Indice Statuto ENS
TITOLO I
PRINCIPI COSTITUTIVI
TITOLO II
ASSOCIATI
- Art. 4 - Corpo Sociale
- Art. 5 - Iscrizione dei soci
- Art. 6 - Diritti e doveri
- Art. 7 - Provvedimenti Disciplinari
- Art. 8 - Perdita della qualità di socio
- Art. 9 - Volontari
TITOLO III
DIMENSIONE ISTITUZIONALE
- Art. 10 - Struttura dell’Associazione
- Art. 11 - Organizzazione
- Art. 12 - Requisiti per le candidature alle cariche sociali
- Art. 13 - Incompatibilità e cumulo delle cariche sociali
- Art. 14 - Decadenza dalla carica sociale
TITOLO IV
CONGRESSO NAZIONALE
TITOLO V
ASSEMBLEA NAZIONALE
TITOLO VI
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE NAZIONALE
- Art. 21 - Il Consiglio Direttivo Nazionale
- Art. 22 - Competenze del Consiglio Direttivo Nazionale
- Art. 23 - Convocazione e Validità
TITOLO VII
PRESIDENTE NAZIONALE
TITOLO VIII
SEGRETARIO NAZIONALE
TITOLO IX
CONTROLLO E GIURISDIZIONE INTERNA
- Art. 26 - Composizione, Competenze del Collegio dei Probiviri e Sanzioni Disciplinari
- Art. 27 - Il Revisore legale dei conti Nazionale
- Art. 28 - Composizione e competenze dell’Organo Centrale di Controllo
TITOLO X
ORGANIZZAZIONE SU BASE REGIONALE
- Art. 29 - Organi Regionali
- Art. 30 - Congresso Regionale
- Art. 31 - L’Assemblea Regionale
- Art. 32 - Competenze dell’Assemblea Regionale
- Art. 33 - Il Consiglio Regionale
- Art. 34 - Competenze del Consiglio Regionale
- Art. 35 - Il Presidente Regionale
- Art. 36 - Segretario Regionale
- Art. 37 - Il Rappresentante Regionale
- Art. 38 - Composizione e competenze dell’Organo Regionale di controllo
- Art. 39 - Nomina e competenze del Revisore regionale legale dei conti
TITOLO XI
ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE
- Art. 40 - Organi Provinciali
- Art. 41 - Congresso Provinciale
- Art. 42 - Assemblea Provinciale
- Art. 43 - Composizione del Consiglio Provinciale
- Art. 44 - Competenze del Consiglio Provinciale
- Art. 45 - Presidente Provinciale - Rappresentanza e Competenze
- Art. 46 - Il Rappresentante Provinciale
- Art. 47 - Delegati al Congresso Nazionale
TITOLO XII
DELLE RAPPRESENTANZE INTERCOMUNALI
TITOLO XIII
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E AD ACTA
TITOLO XIV
DEL PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE
- Art. 51 - Spese di funzionamento degli organi sociali
- Art. 52 - Patrimonio, destinazione dei beni e divieto di distribuzione di utili
- Art. 53 - Entrate
- Art. 54 - Bilancio
- Art. 55 - Bilancio sociale
- Art. 56 - Libri sociali obbligatori
TITOLO XV
SCIOGLIMENTO E OPERAZIONI STRAORDINARIE
- Art. 57 - Scioglimento dell’ENS - Procedure e devoluzione patrimonio
- Art. 58 - Operazioni Straordinarie
TITOLO XVI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Statuto ENS e Regolamento Esecutivo
Statuto approvato dal XXIX Congresso Nazionale Straordinario ENS il 22 novembre 2025 – Rimini (RN)
Successivamente adeguato alle osservazioni del RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, approvato dalla 110ª Assemblea Nazionale ENS del 26 maggio 2026
Regolamento Esecutivo approvato dalla 111ª Assemblea Nazionale ENS il 19 Giugno 2026 – Roma
Gli articoli del Regolamento Esecutivo ENS seguono la stessa numerazione degli articoli dello Statuto ai quali si riferiscono: Art. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51.
Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi
Associazione di Promozione Sociale o in breve “ENS” E.T.S. – A.P.S.
PRINCIPI COSTITUTIVI
Art. 1 - Costituzione e natura giuridica
L’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Ente del Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale – in breve "ENS ETS APS.", è stato fondato a Padova il 24 settembre 1932 durante il Primo Raduno Nazionale delle persone sorde, per unanime volontà dei Sordi italiani. E’ membro e fondatore della World Federation of the Deaf.
L’Ente, costituito dalle associazioni italiane delle persone sorde, è un Ente morale ai sensi delle leggi 12 maggio 1942, n. 889 e 21 agosto 1950, n. 698, con personalità giuridica di diritto privato, di cui al D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 9.5.1979, n. 125).
È associazione benemerita del Comitato Italiano Paralimpico.
Ha la sua sede legale attualmente in Roma Via Gregorio VII n.120 – cap. 00165, presso la sede centrale, la sede può essere trasferita nell’ambito del Comune di Roma con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
La durata dell’Associazione è a tempo illimitato.
L’ENS esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani, nonché, dei sordi con disabilità aggiuntive, attribuitegli dalle leggi e dal presente Statuto.
È iscritta nel Registro di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2015 sul "Riconoscimento e conferma delle Associazioni e degli Enti legittimati ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni" ai sensi dell’art. 4 della Legge 1°marzo 2006, n. 67.
L’ENS si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, alla Carta dei diritti dell’uomo, alla Dichiarazione di Salamanca del 1984 in materia di educazione, alla Dichiarazione di Madrid sulla non discriminazione del 2002, alla Conferenza di Salonicco del 2003 sulle pari opportunità dei disabili nel mondo del lavoro, alle Risoluzioni del Parlamento Europeo del 17 giugno 1988 (C 187 del 18.07.1988) e del 18 novembre 1998 (C 379 del 07.12.1998), alla Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità 13.12.2006, ratificata dall’Italia con Legge n. 18 del 03.03.2009, alla Convenzione sui diritti dell’infanzia approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, al comma 1 dell’art. 34-ter della Legge 21 maggio 2021 n. 69 che recita "la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LISt)", e ai documenti e dichiarazioni nazionali ed internazionali tendenti a garantire l’attuazione dei diritti delle persone con minorazioni uditive.
L’Ente Nazionale Sordi riconosce il ruolo dei Giovani, ovvero dei Soci volontari di età fino ai 35 anni, quali agenti di cambiamento, innovatori, ambasciatori interculturali, facilitatori alla pari, mobilitatori delle comunità e sostenitori dei vulnerabili.
Regolamento Esecutivo
L’ultimo sabato del mese di settembre si celebra la Giornata Mondiale del Sordo, ricorrenza dedicata alla promozione dei diritti e della cultura delle persone sorde, organizzata per la prima volta dall’ENS a Roma nel 1958.
Art. 2 - Finalità
L’ENS opera, con criteri di assoluta apartiticità e aconfessionalità, senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di inclusione dei sordi nella società, perseguendo l’unità della categoria.
A tal fine, promuove e valorizza la dignità e l’autonomia delle persone sorde, i loro pieni diritti di cittadinanza in tutti i campi della vita, l’autodeterminazione, l’accessibilità e l’informazione, l’educazione, la formazione e l’inclusione scolastica, post scolastica, formazione universitaria e post universitaria, professionale, lavorativa e sociale, favorendo il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme individuali e cooperative, promuovendo la lingua dei segni e la lingua dei segni tattile, la comunicazione totale e il bilinguismo, la riabilitazione, la cultura, lo sport, il tempo libero e le attività ricreative.
L’ENS garantisce, tutela e promuove il diritto alla libertà di scelta di comunicazione della persona sorda.
Per lo svolgimento delle attività l’Ente si avvarrà in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, come da art.35 CTS.
Art. 3 - Attività Istituzionali
L’Ente, nel perseguimento delle proprie finalità intende svolgere le attività di interesse generale di cui all’art. 5 D.lgs. 117/17 lettere:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, articolo 1, commi 1 e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;
- la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, contribuendo alla promozione della pace e della giustizia e mirando a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli, fondate sui principi di interdipendenza e partenariato a tutela dei diritti umani;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e promozionali;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
In via esemplificativa e non tassativa, l’associazione in particolare:
- promuove ogni iniziativa presso gli organi competenti dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali per l’emanazione di leggi e di atti amministrativi, linee guida, buone prassi, a tutela delle persone sorde;
- promuove servizi di volontariato e servizi di carattere mutualistico tra gli associati in tutti i settori della vita sociale;
- promuove e divulga ogni iniziativa nel campo della salute della persona, della profilassi, della prevenzione, della riabilitazione, dell’educazione sanitaria, anche in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale;
- partecipa, a mezzo di propri rappresentanti, agli Enti preposti alla tutela delle persone sorde, secondo le leggi vigenti;
- promuove ed attua iniziative in favore dei sordi anche mediante la creazione di apposite strutture operative, nonché in base a specifiche convenzioni e/o protocolli con pubbliche amministrazioni, società e/o organismi competenti, pubblici e/o privati, secondo i principi di co-programmazione e co-determinazione di cui agli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;
- promuove iniziative nel campo della ricerca e della sperimentazione tecnologica, favorendo l’utilizzo dei risultati per l’abbattimento delle barriere della comunicazione e l’accessibilità universale nel campo dei media, della telefonia fissa e mobile, dell’informatica, del digitale e quant’altro ad esso attinente;
- istituisce, anche con la partecipazione di propri soci, cooperative, imprese sociali e/o comitati, per la gestione di specifiche attività e per l’erogazione di servizi;
- promuove ed organizza, attività didattica domiciliare, per il recupero scolastico e del doposcuola e corsi di formazione professionale;
- collabora con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali nel campo dell’istruzione e dell’educazione dei sordi per assicurare un sistema scolastico pienamente inclusivo attraverso il sistema del bilinguismo, della Lingua dei Segni Italiana, della LIS tattile e della lingua parlata/scritta;
- promuove e organizza, anche in collaborazione con i Ministeri, le Università, le Regioni, gli Enti Pubblici, iniziative di sensibilizzazione e attività operative per l’apprendimento della Lingua dei Segni e LIS tattile, iniziative per la formazione, specializzazione e/o aggiornamento di Docenti dei corsi di Lingua dei Segni e LIS tattile, Assistenti alla comunicazione, Interpreti della Lingua dei Segni e LIS tattile, Traduttori e Mediatori della Lingua dei Segni Italiana (LIS) secondo i programmi e le procedure definite nel Piano di Offerta Formativa dell’ENS;
- collabora con Università, Istituti di ricerca, Organismi nazionali ed internazionali, nonché con le strutture pubbliche e private, per lo sviluppo delle capacità operative nelle varie attività artigiane, professionali e imprenditoriali, organizzando anche tirocini lavorativi, stage ed esperienze formative presso strutture ed Enti pubblici e privati;
- cura, stimola, promuove studi, ricerche e ogni iniziativa sulla sordità nei suoi aspetti medico-legali, psico-pedagogici, linguistico-culturali, promuovendo la tutela dei diritti e delle pari opportunità per l’infanzia, l’adolescenza, la gioventù, gli anziani e la condizione femminile della categoria;
- può collaborare con le Associazioni Nazionali di interpreti e di interpreti di Lingua dei Segni riconosciute dallo Stato;
- può favorire/supportare iniziative di patronato in favore dei sordi, autonomamente o in accordo con altri soggetti;
- può concorrere, in caso di discriminazione dovuta alla sordità o ogni volta che sarà ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo Nazionale, all’assistenza dei propri soci o dei dirigenti, per questioni sorte nello svolgimento delle proprie funzioni, nelle controversie di natura civile, penale, amministrativa, sia in sede giudiziale che extragiudiziale;
- può organizzare raccolte di fondi come definite nell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, ossia attività ed iniziative anche in forma organizzata e continuativa, finalizzate a finanziare le attività di interesse generale dell’ENS, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;
- nell’ambito del perseguimento delle proprie finalità statutarie, può aderire ed essere membro di organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o connessi e parimenti può affiliare associazioni e organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguano scopi analoghi o connessi;
- può svolgere attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- può organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- può svolgere servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro, dei lavoratori e delle persone con disabilità sensoriale, anche con disabilità aggiuntive.
- può organizzare e svolgere eventi ed attività sportive e di promozione sportiva, favorire la partecipazione ad eventi sportivi in tutto il mondo delle persone sorde;
- può promuovere tutte le azioni necessarie a prevenire le violenze contro le persone svantaggiate;
- può organizzare e svolgere eventi culturali e di promozione, divulgazione delle attività come festival (musica, arte, cinema, ecc.), mostre (d'arte, di design, ecc.), spettacoli (teatrali, di danza, concerti) e conferenze e scambi culturali e gemellaggi. Altre manifestazioni includono fiere, presentazioni di libri o film, visite guidate e laboratori creativi, che celebrano e promuovono gli aspetti artistici, storici e sociali di una comunità, includendo la piena accessibilità;
- può promuovere iniziative nel campo del turismo accessibile, favorendo l’abbattimento delle barriere della comunicazione e l’accessibilità universale in vari ambiti attinenti nei territori, nei siti di interesse turistico, culturale, nei musei e quant’altro ad esso attinente.
Inoltre, L’Ente può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell’art. 6 del Codice; altresì potrà esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio Direttivo Nazionale può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi, contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell’associazione.
L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
Regolamento Esecutivo
L’Ente può in ogni caso svolgere tutte le attività previste dall’art. 5 del D.Lgs 117/17, nel rispetto del codice del Terzo Settore, attività riportate a titolo semplificativo nello Statuto.
Essendo membro del WFD, l’ENS ai sensi dell’art. 5 lett. N del D.Lgs. 117/2017 già ha ad oggetto la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, contribuendo alla promozione della pace e della giustizia e mirando a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato a tutela dei diritti umani.
ASSOCIATI
Art. 4 - Corpo Sociale
Il corpo sociale dell’ENS è composto da:
- Soci Effettivi: affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva e che risultano riconosciuti tali ai sensi della legge n. 381/1970 e s.m.i., nonché coloro che siano colpiti da sordità profonda a qualsiasi età ancorché non riconosciuti dalla legge n. 381/1970.
- Soci Sostenitori: coloro i quali condividono le finalità e gli obiettivi dell’ENS e sostengono l’attività dell’associazione contribuendo economicamente alla stessa.
- Soci Onorari: tutte le persone fisiche ritenute idonee dal Consiglio Direttivo Nazionale per validi motivi politici, economici, sociali, culturali o ambientali i quali siano chiamati a partecipare alla vita dell’Associazione; altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale. Essi sono esenti dal pagamento della quota annuale determinata dall’Assemblea nazionale.
Regolamento Esecutivo
Rientrano nella categoria dei Soci Effettivi:
a) i maggiorenni, in possesso della relativa certificazione ai sensi della normativa vigente e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.), nonché coloro che siano in possesso di altra certificazione di invalidità riconosciuta dagli enti competenti;
b) i minorenni riconosciuti affetti da sordità ai sensi della Legge n. 381/1970 e s.m.i., o coloro che siano colpiti da sordità profonda ancorché non riconosciuti dalla legge n. 381/1970.
Rientrano nella categoria dei Soci Sostenitori:
a) le persone udenti maggiorenni, che condividono e sostengono le finalità dell’Associazione, promuovono la cultura e la lingua dei segni, partecipano alle attività associative e contribuiscono, anche moralmente o materialmente, al perseguimento degli scopi associativi, indipendentemente dalla cittadinanza e dalla residenza.
b) i minorenni, di età compresa tra 0 e 17 anni, che partecipano alle attività educative, ricreative, culturali, sportive e di ludoteca promosse dall’Associazione. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i figli di persone sorde, i figli di genitori sordi (CODA), i figli di studenti dei corsi di Lingua dei Segni Italiana (LIS) e tutti i minori interessati alle attività associative.
