’organizzazione dell’ENS su base provinciale corrisponde al territorio delle Province.

Sono Organi provinciali il Congresso Provinciale, il Consiglio Provinciale e il Presidente Provinciale.

La Sezione Provinciale ha sede nella città capoluogo di Provincia.

Qualora nella Sezione il numero dei soci diventi inferiore a 50, per dimissioni o altra causa, o vengano a mancare le condizioni di carattere organizzativo o finanziario che escludano la possibilità di un normale funzionamento o di gestione autonoma, il Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio Regionale competente, può provvedere alla soppressione della Sezione, determinando le modalità di destinazione dei soci ad essa iscritti alle Sezioni Provinciali limitrofe più idonee ad accoglierli nella propria organizzazione.

Le sezioni provinciali possono fondersi in un unico organismo o scindersi in due organismi provinciali.

TITOLO XIX

DEL CONGRESSO PROVINCIALE

Art. 45

Composizione e convocazione

Il Congresso Provinciale è costituito dai soci iscritti nella circoscrizione della Sezione.

Esso è convocato dal Presidente Provinciale e si riunisce in via ordinaria una volta ogni cinque anni ed in via straordinaria quando ne sia stata fatta richiesta da almeno la metà dei Soci effettivi e aggregati.

La convocazione del Congresso Provinciale è deliberata dal Consiglio Provinciale 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento.

Art. 46

Competenze

Sono di competenza del Congresso Provinciale:

  1. la discussione ed approvazione della relazione di missione e dei bilanci del Consiglio Provinciale;
  2. la determinazione degli indirizzi politico-sociali dell’ENS a livello provinciale;
  3. l’elezione del Presidente Provinciale;
  4. l’elezione del Consiglio Provinciale.

Il Presidente dell’ENS, i componenti il Consiglio Direttivo ed il Presidente Regionale cui fa capo la Sezione, possono intervenire al Congresso senza diritto di voto, ad eccezione delle elezioni che si terranno nella Sezione di appartenenza.

Art. 47
Del Collegio di Presidenza

L’assemblea congressuale, su proposta del Presidente Provinciale uscente, provvede alla costituzione di un Collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre questori, tutti scelti fra i soci che non siano candidati.

I componenti del Collegio vengono nominati a maggioranza con voto palese del Congresso.

Il collegio di presidenza del Congresso:

  1. dirige i lavori assembleari secondo l’ordine del giorno risultante dall’avviso di convocazione;
  2. vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali disponendo, se necessario, per il tramite dei questori, l’allontanamento di coloro che la disturbassero;
  3. dirime eventuali controversie assembleari;
  4. proclama gli eletti.

TITOLO XX

DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 48

Composizione

Il Consiglio Provinciale è composto da tre, cinque o sette membri compreso il Presidente eletti dal Congresso Provinciale secondo il seguente criterio: tre membri per le Province fino a quattrocento soci effettivi, cinque membri per le Province fino a seicento soci effettivi, sette membri per le Province con più di seicento soci effettivi.

Il Consiglio Provinciale è convocato in presenza, a distanza oppure mista dal Presidente Provinciale con preavviso di almeno 5 giorni e si riunisce normalmente in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia stata fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei membri.

In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri – che non rappresentino la maggioranza del Consiglio stesso – questo viene integrato entro 90 giorni seguendo l’ordine dei voti riportati in Congresso.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il Congresso Provinciale straordinario per l’elezione dei soli Consiglieri mancanti che restano in carica sino alla scadenza dell’organo che sono chiamati ad integrare.

Il Consiglio Provinciale rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Qualora nel Consiglio si sia dimessa la maggioranza dei suoi membri o, comunque, per qualsiasi ragione il Consiglio venga a trovarsi nell’impossibilità di funzionare, il Consiglio Regionale provvede a nominare un Commissario straordinario, ratificato dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Fino alla ratifica del commissariamento, il Presidente e il Consiglio Provinciale commissariati, sotto loro personale responsabilità, restano in carica per la sola gestione ordinaria.

I soci possono presentare la mozione di sfiducia al Consiglio Provinciale su proposta di almeno un terzo dei soci.

La mozione di sfiducia si intende sempre presentata al Consiglio e al Presidente.

In caso di sfiducia il Presidente Provinciale dà immediata comunicazione della sfiducia entro e non oltre tre giorni, al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale affinché il Consiglio Direttivo valuti l’ammissibilità della stessa, e nel caso si procede alla nomina del commissario straordinario.

Il Presidente Provinciale sfiduciato, sotto personale responsabilità, resta in carica per la sola gestione ordinaria fino al passaggio di consegne col commissario straordinario che provvederà anche alla convocazione del Congresso Provinciale Straordinario. 

