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Le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023

Dopo aver analizzato le novità per le persone sorde, andiamo a scoprire grazie all’Ufficio Affari Generali della Sede Centrale ENS quali sono le principali misure di interesse generale che sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.

PRINCIPALI NOVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Proroga al 31.12.2023 del cosiddetto Anticipo Pensionistico Sociale (APE Sociale): per i lavoratori che abbiano almeno 63 anni d’età e non siano già titolari di pensione diretta e si trovino in una delle seguenti condizioni: invalidi al 74%, cargivers, lavoratori dipendenti disoccupati che abbiano esaurito il trattamento di disoccupazione (NAspi o altro), lavoratori che svolgono mansioni gravose. VAI al Comunicato ENS

Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici: è prevista una rivalutazione del 120% del trattamento minimo e dell’85% per gli assegni tra quattro e cinque volte il minimo.

Pensione anticipata flessibile: in via sperimentale per il 2023, sarà possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata con 62 anni d’età e anzianità contributiva minima di 41 anni (“pensione anticipata flessibile”, cd. quota 103). I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno di un bonus disciplinato da un Decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023.

Bonus Sociale Energia: per l’anno 2023 l’ISEE per accedere al bonus sociale bollette per la fornitura di energia elettrica e gas naturale viene aumentato da 12.000 a 15.000 euro. Il Bonus sociale è un incentivo erogato e gestito direttamente dall’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. VAI al Comunicato ENS

Modifiche al trattamento “Opzione Donna”: la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato a favore delle lavoratrici dipendenti o autonome che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, con età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni ) SOLO PER LE LAVORATRICI che:

  • sono Caregiver familiari in quanto assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità grave, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente (solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona parente o affine di secondo grado con disabilità grave, abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti);
  • hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
  • sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi (per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale). In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Agevolazione per l’assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza, donne e giovani e per nuove iscrizioni alla previdenza agricola: è previsto l’esonero totale (nel limite di 8.000 euro) per le assunzioni nel 2023 a tempo indeterminato e trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Riforma del Reddito di Cittadinanza: in attesa di una riforma generale delle misure di sostegno alla povertà ed inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. Ciò ad eccezione dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età. Sono previsti corsi obbligatori di formazione e riqualificazione professionale il completamento della istruzione obbligatoria per i giovani entro i 29 anni e la frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.

Detrazione delle spese per il superamento delle barriere architettoniche: l’art.1 comma 365 prevede la detraibilità del 75% delle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche fino al 2025. Per le deliberazioni del condominio è sufficiente che la maggioranza dei partecipanti all’assemblea rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Istituzione del Fondo per la sperimentazione del Reddito Alimentare e del Fondo per le periferie inclusive: presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l’erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del trattamento, i beneficiari, e le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Obiettivo del “Fondo per le periferie inclusive“ è invece l’inclusione sociale delle persone con disabilità, contro i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città. Restano da definire con successivo decreto i criteri di gestione del Fondo medesimo.

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani ed il Fondo per la crescita sostenibile vengono incrementati con l’aggiunta di risorse.

Novità nella disciplina delle prestazioni occasionali: la disciplina delle prestazioni occasionali diventa applicabile ai compensi fino a 10 mila euro (anziché i 5.000 euro precedentemente previsti). Sono inoltre previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, e forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura.

Taglio del cuneo fiscale per l’anno 2023: l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore per i rapporti di lavoro dipendente (ad eccezione di quelli di lavoro domestico) è incrementato (rispetto al 2022) al 2% per i redditi annui fino ad euro 35.000 e al 3% per i rapporti annui fino ad euro 25.000.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il testo completo della Legge di Bilancio pubblicato sulla G.U. del 29 dicembre 2022 n. 303.

LEGGI il Bollettino Informativo ENS

GUARDA le slides dell’INPS su QUOTA 103, APE SOCIALE E OPZIONE DONNA

Specifichiamo che, laddove nelle slides viene indicata la percentuale di invalidità pari o superiore al 74% per accedere ad Ape Sociale e Opzione Donna, non si riferisce alle percentuali attribuite a ciascun tipo di invalidità dal Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 che attribuisce alla sordità L. 381/70 la percentuale d’invalidità dell’80%.

Ai fini pensionistici, l’INPS fa riferimento alla valutazione delle capacità lavorativa, prevista dalla legge n.68 del 1999 per l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità.

Si tratta, come noto, di un accertamento che va ad affiancarsi a quello della sordità (e/o invalidità civile) e dell’accertamento dell’handicap, con lo scopo di individuare le capacità di lavoro della singola persona.

Tale valutazione, a partire dal 2010, si richiede tramite domanda online all’INPS. La domanda può essere di tre tipi:

  • Domanda presentata da sordi già in possesso di un verbale di riconoscimento della sordità L.381/70:  la domanda deve essere presentata all’INPS per via telematica deve contenere i dati riguardanti il verbale di riconoscimento della sordità, già in possesso.
  • Domanda presentata da soggetti che non sono ancora stati riconosciuti sordi: la domanda deve essere presentata insieme a quella per ottenere il riconoscimento dello stato di sordo L.381/70. In questo caso, la domanda per ottenere la disabilità ai fini del collocamento mirato) va inviata all’Inps solo dopo che il medico di base ha inviato all’INPS, sempre per via telematica, il certificato medico introduttivo.
  • Domanda di revisione delle condizioni di disabilità (quando si è già iscritti al collocamento mirato ma le condizioni sanitarie sono mutate, ad esempio alla sordità si sono aggiunte delle patologie gravi o croniche o altre disabilità). La domanda è presentata dal Comitato Tecnico presso i Centri per l’impiego, su richiesta delle aziende o dello stesso interessato, per verificare la residua capacità lavorativa e/o per ottenere una nuova diagnosi funzionale volta ad individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo.

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