I genitori udenti, o coloro che rivestono la qualifica di rappresentanti legali o curatori dei minori, hanno diritto di voto solo nella qualità di rappresentanti legali e non possono partecipare alla vita associativa, poiché tale diritto spetta esclusivamente al minore.
I Soci Effettivi minorenni e i Soci Sostenitori minorenni hanno diritto di elettorato attivo, esercitato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, dal tutore, dal curatore o dall’amministratore di sostegno, ove previsto dalla legge. Ai fini della validità del voto, è obbligatoria la presenza del socio minorenne; in mancanza di tale requisito, il rappresentante legale non è autorizzato a esercitare il diritto di voto.
I genitori sordi dei minori regolarmente iscritti all’ENS, per poter partecipare e frequentare i circoli nonché le attività organizzate dall’Ente, devono essere a loro volta iscritti all’ENS in qualità di soci.
La mera iscrizione del minore non è sufficiente ai fini della partecipazione del genitore alla vita associativa.
Art. 5 - Iscrizione dei soci
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 presentano domanda di iscrizione all’ENS nella propria provincia di residenza tramite PEC, PEO o a mano.
I soggetti minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, e adempiono i propri obblighi mediante gli esercenti la responsabilità genitoriale o dai loro rappresentanti legali.
La domanda reca la dichiarazione di condividere le finalità dell’ENS e l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Provinciale territorialmente competente nella prima seduta successiva alla data di ricezione della domanda; detta delibera deve essere trasmessa al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale.
Il Consiglio Provinciale comunica l’esito della domanda all’aspirante socio, mediante PEC, PEO o a mano entro 10 giorni dalla data di deliberazione subordinata al pagamento della quota sociale tramite delega INPS o bonifico bancario/postale su conto corrente o bollettino postale su conto corrente postale della Sede Centrale.
Nel caso in cui la domanda d’iscrizione venga respinta, la comunicazione di cui al comma precedente deve essere inoltrata mediante PEC, PEO o raccomandata A.R. Contro tale provvedimento è possibile ricorrere entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva e provvede a comunicare l’esito al ricorrente ed alla Sezione competente per territorio.
Le Sezioni interessate all’inserimento o al trasferimento del socio informano i rispettivi Consigli Regionali e l’Ufficio Tesseramento della Sede Centrale.
I sordi stranieri residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano saranno iscritti rispettivamente nelle Sezioni di Rimini e di Roma.
I sordi italiani residenti all’estero indicano la Sezione Provinciale presso la quale intendono essere iscritti.
Le modalità di iscrizione e riammissione, rilascio tessere e di trasferimento sono disciplinate dal Regolamento Esecutivo.
Regolamento Esecutivo
Per l’iscrizione all’ENS in qualità di socio, l’interessato deve presentare domanda al Consiglio Provinciale ENS competente per territorio, utilizzando il modulo predisposto dalla Sede Centrale dell’ENS, indicando la categoria di appartenenza.
La data di validità dell’iscrizione, nel caso di accettazione, varrà dalla data di domanda.
Nella domanda l’aspirante socio deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, le proprie generalità, la cittadinanza, la residenza, lo stato civile e lo stato di famiglia.
La domanda può essere presentata direttamente a mano presso la sede competente o trasmessa tramite posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata (PEC).
Per i soci effettivi la domanda deve essere corredata da:
- Foto Tessera
- Certificato di Invalidità L.381/70
Nel caso trattasi di soci effettivi non riconosciuti ai sensi della L.381/70 o interdetto giudiziale, la domanda deve essere corredata da:
- Foto Tessera
- Certificato di Invalidità in possesso
Il minore al compimento della maggiore età dovrà risultare in regola con la quota stabilita dall’Assemblea Nazionale.
In caso di smarrimento o furto della tessera ENS, il socio interessato, ai fini dell’ottenimento del duplicato, deve presentare alla Sezione territoriale di appartenenza apposita richiesta scritta.
Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l’interessato dichiara lo smarrimento o il furto della tessera, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi.
Il rilascio del duplicato della tessera ENS avviene secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni dell’ENS.
In caso di trasferimento di residenza, il socio è tenuto a presentare apposita domanda di trasferimento alla Sezione territoriale della nuova residenza, allegando il certificato di residenza e l’attestazione di variazione dell’ente erogatore ai fini delle trattenute sindacali (trattenute della quota tramite INPS qualora il socio abbia aderito a tale modalità).
La Sezione territoriale di nuova appartenenza provvederà tempestivamente a richiedere alla Sezione territoriale di origine la trasmissione di tutta la documentazione personale relativa al socio.
La Sezione di origine, entro dieci (10) giorni dalla richiesta, provvederà all’invio della documentazione e, contestualmente, comunicherà tramite posta elettronica certificata (PEC) o tramite e posta elettronica ordinaria al Consiglio Regionale ENS e alla Sede Centrale ENS l’avvenuta variazione di residenza del socio.
La Sezione territoriale di nuova appartenenza ha altresì il dovere di verificare il corretto trasferimento delle quote sindacali del socio dalla sezione di origine alla nuova Sezione. Tale verifica deve essere effettuata entro sei (6) mesi dalla data del cambio di residenza del socio.
Il trasferimento di Sezione, ai fini dell’elettorato attivo e passivo, ha effetto dalla data in cui la Sezione territoriale di nuova appartenenza riceve la domanda di trasferimento.
Per coloro che risultano essere soci a seguito di una riammissione, verranno conteggiati anche gli anni pregressi.
I Soci sostenitori e le categorie ad essi riconducibili sono tenuti a presentare domanda di ammissione all’Ente. La domanda deve essere compilata utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Sede Centrale e corredata da eventuali documenti richiesti per ciascuna categoria.
L’ammissione è subordinata all’approvazione da parte dell’organo competente, secondo le modalità e i criteri previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
L’iscrizione all’Albo dei Soci Onorari dell’ENS è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, motu proprio o su proposta del Consiglio Provinciale e/o del Consiglio Regionale competente per territorio, i quali devono trasmettere apposita relazione illustrativa sulla figura del candidato e sui meriti acquisiti e documentati.
Ai Soci Onorari è conferito apposito diploma di benemerenza, sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 6 - Diritti e doveri
Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.
Inoltre, gli associati:
- hanno diritto di elettorato attivo e passivo secondo i requisiti presenti nello Statuto. In concomitanza delle Assemblee e dei Congressi, per esercitare il diritto di voto, il socio deve risultare in regola con il pagamento della quota sociale. Il mancato versamento della stessa entro l’ultimo giorno del mese di gennaio ovvero la revoca della delega INPS determina la sospensione dei diritti associativi, ivi compresa la partecipazione alle Assemblee e Congressi e l’esercizio del diritto di voto;
- hanno il dovere di rispettare lo Statuto, il Regolamento Esecutivo, il Codice Etico dell’Ente, gli atti deliberativi, di indirizzo e le circolari degli organi dell’ENS;
- prendono parte alle attività dell’Associazione, sostengono le campagne e ne diffondono le iniziative;
- sostengono economicamente l’associazione, attraverso la corresponsione della quota associativa determinata dall’Assemblea Nazionale;
- uniformano la propria vita sociale ai principi di lealtà, correttezza e solidarietà, nonché ai principi enunciati nel Codice Etico, nel pieno rispetto degli altri iscritti, impegnandosi al rispetto dei principi di apartiticità dell’ENS astenendosi da azioni di propaganda politica nelle proprie sedi locali, circoli e Rappresentanze Comunali e Intercomunali;
- i dirigenti dell’ENS, nazionali, regionali e provinciali, che ricoprono incarichi all’interno di partiti e/o movimenti politici decadono dalla carica;
- i soggetti che risultino eletti in organi istituzionali dei Comuni, delle Province, delle Regioni o del Parlamento, ovvero nominati assessori o componenti di Giunte presso Enti Locali, e che contestualmente rivestano cariche dirigenziali all’interno ENS, sono tenuti a optare per una delle due cariche, al fine di evitare situazioni di incompatibilità e garantire l’imparzialità e l’autonomia dell’Ente;
- i dirigenti che ricoprono cariche sociali all’interno dell’ENS non possono, a pena di decadenza, far parte a qualsiasi titolo di altre associazioni, cooperative, consorzi ed organismi che possano essere in conflitto o concorrenza con l’ENS. Entro 15 giorni dalla contestazione il dirigente dovrà rinunciare alla carica sociale ovvero far cessare la causa di conflitto. La cessazione della causa di conflitto o la rinuncia alla carica all’interno dell’ENS deve essere comunicata per iscritto agli organi interessati;
- il socio soggetto al provvedimento di sospensione può presentare la propria candidatura in sede di congresso nazionale, regionale e provinciale dopo 2 anni dalla cessazione della sospensione. Il socio che ricopre cariche dirigenziali all’interno dell’ENS può presentare la propria candidatura dopo 4 anni dalla conclusione della cessazione della sospensione nelle forme e nelle modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Esecutivo; all’espulso è concessa, previa valutazione degli organismi preposti, la sola possibilità di reintegro come socio al concludersi dal sesto anno dalla data dell’espulsione e la richiesta deve essere presentata dallo stesso nelle forme e nelle modalità previste dal Regolamento Esecutivo.
- La carica di Presidente, Vicepresidente ENS a livello Nazionale, Regionale e Provinciale, può essere ricoperta esclusivamente da soci effettivi;
- i soci, differenti da quelli effettivi, ci sui all’art. 4 numero 1, possono essere eletti esclusivamente nel Consiglio Provinciale, Regionale e Direttivo Nazionale, nel numero di un solo componente, nelle forme e nelle modalità previste dal Regolamento Esecutivo.
Regolamento Esecutivo
La decadenza nei casi previsti dall’art. 6 dello Statuto è dichiarata dal Consiglio Direttivo sulla base di segnalazioni effettuate dal Consiglio Provinciale o Regionale cui appartiene il socio o il componente degli organi sociali che versa in situazione di ineleggibilità o incompatibilità indicati nel medesimo articolo. Il provvedimento non può essere adottato se il socio o il componente degli organi sociali, non sia stato prima messo prima a conoscenza della contestazione e non siano decorsi almeno 15 giorni dalla comunicazione. Durante tale periodo l’interessato potrà presentare le proprie osservazioni difensive e/o comunicare la spontanea eliminazione della causa di incompatibilità o ineleggibilità di cui all’art. 6 n. 4 a seguito dei n. 6, 7.
Art.6 n. 7 Nel caso in cui il dirigente violi il principio dell’apartiticità prevista dall’art. 2 dello Statuto, decadrà dalla carica.
È vietato l’utilizzo del logo ENS, immagini che riproducono l’Associazione per scopi di propaganda elettorale. Tale violazione comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari.
La decadenza si verifica anche nei casi accertati di mancato rispetto da parte di un socio delle procedure interne di garanzia, disciplinari e di vigilanza, il quale prima di esperire le suindicate procedure avvii azioni giudiziali.
La dichiarazione di decadenza, nei casi previsti ai punti agli artt. 10 e 11 del presente Statuto, spetta esclusivamente al Collegio dei Probiviri, quale organo competente alla valutazione e alla decisione in materia disciplinare e di garanzia statutaria.
La decisione del Collegio dei Probiviri è adottata nel rispetto delle procedure previste dal presente Statuto e dal Regolamento Esecutivo ed è comunicata agli organi competenti per gli adempimenti conseguenti.
Art. 6 n. 9
Al termine del provvedimento di sospensione, la Sezione Provinciale ENS ha il dovere di predisporre apposito atto deliberativo con il quale si riconosce al socio richiedente, il diritto di partecipare al voto, fatta salva l’impossibilità di candidarsi fino al termine dei periodi previsti dallo Statuto (2 anni per i soci ordinari; 4 anni per i soci che ricoprivano cariche dirigenziali).
Decorso il periodo previsto, la Sezione Provinciale ENS può predisporre un atto deliberativo di reintegro, con il quale dichiarerà che il socio, ricorrendone i presupposti, ha riacquistato tutti i diritti statutari, inclusi i diritti di elettorato attivo e passivo.
Tale atto dovrà essere trasmesso immediatamente al Consiglio Regionale ENS e alla Sede Centrale ENS per la registrazione e l’aggiornamento delle posizioni associative.
Resta ferma l’applicazione di eventuali ulteriori cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dal presente Statuto e dai regolamenti ENS.
La domanda di reintegro deve contenere elementi idonei a comprovare:
a) la volontà effettiva di rientrare nell’ENS;
b) la condotta corretta e la non reiterazione di comportamenti pregiudizievoli nei confronti dell’Ente;
c) la prova della riparazione dell’eventuale danno provocato all’ente.
Il richiedente è tenuto a presentare uno scritto, nel quale esporrà le proprie motivazioni e giustificazioni, che sottoporrà agli organi competenti.
L’istruttoria della domanda segue il seguente iter procedurale:
a) Il Consiglio Provinciale ENS di appartenenza valuta la documentazione presentata e formula una proposta motivata;
b) La proposta, unitamente alla documentazione, verrà trasmessa al Consiglio Regionale ENS e alla Sede Centrale ENS nonché al Collegio dei Probiviri; Il reintegro è concesso solo a seguito di parere favorevole del Collegio dei Probiviri, espresso in conformità al presente Statuto e al Regolamento Esecutivo.
L’atto di reintegro deve essere formalizzato mediante deliberazione scritta della Sezione Territoriale, con comunicazione immediata al Consiglio Regionale, alla Sede Centrale.
Il socio espulso non potrà più acquisire cariche dirigenziali.
Art. 6. n.11
Si prevede l’elezione, non obbligatoria, di un solo componente nel Consiglio Provinciale, Consiglio Regionale e Direttivo Nazionale tra i soci sostenitori, nel rispetto dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto (art. 12).
Art. 7 - Provvedimenti Disciplinari
All’associato che non osservi lo Statuto e le disposizioni emanate dagli organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Collegio dei Probiviri, nelle forme e nelle modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Esecutivo, su richiesta da parte di associati, delle Sezioni Provinciali, Consigli Regionali e Sede Centrale le seguenti sanzioni:
- provvedimento di censura, ovvero richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- sospensione dell'esercizio dei diritti di socio quando tale situazione venga considerata grave o recidiva;
- espulsione.
In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.
La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.
Gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggiore rigore nei confronti dei Dirigenti.
La sospensione comporta la perdita temporanea dei diritti associativi e il diritto di frequentare le sedi sociali e circoli ENS per tutta la durata del provvedimento.
La sospensione dei dirigenti comporta la contestuale decadenza dalla carica.
Art. 8 - Perdita della qualità di socio
La perdita della qualità di socio si verifica nei seguenti casi:
- per decesso;
- per recesso volontario;
- per mancato versamento della quota annuale entro l’ultimo giorno di gennaio di ogni anno, con provvedimento del consiglio territoriale presso il quale il socio è iscritto;
- per provvedimento di espulsione.
Regolamento Esecutivo
Punto n.3
- Ogni socio è tenuto a provvedere al pagamento della quota associativa annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.
- se il pagamento non viene effettuato entro tale termine, il socio può perdere la propria qualifica associativa (o essere dichiarato decaduto);
- La perdita della qualifica di socio è annotata nell’elenco dei soci dell’Associazione. La qualifica di socio è attribuita e mantenuta sulla base delle risultanze dell’elenco ufficiale dei versamenti trasmesso dall’INPS per i soci che hanno conferito apposita delega, nonché sulla base delle registrazioni dei pagamenti effettuati direttamente alla Sede Centrale dai soci che versano la quota associativa in contanti o mediante bonifico bancario.