Art. 49
Competenze

Il Consiglio Provinciale rappresenta, tutela e difende gli interessi morali, civili, culturali ed economici della categoria nell’ambito del territorio provinciale.

Esso inoltre:

  1. attua in ambito provinciale gli atti deliberativi e di indirizzo del Consiglio Direttivo, del Consiglio Regionale e del Congresso Provinciale;
  2. elegge il Vice Presidente su proposta del Presidente;
  3. dichiara la decadenza dei propri membri ai sensi dell’art. 50;
  4. propone al Consiglio Regionale la costituzione o la soppressione di rappresentanze intercomunali e locali;
  5. autorizza le iniziative di carattere provinciale proposte dalle rappresentanze intercomunali e locali;
  6. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell’ENS negli organismi pubblici e privati di carattere provinciale, eccetto quelli di competenza del Consiglio Direttivo e del Consiglio Regionale;
  7. approva e trasmette al Consiglio Regionale, entro il 20 febbraio, la relazione sulle attività svolte ed il consuntivo dell’esercizio precedente;
  8. presenta al Congresso Provinciale per l’approvazione la relazione di missione quinquennale;
  9. delibera in ordine alla conclusione di contratti e convenzioni, previa verifica della copertura economica e informativa al Consiglio Regionale sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l’ENS;
  10. propone al Consiglio Direttivo l’assunzione del personale dipendente e l’instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione professionale presso la Sezione Provinciale previa informativa al Consiglio Regionale, ferma restando la connessa responsabilità personale solidale verso i terzi e verso l’ENS;
  11. delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale e/o il Consiglio Direttivo sottopongono al suo esame;
  12. può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
  13. dispone visite ispettive presso le rappresentanze intercomunali e locali e presso i circoli culturali e ricreativi.

I responsabili delle rappresentanze intercomunali e dei circoli culturali e ricreativi che rifiutino, ritardino, impediscano o ostacolino le visite ispettive di cui al punto 13 del presente articolo soggiacciono alla decadenza di cui all’art. 13.

Art. 50

Delegati al Congresso

I Consiglieri Provinciali eletti con il maggior numero di voti, esplicano le funzioni di Delegati al Congresso.

Ad ogni Sezione Provinciale spetta un delegato ogni 400 soci iscritti, aumentato di una unità ogni frazione superiore a 200.

In caso di impedimento o di espressa rinuncia scritta verificatesi 10 giorni precedenti l’inizio dei lavori congressuali, i delegati possono essere sostituiti, se presenti, dai primi dei non eletti.

TITOLO XXI

DEL PRESIDENTE PROVINCIALE

Art. 51

Rappresentanza e competenze

Il Presidente Provinciale rappresenta l’Ente Nazionale Sordi nel territorio provinciale.

Egli inoltre:

  1. vigila sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
  2. convoca il Congresso Provinciale, l’Assemblea informativa dei Soci e il Consiglio Provinciale; presiede il Consiglio Provinciale e l’Assemblea informativa dei soci;
  3. cura e coordina la gestione economica di competenza provinciale;
  4. propone al Consiglio Provinciale la nomina del Vice Presidente;
  5. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso Provinciale e del Consiglio Provinciale;
  6. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Provinciale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
  7. firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio Provinciale, ivi compresi i contratti e le convenzioni deliberati dal Consiglio Provinciale ad eccezione dei contratti di lavoro.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente Provinciale comunque determinata il Congresso Provinciale provvede alla sua sostituzione.

L’incapacità e/o la vacanza del Presidente Provinciale, devono essere tali da impedirgli l’esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.

Il Vice Presidente, entro 90 giorni dalla deliberazione unanime del Consiglio Provinciale che accerta l’incapacità e/o la vacanza, convoca il Congresso Provinciale che provvede all’elezione del Presidente Provinciale.

TITOLO XXII

DELLE RAPPRESENTANZE INTERCOMUNALI E LOCALI

Art. 52

Competenze

Le Rappresentanze Intercomunali e locali curano e coordinano su direttiva del Consiglio Provinciale territorialmente competente, tutte le attività associative nell’ambito del territorio in cui sono istituite.

La gestione delle attività è affidata a uno o più rappresentanti.

La Rappresentanza intercomunale (tra comuni limitrofi) o locale (un solo Comune) è istituita dal Consiglio Regionale con apposita deliberazione, su proposta del Consiglio Provinciale.

La condizione per l’istituzione della rappresentanza è l’iscrizione di almeno 50 soci.

Le rappresentanze intercomunali o locali sono gestite da un rappresentante nominato dal Consiglio Provinciale.

La carica è gratuita, fatti salvi i rimborsi delle spese logistiche effettivamente sostenute e comprovate da documenti allegati alla richiesta di rimborso.

Il rappresentante rimane in carica per la durata del Consiglio Provinciale e può essere riconfermato con delibera del nuovo Consiglio Provinciale.

