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Referente Unico e Congedo Straordinario: cambia la normativa

Informiamo la comunità sorda che il D.lgs n.105/2022 contiene importanti novità sul Referente Unico dell’Assistenza (art. 33 comma 3 Legge 104/1992) e sugli aventi diritto al Congedo Straordinario (art.42 comma S D.lgs n. 151 del 2001).

Il “Referente Unico dell’Assistenza”, infatti, è stato eliminato nel senso che i 3 giorni mensili per l’assistenza alla persona con disabilità grave, previsti dall’art. 33 della L. n. 104/1992, possono essere riconosciuti a più persone tra quelle che possono alternarsi nell’assistenza alla stessa persona disabile grave. Ovviamente i giorni mensili rimangono complessivamente tre (D. Lgs n. 105/2022 art. 3 comma 1 lettera b) n.2).

Per quanto riguarda i due anni di Congedo Straordinario, previsto dal D.Lgs n.151/2001 per necessità di assistere familiari con disabilità grave, invece, può adesso farne richiesta il “convivente di fatto” al pari del coniuge convivente e della parte dell’unione civile convivente. La domanda può essere presentata dal convivente di fatto anche se la convivenza è stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo (art.2 comma 1 lettera n D.Lgs n.105/2022), ma deve permanere obbligatoriamente per tutto il periodo di fruizione del congedo.

L’INPS con Messaggio 3096/2022 ha reso note le prime indicazioni al riguardo:

  •  Permessi di cui all’art. 33 della legge 104/1992

Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, più persone aventi diritto ai permessi lavorativi per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, possono richiedere l’autorizzazione all’INPS a fruire dei permessi alternativamente tra loro, essendo stata eliminata la figura del referente unico.

  • Congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001

Preso atto della introduzione del Convivente di fatto tra i soggetti aventi diritto, è possibile usufruire del congedo straordinario secondo il seguente ordine di priorità:

1. il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;

2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell’unione civile convivente / del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;

3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

  • Come presentare Domanda

I permessi e il congedo come sopra descritti, si possono richiedere presentando domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, contact center integrato o Istituti di Patronato). Per la fruizione del congedo straordinario il convivente di fatto deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) dalla quale risulti la convivenza di fatto con la persona con disabilità da da assistere; sul sito www.inps.it è disponibile il modulo MV68 (qui sotto in allegato). Se la convivenza non è ancora instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata del congedo.

LEGGI la Circolare ENS prot, 4885 del 4.10.2022 redatta dall’Ufficio Affari Generali dell’ENS

Dichiarazione sostitutiva di certificazione – Modulo MV68

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