Punto n. 4 La riammissione alla qualifica di socio comporta il recupero dell’anzianità associativa.
In caso di perdita e successiva riacquisizione della qualifica di socio, l’anzianità maturata prima della decadenza si somma a quella maturata dopo la riammissione ai fini del calcolo complessivo dell’anzianità associativa. La riammissione è subordinata alla compilazione dell’apposito modulo predisposto e trasmesso dalla Sede Centrale, ed è ammessa esclusivamente nei casi previsti dallo Statuto ENS. La Sezione Territoriale competente provvede all’adozione del relativo provvedimento mediante apposita delibera.
La qualifica di socio decorre dalla data di avvenuto pagamento della quota associativa, previa presentazione della ricevuta attestante il versamento.
Art. 9 - Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 117/17.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione né con la carica sociale.
I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato e alla responsabilità civile verso i terzi.
Regolamento Esecutivo
Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, vige l’obbligo di istituire un proprio
registro volontari e connessa polizza assicurativa.
È necessario predisporre un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- garantire che il registro sia aggiornato e conservato presso la sede;
- assicurare la tracciabilità delle attività svolte
Il registro dei volontari rappresenta un adempimento obbligatorio e costituisce elemento essenziale ai fini della regolarità amministrativa dell’Ente.
- Obbligo di copertura assicurativa
Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017, gli enti sono altresì tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa per i volontari iscritti nel registro, che copra:
- infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato;
- responsabilità civile verso terzi.
Si sottolinea che la copertura assicurativa è obbligatoria e subordinata all’iscrizione nel registro: non è pertanto possibile attivare volontari non regolarmente registrati.
Modalità di tenuta del Registro
Il registro può essere tenuto:
a) In formato cartaceo
- numerato progressivamente;
- privo di fogli mobili;
- vidimato da autorità competente (es. Comune, notaio o altro soggetto abilitato);
- conservato presso la sede.
b) In formato digitale
È ammessa la gestione digitale del registro, purché garantisca:
- immodificabilità dei dati;
- tracciabilità delle modifiche;
- conservazione a norma.
DIMENSIONE ISTITUZIONALE
Art. 10 - Struttura dell’Associazione
L’ENS ha autonomia giuridica e fiscale.
L'ENS ETS APS è un'organizzazione costituita da una struttura nazionale e da strutture territoriali sezionali che vengono dotate di specifica forma di autonomia legale, gestionale amministrativa tributaria e fiscale.
Le sezioni Regionali e Provinciali sono le strutture territoriali che acquisiscono autonomia gestionale amministrativa tributaria e fiscale mediante specifiche delibere del Consiglio Direttivo Nazionale.
In virtù dell’autonomia riconosciuta le strutture territoriali, per lo svolgimento delle proprie attività e competenze, si dotano di autonomo codice fiscale e si iscrivono al Registro del Terzo Settore in ragione dell’appartenenza all’ENS.
Le sezioni Regionali e Provinciali seguono i principi e le regole definite nello Statuto e nel Regolamento dell’ENS come approvati dal Congresso Nazionale e non modificabile da nessuna struttura territoriale.
L’autonoma iscrizione delle sezioni territoriali al RUNTS presuppone la presenza in capo a ciascuna di essa dell’autonoma soggettività tributaria comportante l’autonomo assolvimento degli obblighi tributari.
I criteri per il riconoscimento delle strutture territoriali sono deliberati dall’assemblea Nazionale sulla base degli indirizzi forniti dal Congresso Nazionale.
Regolamento Esecutivo
La Sezione provinciale che non acquisti autonomia gestionale, tributaria e fiscale verrà inglobata nella Regione di appartenenza acquisendo il codice fiscale di quest’ultima.
Art. 11 - Organizzazione
-
Sono organi di direzione nazionale dell’ENS:
- Il Congresso Nazionale;
- L’Assemblea Nazionale;
- Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- Il Presidente Nazionale;
- Il Segretario Nazionale.
-
Sono organismi di controllo e di giurisdizione interna:
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Revisore legale dei conti nazionale;
- L’Organo Centrale di Controllo.
-
Sono Organi Regionali:
- Il Congresso Regionale;
- L’Assemblea Regionale;
- I Consigli Regionali;
- I Presidenti Regionali.
-
Sono organismi di controllo e di giurisdizione interna regionali:
- L’Organo Regionale di Controllo se nominato;
- Il Revisore contabile regionale.
-
Sono Organi Provinciali:
- Il Congresso Provinciale;
- L’Assemblea Provinciale;
- I Consigli Provinciali;
- I Presidenti Provinciali.
Il Comitato Giovani Sordi Italiani (CGSI) è l’organizzazione giovanile che segue la struttura e l’organizzazione dell’ENS; ha sede presso i rispettivi Consiglio Direttivo Nazionale, Consigli Regionali e Consigli Provinciali dell’ENS.
Al Comitato Giovani Sordi Italiani (CGSI) è conferito il potere deliberativo all’interno dell’Assemblea Nazionale e del Congresso Nazionale ENS.
I dirigenti del CGSI sono tenuti a rispettare le modalità di fruizione e di accesso alle sedi così come disciplinate rispettivamente dalle Sezioni Provinciali, dai Consigli Regionali e dalla Sede Centrale.
E’ composto da:
- Presidente Nazionale CGSI;
- Delegato Nazionale CGSI;
- Presidente Regionale CGSI;
- Delegato Regionale CGSI;
- Presidente Provinciale CGSI;
- Delegato Provinciale CGSI.
La loro sede è ospitata presso le sedi dei rispettivi Consigli Regionali e Sezioni Provinciali dell’ENS, di cui sono tenuti a rispettare le modalità di fruizione e di accesso alle sedi ove svolgono la loro attività.
Art. 12 - Requisiti per le candidature alle cariche sociali
Possono candidarsi alle cariche sociali dell’ENS i soci che:
- risultino in regola con il tesseramento all’anno precedente;
- siano in godimento dei diritti civili e politici;
-
non abbiano ricevuto condanne definitive:
- per reati gravi contro la Pubblica Amministrazione, ad esempio peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, malversazione, truffa ai danni dello Stato;
- per delitti non colposi contro la persona, ad esempio omicidio, lesioni gravi, violenza privata, minacce gravi, maltrattamenti, violenza sessuale;
- per reati di criminalità organizzata, associazione a delinquere, terrorismo o eversione dell’ordine democratico;
- per delitti di natura patrimoniale e finanziaria, quali rapina, estorsione, riciclaggio, usura, bancarotta fraudolenta, frode fiscale;
- per reati connessi a discriminazione, odio razziale, etnico o religioso;
- non siano sottoposti al provvedimento disciplinare della sospensione o siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione;
- non abbiano in corso rapporti di lavoro subordinato o autonomo non occasionale con l’ENS;
- non abbiano rapporti di parentela, affinità o coniugio, unioni civili o convivenza di fatto con i componenti del Collegio dei Probiviri, dell’Organo Centrale di Controllo e del Revisore legale dei conti;
- per l’elezione alla carica di Presidente Nazionale e Consigliere del Direttivo Nazionale, l’aspirante dovrà aver svolto almeno per cinque anni incarichi dirigenziali;
- per l’elezione alla carica di Consigliere e Presidente per il ruolo regionale, l’aspirante dovrà risiedere nella medesima regione;
- per l’elezione alla carica di Consigliere e Presidente a livello provinciale, l’aspirante dovrà risiedere nella medesima provincia di residenza.
Regolamento Esecutivo
Procedura di presentazione e verifica delle candidature per gli organi nazionali:
Le candidature per l’elezione del Presidente Nazionale e dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale devono essere trasmesse alla Sede Centrale ENS – ETS APS mediante uno dei seguenti strumenti:
a) Posta elettronica certificata (PEC);
b) Tramite raccomandata. Farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine per la presentazione delle candidature è perentorio e fissato in sessanta (60) giorni prima della data di apertura del Congresso. Le candidature pervenute oltre tale termine, per qualsiasi causa, non potranno essere accolte.
Procedura di presentazione e verifica delle candidature per gli organi regionali:
Le candidature per l’elezione del Presidente Regionale e dei membri del Consiglio Regionale devono essere trasmesse alla Consiglio Regionale di appartenenza mediante uno dei seguenti strumenti:
a) Posta elettronica certificata (PEC);
b) Tramite raccomandata, farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine per la presentazione delle candidature è perentorio e fissato in quindici giorni (15) prima della data di apertura del Congresso. Le candidature pervenute oltre tale termine, per qualsiasi causa, non potranno essere accolte.
Procedura di presentazione e verifica delle candidature per gli organi provinciali:
Le candidature per l’elezione del Presidente Provinciale e dei membri del Consiglio Provinciale devono essere trasmesse alla Sezione Territoriale di appartenenza mediante uno dei seguenti strumenti:
a) Posta elettronica certificata (PEC);
b) Tramite raccomandata, farà fede il timbro postale di spedizione.
Il termine per la presentazione delle candidature è perentorio e fissato in quindici (15) giorni prima della data di apertura del Congresso. Le candidature pervenute oltre tale termine, per qualsiasi causa, non potranno essere accolte.
Requisiti per la candidatura agli organi ENS
Punto n. 1)
Per essere considerato eleggibile e poter esercitare pienamente i diritti statutari, il socio deve risultare in regola con il pagamento della quota associativa relativa all’anno solare precedente, comprovando l’avvenuto versamento entro i termini stabiliti dalla Sezione di appartenenza.
Punto n. 4)
Il socio che ha subito un provvedimento di sospensione può essere considerato eleggibile o esercitare pienamente i diritti statutari solo dopo la conclusione del periodo di sospensione.
A tal fine, il socio deve essere in possesso della delibera ufficiale della Sezione Provinciale di appartenenza, con la quale viene comunicata la cessazione della sospensione e il reintegro nella qualità di socio con diritti di elettorato attivo e passivo.
Il socio espulso potrà riacquisire lo status di socio a seguito del provvedimento di riammissione ma non potrà più ricoprire alcuna carica dirigenziale.
Punto n. 5)
Il socio che intenda candidarsi agli organi dell’ENS non deve avere in corso rapporti di lavoro subordinato o autonomo non occasionale con l’Ente. Non deve essere parte, a qualsiasi titolo, di procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti contro l’ENS.
Punto n. 7)
Per l’elezione alla carica di Presidente e Consiglio Direttivo Nazionale, il candidato deve aver ricoperto incarichi dirigenziali per almeno 5 cinque anni.
E’ auspicabile che parte di tale esperienza sia stata maturata nell’ambito di una Sezione Provinciale.
Art. 13 - Incompatibilità e cumulo delle cariche sociali
Oltre quanto previsto all’art. 6, sono incompatibili con l’assunzione di cariche all’interno dell’ENS, i rapporti di parentela, affinità o coniugio, unioni civili o convivenza di fatto fra i componenti di uno stesso organo, fatta eccezione per il Congresso Nazionale, l’Assemblea Nazionale e Regionale.
Il candidato che risulta eletto a più cariche sociali deve procedere all’opzione per una delle stesse entro dieci giorni dall’avvenuta proclamazione in Congresso.
Non è ammesso il cumulo delle cariche in seno agli Organi.
Tutte le cariche elettive degli Organi di cui al presente statuto sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente all’interno dell’ENS, sia con le strutture territoriali di appartenenza, sia con quegli enti nei quali l’Ente Nazionale Sordi ETS APS è chiamato a nominare un numero di componenti pari o superiore alla maggioranza dell’Organo amministrativo, ma solo se dette nomine siano di competenza di quell’Organo.
I soggetti titolari delle cariche di cui al comma precedente possono svolgere prestazioni di lavoro autonomo e/o altre collaborazioni retribuite in favore di strutture collegate all’ENS che non siano organi o sezioni, sia degli altri enti di cui al comma precedente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale e secondo criteri di pubblicità e trasparenza fissati dal Regolamento Esecutivo.
Regolamento Esecutivo
L’incompatibilità e il divieto di cumulo di cariche sociali di cui all’art. 12 dello Statuto sono dichiarati dal Consiglio Direttivo, d’ufficio o su segnalazione degli organi periferici dell’ENS.
I relativi provvedimenti non possono essere adottati se non previa contestazione dei fatti e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione. Entro tale termine l’interessato può presentare proprie difese ovvero comunicare la spontanea eliminazione della causa di incompatibilità o di cumulo.
Art. 14 - Decadenza dalla carica sociale
Ogni membro decade dalla carica ricoperta in seno all’ENS qualora non intervenga, senza giustificato motivo oggettivo, per tre volte consecutive, alle adunanze ordinarie e straordinarie del rispettivo organo, per espresse dimissioni da presentare all’organo di appartenenza, nonché a seguito dei provvedimenti di sospensione ed espulsione.
Regolamento Esecutivo
Nei casi previsti dall’art. 13 dello Statuto, la decadenza è dichiarata dall’organo di appartenenza del soggetto.
Il relativo provvedimento non può essere adottato se non previa contestazione dei fatti e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione. Entro tale termine l’interessato può presentare proprie difese.
CONGRESSO NAZIONALE
Art. 15 - Composizione e competenze
Il Congresso Nazionale è l’organo supremo dell’ENS, costituito da:
- Presidente Nazionale
- Consiglio Direttivo Nazionale
- Presidenti dei Consigli Regionali
- Delegati Regionali
- Rappresentanti Regionali ove nominati
- Presidenti dei Consigli Provinciali
- Delegati Provinciali
- Rappresentanti Provinciali ove nominati
- Presidente Nazionale CGSI
- Delegato Nazionale CGSI
I compiti del Congresso sono:
- Determinare gli indirizzi politici e programmatici
- Approvare la relazione morale
- Approvare le modifiche allo Statuto sociale
- Eleggere il Presidente Nazionale
- Eleggere il Consiglio Direttivo
- Determinare gli indirizzi per il riconoscimento delle strutture Territoriali
Partecipano al Congresso con voto consultivo:
- Il Revisore legale dei conti
- I componenti dell’Organo Centrale di Controllo
- I componenti del Collegio dei Probiviri
- Il Segretario Nazionale
Possono essere invitati a partecipare al Congresso come osservatori senza diritto di voto i Commissari Straordinari.
Regolamento Esecutivo
Il Congresso Nazionale è aperto a tutti i soci in qualità di osservatori.
La partecipazione sarà regolamentata mediante apposita circolare, inviata dalla Sede Centrale
Art. 16 - Convocazione
Il Congresso è convocato dal Presidente Nazionale e si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni.
La convocazione ordinaria è comunicata, agli aventi diritto di voto, quali Presidenti Regionali, Delegati Regionali, Rappresentanti Regionali, Presidenti Provinciali, Rappresentanti Provinciali e Delegati Provinciali, Presidente e Delegato Nazionale CGSI con PEC o mezzo equipollente almeno novanta giorni prima e quella straordinaria almeno trenta giorni prima.
L’ordine del giorno può essere integrato con comunicazione PEC o mezzo equipollente da inviarsi, almeno sette giorni prima della data di convocazione del Congresso, a tutti gli aventi diritto di voto.
La sede, la data e l’ordine del giorno del Congresso sono deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Esso può essere convocato in via straordinaria in caso di necessità e urgenza con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale o quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi dei componenti aventi diritto al voto.
Regolamento Esecutivo
Il Congresso Nazionale può altresì essere convocato in via straordinaria, in caso di necessità e urgenza, con deliberazione del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno due terzi dei Presidenti Regionali, Delegati Regionali, Rappresentanti Regionali, Presidenti Provinciali, Rappresentanti Provinciali e Delegati Provinciali, Presidente e Delegato Nazionale CGSI al Congresso.