La Rappresentanza intercomunale o locale è obbligatoriamente sciolta qualora vengano meno le condizioni di carattere organizzativo o finanziario che ne hanno determinato la costituzione.

La decisione viene adottata dal Consiglio Regionale su proposta del Consiglio Provinciale.

La Rappresentanza Intercomunale o locale è tenuta ad inviare la rendicontazione contabile per inserirla nel bilancio alla Sezione Provinciale di competenza.

La Rappresentanza Intercomunale può fare richiesta al Consiglio Provinciale e con autorizzazione del Consiglio Direttivo, di dotarsi di un conto corrente bancario da inserire nel bilancio della Sezione Provinciale competente.

TITOLO XXIII

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E AD ACTA

Art. 53

Il Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario nominato dagli organi competenti, opera in sostituzione dei Consigli Regionali e Provinciali per un tempo limitato, in forza di situazioni eccezionali e contingenti.

Il Commissario Straordinario resta in carica per il tempo strettamente necessario al ripristino degli Organi sociali sciolti e comunque per un periodo non superiore ad un anno con possibilità di proroga in ipotesi di comprovate ragioni.

Nel caso in cui non sia possibile procedere ad elezione del Consiglio provinciale entro congruo termine il Consiglio Regionale o il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea Nazionale lo scioglimento della sezione provinciale o l’accorpamento della stessa ad altra sezione.

Il Commissario Straordinario ha i pieni poteri di ordinaria amministrazione dell’organo che sostituisce.

Il Commissario Straordinario, sentiti gli eventuali Vice-Commissari, può nominare un Comitato consultivo per la gestione degli affari regionali o sezionali.

Le spese relative ai Commissari straordinari sono a carico della sede commissariata.

Il Commissario straordinario può partecipare senza diritto di voto al Congresso Nazionale, all’Assemblea Nazionale, al Congresso Regionale e all’Assemblea Regionale. 

Art. 54

Il Commissario ad acta

Il Commissario ad acta nominato dagli organi competenti, ha il compito di adottare uno o più atti amministrativi che il Consiglio Regionale e/o Provinciale abbia omesso di deliberare.


L’incarico al Commissario ad acta deve essere preceduto da un invito formale all’Organo ad adempiere e deve contenere l’indicazione del termine massimo per compiere l’atto obbligatorio.

Il Commissario ad acta, una volta adottati gli atti nel termine stabilito nell’atto di conferimento dell’incarico, termina dalle sue funzioni.

Le spese relative ai Commissari ad acta sono a carico della sede commissariata.

TITOLO XXIV

DEL PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE

Art. 55

Patrimonio, destinazione dei beni e divieto di distribuzione di utili

Il patrimonio sociale è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili di cui l’ENS ha la titolarità.

Il Consiglio Direttivo amministra i beni immobili e compie ogni atto di gestione straordinaria ed ordinaria e può deliberare la loro assegnazione, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, sia a titolo gratuito ai Consigli Regionali che ne facciano richiesta. Alle Sezioni Provinciali che facciano richiesta l’assegnazione è a titolo gratuito. Le sedi territoriali contribuiscono con una quota mensile al fondo per le manutenzioni immobiliari gestito dal Consiglio Direttivo.

In caso di attribuzione dell’utilizzo di beni immobili alle sedi periferiche i poteri di amministrazione sugli stessi da parte degli Organi provinciali e regionali sono limitati alla gestione ordinaria. In tal caso i predetti Organi ne assumono i relativi oneri tributari, fiscali, manutentivi e di custodia, oltre a sostenere le spese variabili e fisse.

Il patrimonio dell’ENS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie nell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 Gli utili e gli avanzi di gestione, oltre che per la realizzazione delle attività istituzionali, possono essere utilizzati anche per quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, e altri componenti degli organi dell’ENS anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili vietata:

  1. la corresponsione ad amministratori, e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o, comunque, superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ed aventi similare struttura organizzativa;
  2. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  3. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che  effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai  loro parenti entro il terzo grado ed  ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità.

Art. 56

Entrate

Le entrate dell’ENS sono costituite da rendite delle attività patrimoniali, dalle quote e contributi sociali, dai contributi ordinari e straordinari dello Stato o di altri Enti pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti, dai proventi di iniziative di carattere economico, da ogni altra entrata.

Gli utili ed avanzi di gestione delle attività di carattere economico sono destinate alla realizzazione di attività istituzionali.

Le entrate dell’ENS sono amministrate dalla Sede Centrale per tramite del Consiglio Direttivo.

Gli organi periferici, fatto salvo il potere di controllo e direzione della Sede Centrale, amministrano le entrate che acquisiscono su scala locale o attraverso i conferimenti della Sede Centrale per tramite dei Consigli Regionali e dei Consigli Provinciali.

