Informiamo tutta la comunità sorda che dal prossimo 25 luglio si potrà presentare la richiesta sul sito dell’INPS del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”, il cosiddetto Bonus psicologo. Come si legge nel comunicato stampa dell’istituto, il nuovo beneficio è volto a sostenere le spese di assistenza psicologica di coloro che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Le domande per la richiesta del Bonus Psicologo potranno essere presentate dal 25/07/2022 al 24/10/2022.
Quanto vale il Bonus Psicologo?
Come già riportato su queste pagine, il beneficio è riconosciuto, una sola volta, alle persone con reddito ISEE fino a 50mila euro. I parametri che ne regolano l’importo sono i seguenti:
– con ISEE inferiore a 15mila euro il bonus è di 600 euro;
– con ISEE compreso tra 15mila e 30mila euro è pari a 400 euro;
– con ISEE tra 30mila e 50mila il bonus è di 200 euro.
Per tutte e tre le fasce (senza ISEE non si può accedere alla misura) l’importo erogabile dall’INPS è di 50 euro per ogni seduta. Possono beneficiare del bonus anche più persone dello stesso nucleo familiare (il decreto non prevede limitazioni in questo senso). Per il 2022 sono stati stanziati 10 milioni di euro. L’assegnazione del beneficio andrà prioritariamente alle persone con ISEE inferiore, in base all’ordine di arrivo delle domande. Ciascun beneficiario potrà usufruire del bonus una sola volta.
Come fare domanda
La domanda per accedere al bonus psicologo dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Terminologia
Tutte le istruzioni per la presentazione delle domande per l’accesso al beneficio sono contenute nella Circolare n 83 del 19/07/2022 dell’INPS. Nella stessa circolare l’Istituto ha fornito le seguenti precisazioni riguardo alla terminologia:
a) per “beneficiario”, ogni persona in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che sia nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico;
b) per “richiedente”, il soggetto, non sempre coincidente con il beneficiario, che presenta la richiesta di accesso al beneficio;
c) per “professionista”, lo specialista regolarmente iscritto nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbia aderito all’iniziativa;
d) per “codice univoco”, il codice alfanumerico di 12 caratteri, associato a ciascun beneficiario che rientra nella graduatoria, che rappresenta il valore del beneficio attribuito a scalare;
e) per “seduta”, la seduta di psicoterapia effettuata presso lo studio del professionista aderente all’iniziativa