Le spese per la partecipazione ai congressi straordinari saranno a carico di ciascun partecipante.
Art. 17 - Lavori Congressuali
In prima convocazione il Congresso Nazionale è regolarmente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.
In seconda convocazione, quando sono presenti almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
Ogni partecipante può esprimere un solo voto.
Lo scrutinio avviene in modo palese per alzata di mano o appello nominale o voto elettronico per la relazione morale finanziaria e a scrutinio segreto per le elezioni delle cariche sociali e qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei votanti.
Il Congresso è presieduto da un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, due Vicepresidenti, cinque scrutatori scelti fra i suoi componenti, esclusi i membri del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea Nazionale.
Il Segretario Nazionale dell’ENS è il Segretario del Congresso e cura la redazione del verbale.
Il Presidente del Congresso costituisce le Commissioni:
- di verifica dei poteri
- elettorale
- delle modifiche statutarie
- le mozioni per gli indirizzi politi e sociali.
Il Congresso può articolarsi in gruppi di lavoro su specifiche tematiche.
Le modalità di funzionamento del Congresso sono rimandate all’apposito Regolamento Congressuale
Il Presidente del Collegio di Presidenza dirige i lavori congressuali secondo l’ordine del giorno risultante dall’avviso di convocazione; dirime eventuali controversie congressuali e si avvale dei questori per garantire l’ordine nel corso del Congresso disponendo, se necessario, l’allontanamento di coloro che provochino turbativa o azioni di boicottaggio o gravi infrazioni; al termine dei lavori della Commissione di verifica dei poteri, proclama gli eletti.
Regolamento Esecutivo
I lavori del Congresso Nazionale:
Sono disciplinati da un apposito quale Regolamento Congressuale adottato dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente Nazionale apre i lavori congressuali e propone la nomina del Presidente del Collegio di Presidenza, che deve ottenere il consenso palese del Congresso.
Il Collegio di Presidenza è composto da soci effettivi delegati al Congresso che non siano candidati. Non possono farne parte i membri dell’Assemblea Nazionale.
Il Presidente del Collegio di Presidenza, qualora non sia possibile il regolare svolgimento o la prosecuzione dei lavori congressuali, sentito il Collegio stesso, può disporre la sospensione dei lavori, che saranno ripresi non appena possibile.
Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno tre componenti e deliberano a maggioranza dei presenti.
All’insediamento della commissione, i membri eleggono, a maggioranza, il presidente della commissione.
Durante il Congresso, in occasione dell'elezione del Presidente Nazionale del Consiglio Direttivo Nazionale, nonché nel caso in cui debba procedersi all'elezione di uno solo dei predetti organi, si applicano le seguenti disposizioni:
Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina una Commissione di verifica dei poteri composta da:
- il Segretario Nazionale;
- un dipendente dell’ENS – ETS APS;
- un professionista iscritto all’Ordine degli Avvocati.
La Commissione che si riunisce almeno trenta (30) giorni prima della celebrazione del Congresso ha il compito di verificare il possesso di tutti i requisiti statutari e regolamentari da parte dei candidati. Ultimata la verifica, la Commissione trasmette al Consiglio Direttivo Nazionale la lista definitiva dei candidati, che deve essere comunicata tempestivamente dalla Sede Centrale ENS ai Consigli Regionali e ai Consigli Provinciali, almeno trenta (30) giorni prima della celebrazione del Congresso.
- Per le candidature relative ai Presidenti e ai Consiglieri Regionali si applica la procedura prevista dall’art. 30 del presente Statuto. Per poi procedere alla verifica del Regolamento Congressuale.
- Per le candidature relative ai Presidenti e ai Consiglieri Provinciali si applica la procedura prevista dall’art. 41 del presente Statuto. Per poi procedere alla verifica del Regolamento Congressuale.
Commissione elettorale è un organo composto da un massimo di cinque membri con il compito di:
- Verificare la regolarità delle schede di voto
- Controllare la correttezza degli stampati utilizzati
- Esaminare in generale tutti gli atti e i documenti relativi alle votazioni
Il suo ruolo è garantire la trasparenza, la regolarità e la correttezza formale delle operazioni elettorali.
La Commissione per le modifiche statutarie:
È composta da cinque membri, senza vincolo di appartenenza regionale o provinciale, proposti dal Congresso. Essa elabora le proposte di modifica dello Statuto sotto forma di emendamenti e le trasmette al Presidente del Congresso, il quale le sottopone al voto dell’Assemblea congressuale. Il voto può avvenire in forma palese o segreta, in base alle esigenze del Congresso o in caso di problemi tecnici, secondo le modalità stabilite dal Presidente del Congresso o dall’Assemblea congressuale.
Inoltre, possono far parte delle Commissioni:
- il Segretario Nazionale, con funzioni di consultazione, verbalizzazione e di redazione dei documenti contenenti le proposte e le determinazioni emerse nel corso dei lavori;
- un membro del Consiglio Direttivo, con funzione di raccordo istituzionale tra la Commissione e il Consiglio stesso;
- eventuali membri esterni, quali OCC (Organo Centrale di Controllo) e Consulenti nominati per specifiche competenze tecniche o professionali.
Le riunioni delle Commissioni sono aperte ai dirigenti e ai soci osservatori presenti in sede congressuale, i quali possono assistere ai lavori senza diritto di intervento e voto.
La Commissione per le mozioni statutarie e gli ordini del giorno è composta da cinque membri, senza vincolo di appartenenza regionale o provinciale. I componenti possono essere proposti dal Congresso oppure presentare la propria candidatura. La Commissione predispone le integrazioni all’ordine del giorno e le risoluzioni da sottoporre all’approvazione del Congresso.
Sia per le elezioni di competenza del Congresso Nazionale, sia per quelle di competenza dei Congressi Regionali e Provinciali, le liste dei candidati sono predisposte in ordine alfabetico: una lista per l’elezione del Presidente e una per l’elezione dei Consiglieri.
L’elettore può esprimere esclusivamente le preferenze previste dalle liste dei candidati. La votazione avviene a scrutinio segreto.
Per la lista del Presidente l’elettore può esprimere una sola preferenza; per la lista dei Consiglieri può esprimere un numero di preferenze non superiore a quello previsto per la composizione del Consiglio da eleggere.
Qualora, entro il termine stabilito per la presentazione delle candidature, non venga raggiunto il numero minimo di candidati necessario per la composizione dell’organo, l’assemblea congressuale si svolge comunque per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Per la carica di Presidente Nazionale, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede a una nuova votazione tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti.
Il Congresso Nazionale è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
Parità di voti e ballottaggio
- In caso di parità di voti tra due o più candidati, si procede al ballottaggio.
secondo le seguenti modalità:
- La votazione si svolge nello stesso collegio elettorale e con le stesse modalità della votazione originaria;
- Ogni elettore dispone di un voto per uno dei candidati in parità;
Le disposizioni del presente articolo si applicano uniformemente a livello nazionale, regionale e provinciale.
Il Congresso Nazionale per le modifiche statutarie dell’ENS può essere convocato quando particolari esigenze di carattere statutario, organizzativo, istituzionale o politico-associativo rendano necessaria la revisione straordinaria dello Statuto o di sue parti rilevanti. Vedi ulteriori modifiche come da art. vedi art. 59 del presente Statuto.
ASSEMBLEA NAZIONALE
Art. 18 - Assemblea Nazionale
L’ Assemblea Nazionale è costituita dai:
- Presidente Nazionale;
- Consiglio Direttivo Nazionale;
- Presidenti dei Consigli Regionali;
- Rappresentante Regionale delle Province;
- Presidente del CGSI;
- Rappresentante Regionale di cui all’art.37.
L’Assemblea delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno e su quelli eventualmente presentati, prima dell’apertura dei lavori, da due terzi dei suoi componenti.
L’ordine del giorno può essere integrato, anche dopo l’apertura dei lavori, dagli argomenti proposti dal Presidente ed approvati dalla maggioranza dell’Assemblea.
L’ordine di discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno può essere liberamente variato dal Presidente.
È facoltà del Presidente Nazionale invitare a partecipare all’Assemblea Nazionale soggetti terzi all’ENS che siano persone esperte del mondo della disabilità o esponenti della politica e della pubblica amministrazione, nonché professionisti e consulenti.
Alle stesse, su richiesta del Presidente, può essere richiesto un intervento al dibattito o una relazione sulle tematiche trattate dall’Assemblea.
Art. 19 - Convocazione e validità delle riunioni
È convocata dal Presidente Nazionale dell’ENS, inviata a mezzo PEC o mezzo equipollente, almeno dieci giorni prima della riunione, unitamente all’ordine del giorno. In caso di motivata urgenza, con il preavviso di almeno quarantotto ore.
Le riunioni dell’Assemblea Nazionale sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.
Tutte le deliberazioni sono adottate con voto palese e appello nominale e approvate a maggioranza dei presenti, fatte salve le eccezioni previste dallo Statuto.
L’ Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria una volta l’anno entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio o regolamentato da disposizioni legislative emanate dalle leggi vigenti per l’approvazione del bilancio consuntivo, della relazione di missione e del bilancio sociale.
L’ Assemblea Nazionale può riunirsi in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Nazionale ritenga opportuno.
In caso di convocazione richiesta dai due terzi dei componenti, il Presidente deve procedere alla convocazione dell’Assemblea Nazionale entro sessanta giorni.
È ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea Nazionale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell’Assemblea Nazionale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.
Regolamento Esecutivo
Gli avvisi di convocazione dell’Assemblea Nazionale devono essere inviati a mezzo PEC o mezzo equipollente almeno dieci giorni prima della riunione, unitamente all’ordine del giorno. La partecipazione può avvenire in presenza, a distanza oppure in modalità mista, secondo quanto stabilito dal Presidente Nazionale.
In caso di motivata urgenza, la convocazione viene effettuata tramite PEC o mezzo equipollente con un preavviso di almeno quarantotto ore e la modalità di partecipazione in presenza, a distanza o mista è determinata dal Presidente Nazionale.
Art. 20 - Competenze
L’Assemblea Nazionale:
- vigila e attua sull’applicazione degli atti di indirizzo del Congresso;
- approva il bilancio consuntivo, la relazione di missione e il bilancio sociale, che saranno depositati al RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- approva, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il Bilancio Consolidato Nazionale;
- approva i Regolamenti interni;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, le indennità spettanti agli Organi centrali, periferici, nonché ai Commissari Straordinari e Vicecommissari e Rappresentanti Regionali e Provinciali;
- delibera l’importo delle quote di tesseramento e la ripartizione delle stesse tra la Sede Centrale, i Consigli Regionali e i Consigli Provinciali;
- delibera sulla nomina e sui compensi del Revisore legale dei conti;
- delibera sulla nomina e sui compensi dei componenti dell’Organo Centrale di Controllo e del Collegio dei Probiviri;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, l’acquisto e/o la vendita del patrimonio immobiliare e le obbligazioni in generale che rappresentino una gestione straordinaria del Patrimonio dell’ENS;
- approva, quando presentata, la mozione di sfiducia al Presidente Nazionale e/o al Consiglio Direttivo Nazionale su proposta di almeno due terzi dei suoi membri e votata a maggioranza assoluta. La mozione di sfiducia al Presidente Nazionale è estesa al Consiglio Direttivo Nazionale;
- delibera i criteri di ripartizione alle sedi territoriali delle entrate di carattere nazionale;
- delibera i criteri per il riconoscimento delle strutture territoriali sulla base degli indirizzi del Congresso.
I membri dell’Assemblea Nazionale possono votare la sfiducia previo parere scritto obbligatorio e vincolante a maggioranza dei due terzi delle Sezioni Provinciali. La mozione di sfiducia, può essere presentata anche dopo l’apertura dei lavori, deve essere dettagliatamente motivata per iscritto e sottoscritta dai richiedenti pena l’inammissibilità e, quando presentata, l’Assemblea non può essere dichiarata chiusa dal Presidente se non prima della sua discussione e votazione. La mozione di sfiducia è discussa prima degli altri argomenti presenti all’ordine del giorno e, comunque, dopo i documenti di bilancio.
Regolamento Esecutivo
Punto n. 7 e 8, l’Assemblea nazionale delibera su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE NAZIONALE
Art. 21 - Il Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito da sette membri di cui sei componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente Nazionale eletti dal Congresso.
Il Consiglio Direttivo Nazionale resta in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, che senza giustificato motivo oggettivo, non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.
Qualora nel corso del mandato venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, decade e coloro che rimangono insieme al Presidente in carica, entro 90 giorni, convocano il Congresso Nazionale straordinario per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, ma rimanga comunque in carica la maggioranza degli stessi, questi sono sostituiti dai primi dei non eletti al Congresso e restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.
Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti, deve essere convocato entro novanta giorni il Congresso straordinario per la sola elezione dei Consiglieri mancanti.
Non si dà luogo alla convocazione di cui al comma precedente qualora entro dodici mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso e se il Consiglio Direttivo Nazionale abbia un numero di componenti almeno pari a cinque.
Art. 22 - Competenze del Consiglio Direttivo Nazionale
- Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo di governo dell’ENS, e come tale:
- adotta ed attua tutte le deliberazioni, le mozioni e gli atti di indirizzo del Congresso e dell’Assemblea Nazionale;
- svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo degli organi regionali e provinciali;
- propone al Congresso Nazionale le modifiche da apportare allo Statuto;
- redige il bilancio consuntivo, la relazione di missione da presentare all’Assemblea Nazionale affinché questa lo approvi entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- redige e approva il bilancio Consolidato Nazionale entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- redige, ogni cinque anni, la relazione morale da presentare al Congresso per l’approvazione;
- delibera la nomina del Segretario Nazionale e del Vicepresidente Nazionale su proposta del Presidente Nazionale. Il Vicepresidente sarà scelto tra i membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
- propone il Regolamento Esecutivo, gli altri regolamenti e le eventuali modifiche all’Assemblea Nazionale per l’approvazione;
- propone gli importi delle indennità spettanti agli organi centrali, periferici, nonché ai Commissari Straordinari, ai Vicecommissari e ai Rappresentanti Regionali e Provinciali;
- autorizza il Presidente Nazionale a promuovere giudizi nell’interesse dell’ENS, ratifica la promozione urgente di giudizi e la sua costituzione nei giudizi intentati contro lo stesso;
- delibera, in via esclusiva, l’assunzione e il licenziamento del personale dipendente e i rapporti di consulenza e/o collaborazione presso la Sede centrale;
- Può rilasciare il proprio parere non vincolante per:
- le assunzioni ed il licenziamento del personale dipendente sia a tempo indeterminato che determinato proposte dai Consigli regionali e dai Consigli provinciali che abbiano ottenuto l’autonomia;
- la stipula dei rapporti di consulenza e/o collaborazione di importo superiore ai limiti previsti dalle delibere e/o dal Regolamento esecutivo, degli enti territoriali regionali e provinciali che abbiano ottenuto l’autonomia.