Art. 57
Bilancio consuntivo

I Consigli Provinciali approvano il bilancio consuntivo, e provvedono all’invio tramite PEC al Consiglio Regionale entro il 20 febbraio unitamente alla relazione di missione discussa e presentata in sede consiliare.

Il Consiglio Regionale approva il bilancio consuntivo, l’allegata relazione di missione delle Sezioni Provinciali entro il 20 marzo.

L’Assemblea Regionale approva il bilancio unico regionale, l’allegata relazione di missione del Consiglio Regionale e provvede all’invio per PEC alla Sede Centrale entro il 20 marzo.

L’Assemblea Nazionale approva entro il 30 aprile il Bilancio consuntivo dell’ENS composto dal bilancio della Sede Centrale e dai bilanci delle sedi regionali e la relazione di missione della Sede Centrale.

I bilanci consuntivi di cui ai commi precedenti sono redatti in conformità alla modulistica che sarà definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Nazionale redigono e approvano il bilancio sociale dell’ENS secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Art. 58
Bilancio sociale

Relativamente agli esercizi sociali nei quali i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a un milione di euro deve essere redatto il bilancio sociale in conformità alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo settore.

Lo stesso viene approvato dall’Assemblea Nazionale entro il 30 aprile di ogni anno in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

Il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico nazionale e pubblicato sul sito internet dell’Associazione.

Art. 59
Libri sociali obbligatori

L’Associazione è tenuta a mantenere:

  1. il libro degli associati o aderenti, anche su supporto informatico;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea Nazionale, dell’Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
  4. la tenuta e l’aggiornamento annuale del libro inventari.

I libri di cui ai punti 1) e 2) sono tenuti a cura dell’organo di riferimento.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le procedure fissate dal Regolamento esecutivo.

TITOLO XXV

SCIOGLIMENTO

Art. 60

Scioglimento dell’ENS – Procedure e devoluzione patrimonio

Per l’eventuale scioglimento dell’ENS deve essere adottata la seguente procedura:

  1. l’iniziativa può essere presa o dall’Assemblea Nazionale con un ordine del giorno che abbia ottenuto l’approvazione dei 4/5 dei componenti, o su richiesta proveniente dai 2/3 delle Sezioni Provinciali e derivanti da un ordine del giorno votato a maggioranza dai rispettivi Congressi Provinciali;
  2. il Consiglio Direttivo constatata la regolarità della richiesta dovrà procedere alla convocazione entro sei mesi del Congresso Nazionale straordinario;
  3. il Congresso sarà regolarmente costituito con la presenza 4/5 dei Delegati, dei Presidenti Provinciali, dei membri del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Nazionale;
  4. la decisione dell’eventuale scioglimento dell’ENS deve essere adottata dal suddetto Congresso straordinario a maggioranza assoluta.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’ENS sarà devoluto previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 comma 1 del CTS, di cui al successivo comma, e fatta salva ogni diversa destinazione prevista dalla legge ad altro Ente del Terzo Settore avente analoghe finalità dell’ENS, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo / dal Congresso Straordinario.

L’estinzione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sono disposte previo parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali lo stesso si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità del parere, sono nulli come definito dall’art. 9 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

TITOLO XXVI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61
Norme transitorie e finali

Il Presente Statuto abroga il precedente e non si applica al XXVII Congresso Nazionale dell’ENS APS.

Il Regolamento Generale Interno per le norme non assorbite dal nuovo Statuto è abrogato e il nuovo, proposto dal Consiglio Direttivo, sarà deliberato dall’Assemblea Nazionale con approvazione a maggioranza semplice entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello Statuto.

Il Regolamento Generale Esecutivo potrà dare interpretazione autentica dello Statuto.

Il Regolamento Amministrativo Contabile sarà deliberato dall’Assemblea Nazionale con approvazione a maggioranza semplice entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello Statuto.

I Regolamenti dei congressi Nazionale, Regionale e Provinciale, proposti dal Consiglio Direttivo, saranno deliberati dall’Assemblea Nazionale con approvazione a maggioranza semplice entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello Statuto.

L’attuale Collegio Centrale dei Sindaci e gli attuali revisori regionali, rimarranno in carica fino alla composizione dei nuovi Organismi di controllo contabile.

Le norme demandate al Regolamento Generale Interno in attesa dell’adozione del Regolamento Esecutivo rimarranno in vigore fino all’adozione del medesimo.

Qualora le Autorità di Vigilanza individuassero delle criticità nelle norme statutarie, l’Assemblea Nazionale è autorizzata ad apportare le modifiche limitatamente alle indicazioni fornite dalle anzidette Autorità e ad armonizzare, sulla base di esse, tutto lo Statuto.

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