- Può rilasciare il proprio parere vincolante per:
- la stipula dei contratti di assunzione, collaborazione e consulenza proposti dalle sedi territoriali che non abbiano ottenuto il riconoscimento dell’autonomia gestionale amministrativa fiscale e tributaria;
- compie tutti gli atti di disposizione e di manutenzione straordinaria e ordinaria del patrimonio dell’ENS ed ogni ulteriore atto di gestione;
- propone l’acquisto e l’alienazione di beni immobili dell’ENS all’Assemblea Nazionale, acquisito il parere della sede territorialmente competente;
- delibera l’accettazione di lasciti e donazioni dandone comunicazione all’Assemblea Nazionale;
- nomina e/o revoca i rappresentanti dell’ENS negli organismi pubblici e privati di carattere interregionale, nazionale e internazionale;
- può istituire aree, settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
- esercita la vigilanza sui Consigli Regionali e sulla gestione dei Consigli Provinciali;
- organizza iniziative di carattere nazionale e autorizza quelle proposte dai Consigli Regionali e dai Consigli Provinciali;
- dispone visite ispettive presso i Consigli Regionali e i Consigli Provinciali;
- nomina il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Regionale o dei Consigli Provinciali qualora si sia verificata la vacanza o in presenza di persistenti irregolarità;
- nomina i Commissari ad Acta presso i Consigli Regionali e Provinciali;
- compie ogni ulteriore atto non specificamente attribuito agli altri organi dell’ENS;
- è l’unico organo competente a valutare la possibile riammissione di un socio precedentemente espulso;
- coadiuva e supervisiona la struttura amministrativa per la Sede Centrale, i Consigli Regionali e i Consigli Provinciali;
- delibera la costituzione delle Sedi Regionali e Provinciali attribuendogli l’autonomia legale, gestionale, amministrativa, fiscale e tributaria. Nella relativa delibera dovrà essere esplicitato che le sedi territoriali non potranno dotarsi di autonomo statuto dovendo riferirsi solo allo Statuto e Regolamento vigenti dell’ENS;
- nomina, ove necessario, il Rappresentante Regionale;
- ratifica la nomina proposta dal Consiglio Regionale del Rappresentante Provinciale indicandone le attività da svolgere ed i relativi poteri.
Art. 23 - Convocazione e Validità
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato in presenza, a distanza oppure in modalità mista dal Presidente Nazionale con preavviso di almeno 5 giorni, a mezzo pec o mezzo equipollente, e si riunisce normalmente in via ordinaria ogni mese, in via straordinaria, con preavviso di almeno 24 ore, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia stata fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei membri.
La convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo Nazionale da parte di tre dei suoi membri deve essere richiesta mediante PEC o mezzo equipollente inviata al Presidente Nazionale recante i punti da inserire nell’ordine del giorno.
Il Presidente Nazionale, nel caso di cui al comma precedente, deve diramare l’avviso di convocazione entro dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta.
Il Consiglio delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno e su quelli integrati all’apertura dei lavori dal Presidente o presentati da tre dei suoi membri.
Le integrazioni all’ordine del giorno di cui al comma precedente devono essere approvate dalla maggioranza.
L’ordine di discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno può essere liberamente variato dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.
Tutte le deliberazioni sono adottate con voto palese; in caso di parità, il voto del Presidente, o in caso di assenza quello del Vicepresidente, vale doppio.
I componenti il Consiglio Direttivo Nazionale non possono partecipare a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi propri, del coniuge, dei parenti o affini. Questi soggetti non possono essere computati ai fini dell’esistenza del numero legale.
PRESIDENTE NAZIONALE
Art. 24 - Competenze, rappresentanza legale del Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell’Ente Nazionale Sordi.
Egli inoltre:
- vigila sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- convoca il Congresso, l’Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo Nazionale e presiede l’Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo Nazionale;
- cura e coordina la gestione economica dell’ENS e la sua attività istituzionale secondo gli indirizzi del Congresso e dell’Assemblea Nazionali ENS e del Consiglio Direttivo Nazionale;
- provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale;
- può assegnare a membri del Consiglio Direttivo Nazionale specifiche deleghe su determinate materie;
- propone la nomina del Vicepresidente nazionale e del Segretario Nazionale;
- promuove giudizi nell’interesse dell’Ente normalmente previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale o, in caso di necessità e/o urgenza, con delibera presidenziale da sottoporre a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo Nazionale e resiste nei giudizi intentati contro l’Ente, informandone il Consiglio Direttivo Nazionale nella prima seduta utile;
In caso di incapacità e/o impedimento permanente del Presidente Nazionale o comunque vacanza, il Vicepresidente in carica ne assume le funzioni, per un termine non superiore a 180 giorni, e contestualmente provvede alla convocazione del Congresso Nazionale straordinario per la elezione del Presidente, entro 90 giorni dal suo insediamento.
Il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale, può essere oggetto di mozione di sfiducia da parte dell’Assemblea Nazionale.
In caso di approvazione della mozione di sfiducia al Consiglio Direttivo, il Presidente Nazionale resta in carica per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione e la convocazione del Congresso straordinario, che dovrà essere fissata, entro e non oltre, novanta giorni dalla mozione di sfiducia salvo che la stessa sia impugnata innanzi alla competente.
Regolamento Esecutivo
Il Presidente Nazionale adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile. Nelle riunioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo, il Presidente assicura l’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nonché il mantenimento dell’ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni con facoltà, se necessario, di sospendere e di sciogliere le adunanze facendone redigere processo verbale. Il Presidente Nazionale può partecipare personalmente o delegando un componente del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea Nazionale alle riunioni degli organi periferici dell’Ente. Può proporre al Consiglio Direttivo la nomina e/o la revoca del Segretario Nazionale nonché la nomina e la revoca del Segretario Amministrativo.
Il Presidente Nazionale presiede l’Assemblea Nazionale e ne coordina lo svolgimento.
SEGRETARIO NAZIONALE
Art. 25 - Nomina e competenze Segretario Nazionale
Il Segretario Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente dell’ENS tra persone in possesso di laurea magistrale.
Non può essere dipendente retribuito dell’ENS, pena la decadenza dall’incarico.
La sua nomina non è compatibile con le altre cariche associative. Non può avere rapporti di parentela, affinità, coniugio ovvero unione civili o convivenza more uxorio con i dirigenti o dipendenti dell’Ente, i membri del Collegio dei Probiviri, con il Revisore centrale dei conti e con l’Organo Centrale di Controllo e con i soci che rivestono cariche elettive.
Il Segretario Nazionale:
- coadiuva le attività del Consiglio Direttivo Nazionale e del Presidente Nazionale nel perseguimento delle finalità associative;
- partecipa alle riunioni del Congresso, dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale e può partecipare alle riunioni dell’Organo Centrale di Controllo su invito di quest’ultimo;
- cura e redige gli atti amministrativi e i verbali delle riunioni di cui al punto 2;
- al Segretario Nazionale possono essere richiesti pareri non vincolanti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- in caso di sopravvenuta incapacità, impedimento o vacanza temporanea, viene provvisoriamente sostituito nelle sue funzioni da altra persona nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.
Regolamento Esecutivo
Art. 25 – Segretario Nazionale
È il superiore gerarchico del personale della sede centrale ENS.
Esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale in conformità dei procedimenti stabiliti dalla legge dal contratto CCNL di riferimento. La sanzione del biasimo e della multa sono irrogate dal Segretario Nazionale. Quella della sospensione è irrogata dal Segretario Nazionale d’intesa con il Presidente Nazionale. La sanzione del licenziamento è adottata dal Consiglio Direttivo anche su proposta del Segretario Nazionale. Coadiuva l’attività dei Segretari Regionali e/o dei facenti funzione. Coordina l’attività del Segretario Amministrativo al fine di perseguire gli interessi e le finalità associative, comunicando l’orientamento degli Organi associativi. Ove il Segretario Amministrativo risultasse vacante, può svolgere le funzioni a lui tipiche.
Il Consiglio Direttivo, con apposito atto deliberativo, determina il compenso del Segretario Nazionale che è a carico della Sede Centrale.
Art. 25 bis – Segretario Amministrativo
Il Segretario Amministrativo è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente Nazionale. È responsabile dell’attività amministrativa dell’Ente Nazionale Sordi.
Provvede:
– all’ analisi del regolamento amministrativo ed impostazione dei relativi rapporti con le varie sedi;
– alla gestione dei rapporti con lo Studio dei Consulenti Amministrativi;
– al controllo degli impegni di spesa per i singoli progetti ed eventi, dei flussi di cassa e delle spese generali;
– alla rendicontazione periodica delle varie attività amministrative al Consiglio Direttivo.
Non può avere rapporti di parentela, affinità, coniugio ovvero unione civili o convivenza more uxorio con i dirigenti o dipendenti dell’Ente, i membri del Collegio dei Probiviri, con il Revisore centrale dei conti e con l’Organo centrale di controllo e con i soci che rivestono cariche elettive. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo su richiesta del Consiglio Direttivo o del Segretario Nazionale su questioni che rivestano carattere amministrativo-contabile. Nella sua attività deve coordinarsi preventivamente con il Segretario Nazionale al fine di recepire l’orientamento degli Organi associativi.
CONTROLLO E GIURISDIZIONE INTERNA
Art. 26 - Composizione, Competenze del Collegio dei Probiviri e Sanzioni Disciplinari
Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall’Assemblea Nazionale tra persone di specchiata condotta morale e civile e di comprovata esperienza in materie giuridiche che non rivestono cariche all’interno dell’Ente e non siano soci.
Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi componenti effettivi il proprio il Presidente e il Vicepresidente, che lo convoca ogni qualvolta ve ne sia la necessità.
Il Collegio dei Probiviri ha competenza esclusiva sui provvedimenti disciplinari, nelle forme e nelle modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Esecutivo.
- In caso di rinuncia, incompatibilità, indisponibilità o di decadenza che si verifica a seguito di tre assenze ingiustificate alle riunioni, di uno o più componenti del Collegio, subentra il membro supplente.
- Le decisioni del Collegio sono definitive.
- Avverso il provvedimento disciplinare può essere presentato ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria.
- Se ricorrono ragioni di urgenza, nelle more della conclusione del procedimento disciplinare, il Collegio può emettere in via cautelare il provvedimento di sospensione dai diritti associativi.
- Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed immediatamente esecutive. Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- Gli atti e i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti dei dirigenti.
- Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate ai soci sono: la censura, la sospensione e l’espulsione:
- la censura, che consiste in un richiamo scritto, viene adottata per violazioni di lieve entità delle norme dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico. La censura viene anche adottata nei confronti di soci che abbiano violato i doveri di rispetto, lealtà e correttezza nei confronti dell’ENS e del suo rappresentante legale.
- la sospensione, da 3 a 24 mesi, viene irrogata a coloro che siano stati soggetti per due o più volte a censura, o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso violazioni gravi delle norme dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico. La sospensione del socio dirigente comporta la decadenza automatica dalla carica ricoperta ed il divieto a ricandidarsi alle cariche sociali ENS elettive prima del decorso di 4 anni dalla data della notifica del provvedimento di sospensione.
- l’espulsione è comminata ai soci che siano stati sospesi più volte o che abbiano commesso in misura gravissima gli atti sanzionati con la censura e/o la sospensione. L’espulsione comporta la perdita totale dei diritti associativi. I soci espulsi possono essere riammessi, non prima di 72 mesi dalla data di notifica del provvedimento disciplinare, su istanza motivata degli interessati presentata al Consiglio Direttivo Nazionale, il quale potrà acquisire il parere del soggetto che ha dato impulso al provvedimento sanzionatorio. Il socio riammesso, pur mantenendo l’anzianità pregressa, non può conteggiare il periodo di espulsione ai fini dell’anzianità di iscrizione all’ENS e non può candidarsi alle cariche elettive ENS.
Regolamento Esecutivo
Fermo quanto previsto dall’articolo 7 dello Statuto, l’associato il Consiglio Provinciale, il Consiglio Regionale e il Consiglio Direttivo, ravvisato un comportamento passibile di provvedimento disciplinare, entro il termine di centoventi giorni dalla commissione del fatto ovvero dalla sua piena conoscenza, trasmettono con PEC o mezzo equipollente, l’istanza motivata, con allegata la documentazione comprovante i fatti, alla Segreteria dei Probiviri la quale entro i successivi quarantacinque giorni dal ricevimento la trasmette, a mezzo PEC o mezzo equipollente, al Collegio dei Probiviri affinché questo eserciti l’azione disciplinare.
Il procedimento può essere avviato anche su segnalazione del socio che denuncerà il fatto con comunicazione da inviarsi mezzo a PEC o mezzo equipollente indirizzata al Consiglio Regionale o Provinciale; in questo caso, il termine di centoventi giorni di cui al comma
precedente decorre dalla ricezione della segnalazione del socio. Qualora nelle more del procedimento si sia trovato un componimento bonario, le parti dovranno far pervenire comunicazione congiunta e sottoscritta personalmente di richiesta di archiviazione del
procedimento.
In quest’ultimo caso, salvo eccezionali e motivate ragioni, il Collegio dei Probiviri comunicherà, dopo aver effettuato le opportune verifiche e dopo la prima riunione utile, l’archiviazione del procedimento.
Il Collegio, qualora dalla documentazione trasmessa emerga la manifesta infondatezza della domanda può chiedere chiarimenti direttamente all’Organo competente o al socio che ha effettuato la segnalazione o disporre l’immediata archiviazione. Qualora invece ravvisi la fondatezza dell’istanza, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa dà avvio all’azione disciplinare contestando per iscritto a mezzo PEC o mezzo equipollente al socio/dirigente le infrazioni rilevate, dandogli la possibilità di produrre gli eventuali elementi a sua discolpa entro quindici giorni dal ricevimento delle contestazioni. Nel medesimo termine di 30 giorni il Collegio dà comunicazione al socio/dirigente contro cui si procede, all’organo proponente o al socio che ha effettuato la segnalazione e alla Sede Centrale dell’apertura dell’istruttoria e/o dell’archiviazione.
Successivamente il Collegio comunica all'interessato e all’Organo
proponente il giorno e l'ora di convocazione del Collegio, con PEC o comunicando mezzo equipollente almeno quindici giorni prima della data di convocazione dello stesso, che è data loro facoltà di comparire di persona.
Qualora il socio/dirigente non si presenti all’audizione senza giustificato motivo decade dalla facoltà di comparire di persona, in caso di motivata richiesta di rinvio, i termini del procedimento saranno sospesi fino alla fissata audizione.
La richiesta motivata di rinvio di cui al comma precedente non può essere presentata dalla stessa parte per più di due volte nell’ambito del medesimo procedimento.
Conclusa l'istruttoria, il Collegio delibera i provvedimenti da assumere. La decisione dovrà essere comunicata tramite PEC o mezzo equipollente all’interessato, al Consiglio Regionale e alla Sezione Provinciale, al socio che ha effettuato la segnalazione e alla Sede Centrale entro i 30 giorni successivi dalla chiusura dell’attività istruttoria. Il procedimento disciplinare, dalla ricezione della comunicazione delle contestazioni all’incolpato, non può avere una durata superiore ai giorni centotrenta, salvo le previste ipotesi di sospensione dei termini.
Nei casi di condanna definitiva per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali penali, il Collegio dei Probiviri, sempre su istanza degli organi di cui all’art. 7 dello Statuto, può dichiarare la incompatibilità dell’interessato con la condizione di socio all’ENS valutando a tal fine la gravità dei fatti imputati a suo carico e la condotta tenuta successivamente, alla luce dei principi e dei fini ispiratori dell’Ente indicati nello Statuto, nei regolamenti e dal Codice Etico.
I termini di cui ai commi precedenti sono comunque sospesi dal 1 al 31 agosto.
Le spese relative all’intervento del Collegio dei Probiviri sono a carico della sede centrale/regionale/provinciale, del dirigente o del socio che abbiano presentato l’istanza nell’ipotesi in cui la richiesta per l’avvio del procedimento risulti infondata. In caso di erogazione di sanzione le spese saranno a carico del dirigente/socio destinatario del provvedimento.
Prima di avviare azioni giudiziali riguardanti materie di competenza del Collegio dei Probiviri il socio dovrà, a pena di decadenza, esperire la procedura presso il presente Collegio.
Il riesame della decisione del Collegio dei Probiviri, di cui al comma 5 dell’art. 26 Statuto, può essere richiesto esclusivamente dal Dirigente/Socio che sia stato destinatario di sanzione disciplinare nell’ipotesi in cui, successivamente alla chiusura del procedimento, siano sopravvenute nuove prove documentali in grado di determinare una diversa valutazione da parte del Collegio.
Art. 27 - Il Revisore legale dei conti Nazionale
L’Assemblea Nazionale delibera la nomina un Revisore legale dei conti tra i professionisti iscritti nell’apposito registro, qualora per due esercizi consecutivi siano superati i limiti di cui all’art. 31 comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017. L’obbligo viene meno se tali requisiti non vengono superati per due esercizi consecutivi.
Il Revisore dura in carica 5 esercizi e può essere rieletto al massimo per due mandati consecutivi.
La carica di Revisore legale è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Il Revisore partecipa alle sedute dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale relativamente alla discussione e approvazione del bilancio sociale e consuntivo.
Può essere nominato un Revisore legale dei conti supplente.
Il Revisore legale dei conti ha il compito di provvedere al riscontro degli atti di gestione, di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio consuntivo e sociale, redigendo apposite relazioni da presentare all’Assemblea Nazionale, al Consiglio Direttivo Nazionale e di effettuare verifiche di cassa, fatte salve le competenze dei Revisori regionali.
Art. 28 - Composizione e competenze dell’Organo Centrale di Controllo
L’Organo Centrale di Controllo si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea Nazionale, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Un componente dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti è indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’Organo Centrale di Controllo partecipa alle riunioni degli organi collegiali centrali quali Consiglio Direttivo Nazionale, Assemblea e Congresso Nazionali ENS.
L’ Organo Centrale di Controllo elegge il Presidente e il Vicepresidente tra i propri membri.
La nomina dell’Organo Centrale è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei tre limiti previsti dall’art. 30 del d.lgs. n. 117/2017. L’obbligo cessa se tali requisiti non vengono superati per due esercizi consecutivi.
La carica di componente dell’Organo Centrale di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
L’Organo Centrale di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 ed 8 del Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio redatto è conforme alle linee guida di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.
I componenti dell’Organo possono procedere ad atti di ispezione e di controllo in qualsiasi momento anche individuali come previsto dal D.lgs. n. 117/2017 al punto B dell’art. 30 e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’art. 2399 del codice civile.
I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del codice civile. In caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti.
ORGANIZZAZIONE SU BASE REGIONALE
Art. 29 - Organi Regionali
L’organizzazione dell’ENS si articola in strutture su base regionale corrispondenti al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale. Esse hanno autonomia fiscale autonomia gestionale amministrativa tributaria e fiscale come da art. 10 del presente statuto.
Sono Organi regionali:
- il Congresso Regionale;
- l’Assemblea Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- il Presidente Regionale;
- il Segretario Regionale;
- il Rappresentante Regionale ove nominato;
- Il Presidente Regionale CGSI.
Sono organismi di controllo interni regionali:
- l’Organo Regionale di Controllo che riferisce trimestralmente all’Organo Centrale di Controllo se nominato all’occorrenza dei requisiti art.30 D.lgs. 117/17;
- il Revisore regionale legale dei conti.
Art. 30 - Congresso Regionale
Il Congresso Regionale è costituito da:
- Presidente Regionale;
- Consiglio Regionale;
- Presidenti Provinciali;
- Consigli Provinciali;
- Rappresentanti Regionali e Provinciali ove nominati;
- Presidente Regionale o Rappresentante Regionale del CGSI.
Il Congresso Regionale è convocato ogni cinque anni per eleggere il Consiglio Regionale e il suo Presidente.
Il Presidente e il Consiglio Regionale uscenti partecipano al voto per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Regionale.
Partecipano al Congresso Regionale, con voto consultivo il Revisore Regionale legale dei conti se presente.
Il Presidente Regionale uscente convoca il Congresso Regionale con PEC o mezzo equipollente da spedirsi entro e non oltre trenta giorni prima della celebrazione del Congresso.
La convocazione avviene a cura del Presidente Regionale a mezzo PEC o sistema equipollente che possa garantire l’avvenuto ricevimento della comunicazione.
L’avviso di convocazione deve essere anche affisso nella bacheca sociale delle Sezioni Provinciali della Regione.
Il Presidente Nazionale, i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale e i Commissari straordinari provinciali possono partecipare al Congresso Regionale senza diritto di voto.
L’Assemblea Congressuale, su proposta del Presidente regionale uscente, provvede alla costituzione di un Collegio di Presidenza, composto da un Presidente, un Vicepresidente, tre Scrutatori e da tre Questori, tutti scelti fra i soci che non siano candidati.
Le modalità di funzionamento del Congresso Regionale sono rimandate all’apposito Regolamento Congressuale.
Regolamento Esecutivo
Nelle Regioni del Trentino, Alto Adige e Valle d’Aosta gli Organi regionali coincidono con gli organismi provinciali e le relative competenze sono assunte dagli stessi
Il Rappresentante Regionale del CGSI può partecipare alle sedute esclusivamente con funzioni di osservatore e senza diritto di voto.
Il Commissario straordinario può partecipare alle sedute in qualità di osservatore, senza diritto di voto.
Il Congresso Regionale è aperto a tutti i soci della regione di riferimento in qualità di osservatori. La partecipazione è disciplinata da apposita circolare emanata dal Consiglio Regionale ENS.
I soci presenti possono essere designati a svolgere le funzioni di scrutatori o di questori.
Le modalità di svolgimento del Congresso sono definite da un apposito regolamento congressuale.
Art. 31 - L’Assemblea Regionale
- Presidente Regionale;
- Consiglio Regionale;
- Rappresentanti Regionali ove nominati;
- Presidenti Provinciali;
- Consiglieri Provinciali;
- Rappresentanti Provinciali ove nominati;
- Presidente o Rappresentante Regionale CGSI;
- Presidente o Rappresentante Provinciale CGSI.
L’Assemblea Regionale si riunisce in via ordinaria una volta l’anno, entro il 30 aprile per l’approvazione della relazione sulle attività del Consiglio Regionale e del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
L’Assemblea Regionale, entro il 31 maggio, approva il bilancio consolidato costituito dai bilanci consuntivi del Consiglio Regionale e delle relative Sezioni Provinciali e lo trasmette alla Sede Nazionale.
L’Assemblea Regionale è convocata in presenza, a distanza oppure mista dal Presidente Regionale con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo pec o mezzo equipollente, in caso di urgenza o comprovata necessità può essere convocato entro 24 ore.
L’Assemblea Regionale si riunisce quando ne sia fatta richiesta da comunicarsi a mezzo PEC al Presidente Regionale da 1/3 dei suoi componenti, e ogni qualvolta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno, in ogni caso indicando, obbligatoriamente, i punti da inserire all’ordine del giorno.
In caso di convocazione richiesta da 1/3 dei componenti, il Presidente deve fare la convocazione entro trenta giorni.
Le riunioni dell’Assemblea Regionale sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.
L’Assemblea delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno e su quelli eventualmente presentati, prima dell’apertura dei lavori, da due terzi dei suoi componenti.
L’ordine del giorno può essere integrato, anche dopo l’apertura dei lavori, con argomenti proposti dal Presidente ed approvati dalla maggioranza dell’Assemblea.
Il Presidente Nazionale, i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale e i Commissari straordinari provinciali possono partecipare all’Assemblea Regionale senza diritto di voto.
Regolamento Esecutivo
Il Rappresentante Regionale e Provinciale del CGSI può partecipare alle sedute esclusivamente con funzioni di osservatore e senza diritto di voto.
Regionale e Provinciale del CGSI può partecipare alle sedute esclusivamente con funzioni di osservatore e senza diritto di voto.
Art. 32 - Competenze dell’Assemblea Regionale
L’Assemblea Regionale determina gli indirizzi politico-sociali dell’ENS a livello regionale:
- approva la relazione sulle attività del Consiglio Regionale;
- approva, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente corredato dalla relazione di missione, che verrà depositato al RUNTS entro i termini previsti dall’art.48 del CTS;
- approva, entro il 31 maggio, il bilancio consolidato regionale da trasmettersi alla sede centrale entro il medesimo termine;
- delibera la nomina del Revisore dei conti regionale e i componenti dell’Organo Regionale di Controllo;
- delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale sottopone al suo esame e al Presidente;
- approva, quando presentata, la mozione di sfiducia al Consiglio Regionale su proposta di almeno la metà più uno dei suoi membri e votata a maggioranza assoluta;
- nomina, a maggioranza assoluta, il Rappresentante Regionale delle Province all’assemblea nazionale;
- delibera in ordine alla mozione di sfiducia del Consiglio e del Presidente che si intende sempre presentata al Consiglio e al Presidente.
Il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale sfiduciati, sotto personale responsabilità, restano in carica per la sola gestione ordinaria provvedendo alla convocazione del Congresso Regionale per l’elezione dei nuovi componenti. Nel caso in cui i dirigenti sfiduciati non provvedano a convocare il Congresso per l’elezione dei nuovi organi, entro 30 giorni dalla data della sfiducia, il Consiglio Direttivo Nazionale, nella prima riunione utile, potrà nominare un Commissario Straordinario, al quale sarà affidato il compito di convocare il già menzionato Congresso.
Regolamento Esecutivo
L’Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale.
Il Presidente Regionale può proporre al Consiglio Direttivo l’instaurazione di giudizi nell’interesse dell’Ente e informa immediatamente, sotto la propria personale responsabilità, il Presidente Nazionale degli eventuali giudizi intentati contro il Consiglio Regionale.
L’incapacità o la vacanza della carica di Presidente Regionale devono essere tali da impedirne l’esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.
In caso di urgenza, il Presidente Regionale adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale, che devono essere sottoposti a ratifica entro 5 giorni, in occasione della prima riunione utile.
Il mandato del Rappresentante Regionale delle Province ex art. 37 dello Statuto, il quale deve essere già un dirigente, ha durata di 5 anni ed è rinnovabile.
La procedura di elezione del Rappresentante seguirà il metodo della rotazione tra le Province della Regione di appartenenza, in modo che ogni Provincia possa poter esprimere un proprio rappresentante, al fine di garantire equa rappresentanza territoriale.
Alla scadenza del Consiglio Regionale o nel momento in cui venga meno lo stesso, per qualsiasi ragione, l’Assemblea Regionale eleggerà un nuovo Rappresentante.
È possibile provvedere alla sostituzione del Rappresentante Regionale delle Province, nei seguenti casi:
- malattia prolungata che impedisca lo svolgimento dell’incarico.
- richiesta motivata avanzata da due terzi dei Consigli Provinciali della Regione.
- cessazione, per qualsiasi causa, del mandato di dirigente presso la propria sezione di appartenenza.
- Decaduto dal Consiglio Regionale per qualsiasi causa
- adozione di una sanzione disciplinare nei confronti del Rappresentante.
- scadenza del mandato.
Art. 33 - Il Consiglio Regionale
Il Consiglio Regionale è composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, eletti dal Congresso Regionale secondo il seguente criterio: tre membri per le Regioni fino a cinque province, cinque membri per le Regioni che annoverano più di cinque province.
Il Consiglio Regionale è convocato in presenza, a distanza oppure mista dal Presidente Regionale con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo pec o mezzo equipollente e si riunisce normalmente in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia stata fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei membri.
La convocazione straordinaria del Consiglio Regionale da parte della maggioranza dei membri deve essere richiesta mediante PEC o mezzo equipollente inviata al Presidente Regionale recante i punti da inserire nell’ordine del giorno.
Il Presidente Regionale, nel caso di cui al comma precedente, deve diramare l’avviso di convocazione entro dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta.
Nelle regioni Trentino, Alto Adige/Sudtirol e Valle d’Aosta non viene costituito alcun organo regionale e i Presidenti delle Sezioni Provinciali di Trento e di Bolzano e della sede regionale della Regione Valle d’Aosta, sono membri di diritto dell’Assemblea Nazionale.
In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri – che non rappresentino la maggioranza del Consiglio stesso – questo viene integrato seguendo l’ordine dei voti riportati in Congresso.
Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il Congresso Regionale Straordinario per l’elezione dei soli Consiglieri mancanti che restano in carica sino alla scadenza dell’organo che sono chiamati ad integrare.
I componenti di esso che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.
Qualora nel Consiglio si sia dimessa simultaneamente la maggioranza dei suoi membri o, comunque, per qualsiasi ragione il Consiglio venga a trovarsi nell’impossibilità di funzionare il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla nomina del Commissario Straordinario.
Il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale commissariati, sotto la loro personale responsabilità, restano in carica per la sola gestione ordinaria fino al passaggio di consegne al Commissario Straordinario.
Il Consiglio Regionale rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Regionale ha sede di norma presso la Sezione Provinciale della città capoluogo di regione.
L’autonomia amministrativa gestionale fiscale e tributaria è attribuita mediante delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
Regolamento Esecutivo
Il Consiglio Regionale assume la denominazione “Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – ENS ETS APS – [nome Regione]”.
Se il Consiglio Regionale ha sede presso una Sezione Provinciale, partecipa con quest’ultima alle spese di gestione dei locali secondo criteri di proporzionalità.
Qualora la sede sia in un immobile di proprietà dell’ENS – ETS APS, oltre alle spese ordinarie di mantenimento il Consiglio Regionale versa una quota mensile a titolo di contributo al fondo istituito dalla Sede Centrale per la gestione degli immobili.
Nel caso in cui ci sia parità di voti, il voto del Presidente Regionale prevarrà. Nel caso in cui sia assente il Presidente Regionale, tale facoltà spetterà al Vicepresidente regionale.
In caso di convocazione straordinaria urgente, la convocazione potrà essere inviata entro 24 ore prima della seduta
In caso di commissariamento, qualora il Presidente Regionale o il Consiglio Regionale o il Rappresentante Regionale non effettuino il passaggio di consegne in tempi brevi, il Consiglio Direttivo potrà intervenire per sopperire a tale mancanza.
Il Comma “In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri – che non rappresentino la maggioranza del Consiglio stesso – questo viene integrato seguendo l’ordine dei voti riportati in Congresso.
Non si procede alla convocazione del Congresso straordinario di cui al comma precedente quando, dalla data di elezione del Congresso Regionale, manchino meno di dodici mesi alla successiva convocazione congressuale ordinaria. Il termine di dodici mesi, si calcola in riferimento al periodo ordinario che è decorso dall’elezione del Consiglio Regionale.
Nel caso in cui risultino in carica la maggioranza dei componenti del Consiglio Regionale e ne ricorrano giustificati motivi, il termine dei 12 mesi può essere derogato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 34 - Competenze del Consiglio Regionale
Il Consiglio Regionale:
- gestisce ed amministra le entrate regionali, provvedendo alla loro destinazione e spesa nonché alla loro suddivisione ed erogazione a favore delle Sezioni Provinciali del territorio;
- attua in ambito regionale gli atti deliberativi e di indirizzo dell’Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea Regionale ed organizza l’attività istituzionale e sociale a livello regionale;
- delibera la nomina del Vicepresidente regionale, da individuarsi tra i membri del Consiglio Regionale e può deliberare la nomina del Segretario Regionale su proposta del Presidente;
- dichiara la decadenza dei suoi membri ai sensi dell’art.14;
- redige entro il 15 aprile il proprio bilancio consuntivo corredato dalla relazione di missione e lo trasmette alla Sede Centrale;
- redige entro il 31 maggio la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo Regionale consolidato dell’esercizio precedente e lo trasmette alla sede centrale;
- svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo delle Sezioni Provinciali;
- autorizza le iniziative di carattere regionale proposte dai Consigli Provinciali;
- propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina del Rappresentante Provinciale indicandone le attività da svolgere ed i relativi poteri;
- designa, nomina e revoca i rappresentanti dell’Ente negli organismi pubblici e privati di carattere regionale, eccetto quelli di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale;
- delibera in ordine alla conclusione di contratti e convenzioni della Sezione Regionale, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l’Ente;
- può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
- propone al Consiglio Direttivo Nazionale il commissariamento straordinario in sostituzione del Consiglio Provinciale, indicando il nominativo del commissario, qualora si sia verificata la vacanza o in presenza di persistenti irregolarità;
- propone i Commissari ad acta presso i Consigli Provinciali;
- dispone visite ispettive presso i Consigli Provinciali;
- stabilisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, il trasferimento della sede del Consiglio Regionale in luogo diverso dalla città capoluogo di regione;
- gli atti deliberativi devono essere trasmessi alla Sede Centrale entro cinque giorni dalla loro adozione;
- esercita il controllo amministrativo su tutte le strutture territoriali, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento Esecutivo e dal Regolamento per la gestione finanziaria e adotta i provvedimenti conseguenti;
- delibera l’assunzione e il licenziamento dei dipendenti a tempo determinato e indeterminato previo ottenimento del parere non vincolante del Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell’art. 22 punto 12 e delibera i contratti di collaborazione e consulenza negli importi massimi fissati del Consiglio Direttivo Nazionale o dai regolamenti, di competenza della Regione di competenza;
- delibera, su proposta delle sedi provinciali che non hanno ottenuto l’autonomia legale, amministrativa, gestionale, fiscale e tributaria, l’assunzione e il licenziamento dei dipendenti a tempo determinato e indeterminato previo ottenimento del parere vincolante del Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell’art. 22 punto 12;
- delibera, su proposta delle sedi provinciali che non hanno ottenuto l’autonomia legale, amministrativa, gestionale, fiscale e tributaria, le convenzioni, i contratti di collaborazione e consulenza proposte delle sedi provinciali, di importi inferiori ai limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- delibera i contratti di collaborazione e consulenza di importi superiori ai limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale e dai regolamenti previo ottenimento del parere non vincolante da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, assumendone la responsabilità della relativa spesa.
Può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale il riconoscimento dell’autonomia delle Sedi Provinciali della propria Regione;
- esprime il parere non vincolante sulle proposte di assunzione e licenziamento di personale dipendente, sulle convenzioni, contratti di collaborazione e consulenza delle sedi territoriali provinciali che hanno ottenuto l’autonomia legale, amministrativa, gestionale, fiscale e tributaria;
- esprime il parere non vincolante sui contratti di collaborazione e consulenza, proposti negli importi massimi fissati del Consiglio Direttivo Nazionale o dai regolamenti, dalle sedi provinciali che hanno ottenuto l’autonomia legale, amministrativa, gestionale, fiscale e tributaria.
Regolamento Esecutivo
Consiglio Regionale gestisce e amministra le entrate regionali, provvedendo alla loro destinazione, spesa, suddivisione ed erogazione a favore delle Sezioni Provinciali del territorio, secondo le disposizioni previste dalla vigente Legge Regionale.
Gli atti deliberativi devono essere trasmessi al Consiglio Direttivo, a mezzo PEC o altro mezzo equipollente, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla loro adozione.
Punto 18
L’autonomia gestionale è esercitata nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza amministrativa e rendicontazione. Ai fini dell’attività di vigilanza e controllo, il Consiglio Regionale di appartenenza può richiedere in qualsiasi momento la presentazione della documentazione amministrativa e contabile, inclusi rendiconti, estratti conto bancari, evidenza dei movimenti finanziari e ogni altro documento ritenuto necessario per la verifica della regolare gestione delle risorse e del rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari.
Punto 19)
in riferimento ai dipendenti del Consiglio Regionale.
Punto 23) e 24)
La Sezione provinciale richiede preventivamente il parere del Consiglio Regionale competente. Il parere è obbligatorio ma non vincolante.
Art. 35 - Il Presidente Regionale
Il Presidente Regionale rappresenta l’Ente Nazionale Sordi nel territorio regionale esercitando le proprie funzioni di rappresentanza secondo modalità definite nel Regolamento Esecutivo; è il rappresentante legale, fiscale e amministrativo delle attività svolte dal Consiglio Regionale e assume la responsabilità e la direzione del personale della Sezione Regionale e della Sezione Provinciale delle province prive dell’autonomia amministrativa, gestionale, fiscale e tributaria.
Egli inoltre:
- vigila sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- convoca il Congresso Regionale, l’Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale, presiede l’Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale;
- cura e coordina la gestione economica di competenza regionale;
- propone la nomina del Vicepresidente regionale, da individuarsi tra i componenti del Consiglio Regionale;
- provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale;
- adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
- firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio Regionale, ivi compresi i contratti e convenzioni, ad eccezione dei contratti di lavoro per l’assunzione del personale e/o instaurazione di collaborazioni professionali e/o all’instaurazione di rapporti di consulenza, deliberate dal Consiglio Regionale;
- in qualità di membro dell’Assemblea Nazionale in caso di sua assenza o impedimento provvede nel conferire giusta delega con pieni poteri nei confronti del Vicepresidente del proprio Consiglio Regionale;
- dispone l’apertura e la chiusura dei conti correnti necessari alla gestione ordinaria della sede Regionale, in caso di apertura di conti correnti affidati o richiesta di affidamento provvede previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale;
- può proporre la nomina del Segretario Regionale al Consiglio Regionale.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di vacanza della carica di Presidente Regionale, che non può essere superiore a 180 giorni, il Congresso provvede alla sua sostituzione.
In caso di incapacità e/o impedimento permanente del Presidente Regionale e comunque vacanza, il Vicepresidente in carica ne assume le funzioni e contestualmente provvede alla convocazione nelle modalità e nei tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Esecutivo del Congresso Regionale straordinario per la elezione del Presidente.
Regolamento Esecutivo
Il Presidente Regionale provvede alla nomina del Tesoriere, di norma scelto tra i membri del Consiglio Regionale.
Il Tesoriere può essere revocato dal proprio incarico in uno dei seguenti casi:
- dal Presidente Regionale
- dal Consiglio Regionale con deliberazione approvata dalla maggioranza dei suoi componenti
La revoca dell’incarico non comporta la decadenza dalla carica di consigliere, che permane nei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
In caso di revoca o di cessazione dell’incarico per qualsiasi causa, il Presidente Regionale provvede alla nomina del Tesoriere sostituto entro quindici giorni, scegliendolo tra i membri del Consiglio Regionale.
Il Presidente Regionale può assegnare le deleghe ai consiglieri regionali
Art. 36 - Segretario Regionale
Il Segretario Regionale:
- coadiuva il Presidente Regionale nel perseguimento delle finalità associative;
- partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Regionale con voto consultivo;
- cura e redige tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui alla lettera b;
- ha una funzione di coordinamento degli uffici amministrativi con gli organi associativi.
In caso di sopravvenuta incapacità, impedimento o vacanza temporanea, viene provvisoriamente sostituito nelle sue funzioni da altra persona nominata dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale.
Non può essere dipendente dell’ENS, pena la decadenza dall’incarico.
La sua nomina non è compatibile con le altre cariche associative. Non può avere rapporti di parentela, affinità, coniugio ovvero unione civili o convivenza more uxorio con i dirigenti o dipendenti dell’Ente, i membri del Collegio dei Probiviri, Organo Regionale di Controllo e Revisore regionale dei conti e con i soci che rivestono cariche elettive.
Il Consiglio Regionale con apposito atto deliberativo determina l’indennità di carica del Segretario Regionale rispettando i limiti indicati dall’Assemblea Nazionale.
Regolamento Esecutivo
Le funzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente del Consiglio Regionale sono esercitate dal Presidente Regionale anche su segnalazione del Segretario Regionale in conformità dei procedimenti stabiliti dalle leggi e dal CCNL di riferimento. La sanzione del biasimo e della multa sono irrogate dal Segretario Regionale, se nominato; in sua assenza dal Presidente Regionale. Quella della sospensione e del licenziamento è adottata dal Consiglio Regionale. Il Segretario Regionale ENS non può, a pena di decadenza, far parte a qualsiasi titolo di altre associazioni, cooperative, consorzi ed organismi che possano essere in conflitto o concorrenza con l’ENS. Entro 15 giorni dalla contestazione il Segretario Regionale dovrà rinunciare alla carica ovvero far cessare la causa di conflitto. La cessazione della causa di conflitto o la rinuncia alla carica all’interno dell’ENS deve essere comunicata per iscritto agli organi interessati.
Il Segretario regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul personale dipendente del Consiglio Regionale e delle Sezioni provinciali prive di autonomia fiscale e di proprio codice fiscale.
Nelle Sezioni provinciali dotate di autonomia fiscale e di proprio codice fiscale, la responsabilità della gestione del personale, nonché degli adempimenti amministrativi, fiscali e contributivi connessi, compete al Presidente del Consiglio provinciale ENS, che ne risponde secondo le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari vigenti.
Art. 37 - Il Rappresentante Regionale
Quando non è possibile procedere alle elezioni ordinarie dell’organismo regionale e risulti assolutamente indispensabile per garantire le condizioni di carattere organizzativo e/o finanziario per un corretto funzionamento nella gestione del consiglio regionale, il Consiglio Direttivo Nazionale può provvedere alla nomina di un Rappresentante Regionale, residente nella Regione di riferimento.
Il Rappresentante Regionale esercita pieni poteri di rappresentanza e di gestione nell’ambito territoriale della Regione, assicurando il regolare funzionamento delle attività associative, amministrative e organizzative, nel rispetto delle direttive emanate dagli organi nazionali dell’Ente.
Il Rappresentante Regionale è preposto alla gestione ordinaria e straordinaria della Sezione Regionale e rappresenta l’Ente nei rapporti con le istituzioni, gli enti locali e le organizzazioni territoriali.
La durata dell’incarico, le modalità di esercizio delle funzioni e i relativi limiti di competenza sono determinati nella delibera di nomina e disciplinati dal Regolamento Esecutivo dell’Ente.
Il mandato del Rappresentante Regionale può essere revocato in qualsiasi momento, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo Nazionale, in caso di giustificato motivo, di inadempienza ai doveri associativi o di sopravvenuta incompatibilità.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Rappresentante Regionale, al fine di garantire la continuità amministrativa e organizzativa della rappresentanza territoriale.
Regolamento Esecutivo
Il Rappresentante Regionale può nominare uno o due Vice, scelti tra gli associati.
La durata dell’incarico è fissata in due anni ed è rinnovabile.
Per il rinnovo dell’incarico e per le modalità di esercizio delle relative funzioni si rinvia all’articolo 49 del presente Statuto.
Art. 38 - Composizione e competenze dell’Organo Regionale di controllo
L’Organo Regionale di Controllo si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea Regionale su proposta del Consiglio Regionale, dura in carica cinque e sono rieleggibili.
La nomina dell’Organo Regionale di Controllo è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei tre limiti previsti dall’art. 30 del D.lgs. 117/17. L’obbligo viene meno se tali requisiti non sono superati per due esercizi consecutivi.
L’Organo Regionale di Controllo elegge il Presidente e il Vicepresidente tra i propri membri.
La carica di componente dell’Organo Regionale di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
Ai componenti dell’Organo Regionale di Controllo si applica l’art. 2399 del Codice civile.
I componenti dell’Organo Regionale di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del Codice civile. In caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti.
L’Organo Regionale di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 ed 8 del codice del Terzo settore ed attesta che il bilancio è conforme alle linee guida di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 117 del 2017.
I componenti dell’Organo Regionale di Controllo possono procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Regolamento Esecutivo
L’Organo Regionale di controllo è convocato dal presidente almeno 5 giorni prima della seduta, con lettera raccomandata o PEC. La seduta è valida se sono presenti due componenti effettivi e le decisioni sono valide se assunte almeno dalla maggioranza dei componenti dell’organo. Ottempera anche alle disposizioni di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 3/7/2017 esercitando, ove previsto, anche le funzioni di Revisore Legale dei Conti di cui all’art. 31 del medesimo Decreto Legislativo.
Art. 39 - Nomina e competenze del Revisore regionale legale dei conti
I Consigli Regionali e le province autonome di Trento e Bolzano si dotano di un Revisore regionale nominato dall’Assemblea Regionale, tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili.
Il Revisore dura in carica cinque anni e può essere rieleggibile.
Il Revisore può assistere alle riunioni dell’Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale.
Il Revisore Regionale:
- verifica la gestione economica e finanziaria del Consiglio Regionale;
- verifica almeno ogni tre mesi i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone il verbale;
- redige la relazione al Bilancio, Consuntivo, Sociale, Unico Regionale, e alla Relazione di Missione;
- verifica il rispetto delle norme statutarie ed effettua la revisione contabile del Consiglio Regionale e delle Sezioni Provinciali.
Non può essere dipendente, collaboratore o consulente retribuito dell’ENS, pena la decadenza dall’incarico.
La sua nomina non è compatibile con le altre cariche associative. Non può avere rapporti di parentela, affinità, coniugio ovvero unione civili o convivenza more uxorio con i dirigenti o dipendenti dell’Ente, i membri del Collegio dei Probiviri e con i soci che rivestono cariche elettive.
Non può essere revocato se non per giusta causa.
In caso di decadenza, revoca, rinunzia o vacanza comunque determinata, l’Assemblea Regionale procede con urgenza alla necessaria sostituzione per un tempo non superiore alla restante consiliatura
Regolamento Esecutivo
Consulente Nazionale e Consulente Regionale
Il Consulente Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo, al fine di redigere il Bilancio Consuntivo e Consolidato dell’ENS, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di Missione. Il Consulente Nazionale ha il compito di coordinare i Consulenti Regionali, al fine di acquisire i Bilanci Unici Regionali che formeranno il Bilancio Consuntivo e Consolidato ENS, da presentare nei tempi e con le modalità previste dalla legge e dal Codice del Terzo Settore.
ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE
Art. 40 - Organi Provinciali
L’organizzazione dell’ENS è articolata in strutture su base provinciale e corrisponde, di norma, al territorio delle Province.
Sono Organi provinciali:
- Congresso Provinciale
- Assemblea Provinciale
- Consiglio Provinciale
- Presidente Provinciale
- Rappresentante Provinciale ove nominato
- Presidente e rappresentanti provinciali del CGSI.
La Sezione Provinciale ha sede nella città capoluogo di Provincia.
In caso di mancanza di candidati al Consiglio Provinciale, o qualora nella Sezione il numero dei soci diventi inferiore a 75, per dimissioni o altra causa, o quando risulti assolutamente indispensabile per garantire le condizioni di carattere organizzativo e/o finanziario per un corretto funzionamento nella gestione della sezione, il Consiglio Regionale su proposta del Consiglio Provinciale o autonomamente, provvede alla nomina del Rappresentante Provinciale soggetto a ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
Le sezioni provinciali possono fondersi in un unico organismo o scindersi in due organismi provinciali.
Regolamento Esecutivo
La Sezione Provinciale assume la denominazione “Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – ENS ETS APS – nome provincia”.
Qualora la Sezione abbia sede in un immobile di proprietà dell’ENS – ETS APS, oltre alle spese ordinarie di mantenimento, versa una quota mensile a titolo di contributo al fondo costituito dalla Sede Centrale per il mantenimento e la gestione degli immobili.
Art. 41 - Congresso Provinciale
Il Congresso Provinciale è costituito dai soci iscritti nella circoscrizione della Sezione.
Esso è convocato dal Presidente Provinciale a mezzo PEC o sistema equipollente come stabilito dal Regolamento esecutivo e si riunisce in via ordinaria una volta ogni cinque anni ed in via straordinaria quando ne sia stata fatta richiesta da almeno la metà dei Soci i da comunicarsi a mezzo PEC al Presidente Provinciale.
La convocazione del Congresso Provinciale è deliberata dal Consiglio Provinciale 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento.
Sono di competenza del Congresso Provinciale:
- la discussione ed approvazione della relazione morale quinquennale del Consiglio Provinciale;
- la determinazione degli indirizzi politico-sociali dell’ENS a livello provinciale;
- l’elezione del Presidente Provinciale;
- l’elezione del Consiglio Provinciale.
Il Presidente dell’ENS, i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Presidente Regionale cui fa capo la Sezione, possono intervenire al Congresso senza diritto di voto, ad eccezione delle elezioni che si terranno nella Sezione di appartenenza.
L’Assemblea congressuale, su proposta del Presidente Provinciale uscente, provvede alla costituzione di un Collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre questori, tutti scelti fra i soci che non siano candidati.
Le modalità di funzionamento del Congresso Provinciale sono rimandate all’apposito regolamento congressuale.
Regolamento Esecutivo
In occasione della convocazione del Congresso Provinciale, la convocazione può avvenire mediante pubblicazione sul sito ufficiale della Sezione Provinciale, attraverso piattaforme social istituzionali e tramite invio agli indirizzi di posta elettronica ordinaria degli aventi diritto, il Consiglio Provinciale, sulla base del registro dei soci provvede alla compilazione di un elenco, in ordine alfabetico, dei soci aventi diritto a partecipare al Congresso.
Hanno diritto a partecipare al Congresso i soci che:
a) risultino iscritti nella circoscrizione della Sezione. b) siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale I soci che abbiano effettuato l’iscrizione senza aver provveduto al pagamento integrale della quota associativa non hanno diritto di voto; c) risultino in possesso dei diritti associativi, non essendo destinatari di provvedimenti disciplinari di sospensione o di espulsione.
Il Presidente Provinciale, nel diramare gli avvisi di convocazione, provvede ad inviare una prima convocazione con l’elenco degli aventi diritto disponibile al momento. L’elenco può essere integrato entro i dieci giorni antecedenti la data di svolgimento del Congresso, il Consiglio Provinciale può procedere alla predisposizione di un elenco integrativo dei soci aventi diritto al voto, esclusivamente nei casi di:
- presentazione di nuova domanda di iscrizione;
- riammissione alla qualifica di socio;
- rettifica di errori materiali riscontrati nell’elenco originario.
Restano fermi i requisiti previsti dal presente Regolamento per l’esercizio del diritto di voto.
Il Congresso Provinciale si svolge, di norma, nel secondo semestre dell’anno solare, salvo motivata deroga autorizzata dal Consiglio Direttivo, che ne dà comunicazione anche al Consiglio Regionale competente.
L’avviso di convocazione deve essere affisso all’albo sociale almeno trenta giorni prima della data fissata per la celebrazione del Congresso.
Per la validità dell’adunanza si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 del Codice Civile e al Regolamento del Congresso Provinciale.
Candidature al Congresso Provinciale
Il Consiglio Provinciale cura la raccolta delle candidature, che devono essere presentate dai soci mediante PEC o altro mezzo equipollente entro i quindici giorni antecedenti la data fissata per il Congresso; per le candidature inviate tramite raccomandata A.R. fa fede il timbro di spedizione.
Accertata la sussistenza dei requisiti di validità, il Consiglio Provinciale provvede alla predisposizione delle liste dei candidati, una per l’elezione del Presidente Provinciale e una per l’elezione dei Consiglieri Provinciali, che devono essere affisse nella bacheca sezionale nei cinque giorni precedenti la data del Congresso.
- Presidente L’elezione della carica di Presidente del Consiglio Provinciale è riservata esclusivamente ai soci effettivi.
- Consiglieri Per la carica di consigliere, è possibile eleggere un solo componente tra le categorie dei soci soci sostenitori, senza che ciò costituisca un vincolo obbligatorio.
- Parità di voti In caso di parità di voti tra due o più candidati, si procede a nuova votazione, dunque ballottaggio, si rimanda all’art. 17 del regolamento esecutivo del presente Statuto.
I lavori del Congresso Provinciale, disciplinati da apposito regolamento adottato dall’Assemblea Nazionale, sono verbalizzati da un segretario appositamente nominato, che ne assume la responsabilità e cura la redazione del verbale, predisponendone copia per il Consiglio Regionale e per la Sede Centrale.
Il Congresso può essere sospeso dal Presidente per gravi motivi e rinviato a data da destinarsi.
Il Presidente uscente, entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca il nuovo Consiglio Provinciale, senza prendervi parte, per la verifica delle condizioni di eleggibilità e per la presa d’atto dell’esercizio del diritto di opzione.
Quanto non espressamente previsto dal presente articolo è regolato dal regolamentato congressuale.
Art. 42 - Assemblea Provinciale
L’Assemblea Provinciale è costituita da tutti i soci iscritti nella circoscrizione della Sezione Provinciale.
L’Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente Provinciale in presenza, a distanza oppure in modalità mista, con preavviso di almeno quindici giorni, mediante PEC o altro mezzo equipollente idoneo a garantirne la ricezione. In caso di urgenza o comprovata necessità, la convocazione può essere effettuata entro cinque giorni precedenti.
L’Assemblea Provinciale si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta, da trasmettere a mezzo PEC al Presidente Provinciale, da almeno un terzo dei suoi componenti, nonché ogniqualvolta il Consiglio Provinciale lo ritenga opportuno. In entrambi i casi, devono essere obbligatoriamente indicati i punti da inserire all’ordine del giorno.
Nel caso di richiesta avanzata da almeno un terzo dei componenti, il Presidente Provinciale è tenuto a procedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Le riunioni dell’Assemblea Provinciale sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quorum differenti previsti dalla legge.
L’Assemblea delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno e su quelli eventualmente presentati prima dell’apertura dei lavori, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’ordine del giorno può essere integrato anche dopo l’apertura dei lavori con argomenti proposti dal Presidente Provinciale e approvati dalla maggioranza dell’Assemblea.
Il Presidente Nazionale, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e i Presidenti Regionali cui la sede provinciale fa capo possono partecipare all’Assemblea Provinciale senza diritto di voto.
All’Assemblea Provinciale, oltre all’approvazione del bilancio consuntivo provinciale corredato dalla relazione di missione, da deliberarsi entro il 30 aprile di ogni anno, è attribuita la nomina del rappresentante provinciale nei casi di cui all’art. 46 del presente Statuto, la nomina dei rappresentanti del CGSI provinciali.
Regolamento Esecutivo
La mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Provinciale (CP) può essere presentata da almeno uno terzo (1/3) degli associati iscritti alla Sezione territoriale.
In assenza dell’organo provinciale competente, il Rappresentante del CGSI è nominato dall’Assemblea dei Soci e resta in carica per un periodo di due anni.
Qualora il Congresso risulti deserto o non siano presentate candidature, spetterà all’Assemblea provinciale provvedere alla nomina del Rappresentate delle Provincie.
Art. 43 - Composizione del Consiglio Provinciale
Il Consiglio Provinciale è composto da tre o da cinque membri compreso il Presidente eletti dal Congresso Provinciale secondo il seguente criterio:
- tre membri per le Province fino a quattrocento soci;
- cinque membri per le Province con più di quattrocento soci.
Il Consiglio Provinciale è convocato in presenza, a distanza oppure mista dal Presidente Provinciale con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo PEC, o mezzo equipollente e si riunisce normalmente in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia stata fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei membri.
La convocazione straordinaria del Consiglio Provinciale da parte della maggioranza dei membri deve essere richiesta mediante PEC, o mezzo equipollente inviata al Presidente Provinciale recante i punti da inserire nell’ordine del giorno.
Il Presidente Provinciale, nel caso di cui al comma precedente, deve diramare l’avviso di convocazione entro dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta
In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri – che non rappresentino la maggioranza del Consiglio stesso – questo viene integrato entro 90 giorni seguendo l’ordine dei voti riportati in Congresso.
Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il Congresso Provinciale straordinario per l’elezione dei soli Consiglieri mancanti che restano in carica sino alla scadenza dell’organo che sono chiamati ad integrare.
Il Consiglio Provinciale rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
I componenti che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.
Qualora nel Consiglio si sia dimessa la maggioranza dei suoi membri o, comunque, per qualsiasi ragione il Consiglio venga a trovarsi nell’impossibilità di funzionare, il Consiglio Regionale propone un Commissario Straordinario. La nomina è sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del consiglio regionale, sino alla ratifica il Commissario Straordinario potrà svolgere solo le attività di ordinaria amministrazione.
I soci possono presentare la mozione di sfiducia al Consiglio Provinciale su proposta di almeno un terzo dei soci.
La mozione di sfiducia si intende sempre presentata al Consiglio e al Presidente.
In caso di sfiducia il Presidente Provinciale dà immediata comunicazione della sfiducia entro e non oltre 3 giorni, al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale affinché il Consiglio Direttivo Nazionale valuti l’ammissibilità della stessa, e nel caso si procede alla nomina del commissario straordinario.
Il Presidente Provinciale sfiduciato, sotto personale responsabilità, resta in carica per la sola gestione ordinaria fino al passaggio di consegne col Commissario Straordinario che provvederà anche alla convocazione del Congresso Provinciale Straordinario.
Regolamento Esecutivo
Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale.
Qualora la riunione sia richiesta da almeno la metà dei membri del Consiglio Provinciale, dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio Regionale, nella richiesta di convocazione devono essere indicati i punti da iscrivere all’ordine del giorno.
Il Consiglio Provinciale è convocato per iscritto dal Presidente Provinciale o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Della convocazione deve essere data comunicazione scritta al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale.
La convocazione deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la riunione; il Presidente Provinciale provvede a comunicare eventuali integrazioni all’ordine del giorno.
In caso di convocazione straordinaria urgente, la convocazione potrà essere inviata entro 24 ore prima della seduta
Il Presidente Provinciale può invitare alle riunioni del Consiglio Provinciale i responsabili delle Rappresentanze intercomunali o locali della Sezione ed il Presidente o Referente del CGSI provinciale.
Entro dieci (10) giorni dall’insediamento del Consiglio, il Presidente subentrante e quello uscente procedono al passaggio delle consegne.
Gli atti deliberativi devono essere trasmessi, a pena di decadenza, con PEC o mezzo equipollente, al Consiglio Regionale entro cinque (5) giorni dalla loro adozione.
La mozione di sfiducia deve essere dettagliatamente motivata per iscritto e sottoscritta dai richiedenti, a pena di inammissibilità.
Nel caso in cui vi sia stato il commissariamento e il Presidente Provinciale o il Consiglio Provinciale non effettuino il passaggio delle consegne in tempi brevi, il Presidente del Consiglio Regionale può intervenire per sopperire a tale mancanza. Qualora anche quest’ultimo non provveda entro breve termine, può intervenire il Consiglio Direttivo.
Non si procede alla convocazione del Congresso straordinario di cui al comma precedente nel caso in cui non decorrano più di dodici mesi alla convocazione congressuale ordinaria. Il termine di dodici mesi si calcola a decorrere dall’elezione che del Consiglio Provinciale decaduto.
Nel caso in cui risultino in carica la maggioranza dei componenti del Consiglio Provinciale e ne ricorrano giustificati motivi, il termine dei 12 mesi può essere derogato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Comma 8 “I componenti che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso”:
Il conteggio delle assenze è riferito unicamente all’organo di appartenenza del socio (Consiglio Provinciale, Consiglio Regionale, ecc.) e non si estende ad altri organi o cariche eventualmente ricoperte
Art. 44 - Competenze del Consiglio Provinciale
Il Consiglio Provinciale rappresenta, tutela e difende gli interessi morali, civili, culturali ed economici della categoria nell’ambito del territorio provinciale.
Esso inoltre:
- attua in ambito provinciale gli atti deliberativi e di indirizzo del Consiglio Direttivo Nazionale, del Consiglio Regionale e del Congresso Provinciale;
- delibera, su proposta del Presidente, la nomina del Vicepresidente, da individuarsi tra i membri del Consiglio Provinciale;
- dichiara la decadenza dei propri membri ai sensi dell’art. 14;
- istituisce i circoli ricreativi e culturali nei comuni della provincia di riferimento secondo regolamento;
- autorizza le iniziative di carattere provinciale proposte dai circoli presenti nel proprio territorio e il circolo locale;
- propone al Consiglio Regionale la costituzione o la soppressione di rappresentanze intercomunali e locali;
- autorizza le iniziative di carattere provinciale proposte dalle rappresentanze intercomunali e locali;
- designa, nomina e revoca i rappresentanti dell’ENS negli organismi pubblici e privati di carattere provinciale, eccetto quelli di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale e del Consiglio Regionale;
- entro il 15 aprile predispone la relazione sulle attività svolte e il bilancio consuntivo provinciale dell’esercizio precedente, corredato dalla relazione di missione, che devono essere approvati dall’Assemblea Provinciale. Successivamente trasmette la documentazione alla Sede Regionale e alla Sede Centrale e la deposita presso il RUNTS territoriale competente;
- predispone ogni quinquennio la relazione morale da presentarsi al congresso provinciale per l’approvazione;
- delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale e/o il Consiglio Direttivo Nazionale sottopongono al suo esame;
- può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
- dispone visite ispettive presso le rappresentanze intercomunali e locali e presso i circoli culturali e ricreativi. I responsabili dei circoli culturali e ricreativi che rifiutino, ritardino, impediscano o ostacolino le visite ispettive del presente articolo soggiacciono alla decadenza di cui all’art.14;
- propone al Consiglio Regionale, previa verifica della copertura economica, la stipula di contratti e convenzioni, sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l’ENS;
- propone al Consiglio regionale l’assunzione del personale dipendente e l’instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione professionale presso la Sezione Provinciale, ferma restando la connessa responsabilità personale solidale verso i terzi e verso l’ENS;
- se ottenuto il riconoscimento di autonomia legale, amministrativa fiscale e tributaria:
- delibera l’assunzione e il licenziamento dei dipendenti a tempo determinato e indeterminato previo parere del Consiglio Regionale e dell’ottenimento del parere non vincolante da parte del Consiglio Direttivo Nazionale;
- delibera i contratti di collaborazione e consulenza aventi importi annui nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale e dai regolamenti, previo ottenimento del parere non vincolante da parte del Consiglio Regionale;
- delibera i contratti di collaborazione e consulenza di importi superiori ai limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale e dai regolamenti, previo ottenimento del parere da parte non vincolante del Consiglio Regionale e del Consiglio Direttivo Nazionale assumendone la responsabilità della relativa spesa.
Regolamento Esecutivo
Nel caso in cui ci sia parità di voti, il voto del Presidente Provinciale prevarrà. Nel caso in cui sia assente il Presidente Provinciale, tale facoltà spetterà al Vicepresidente provinciale.
Art. 45 - Presidente Provinciale - Rappresentanza e Competenze
Il Presidente Provinciale rappresenta l’Ente Nazionale Sordi nel territorio provinciale esercitando le proprie funzioni secondo il Regolamento Esecutivo e quello dell’Amministrativo Contabile, è il rappresentante legale, fiscale e amministrativo delle attività svolte dalla sezione Provinciale, assume la responsabilità e la direzione del personale del Consiglio Provinciale delle province con l’autonomia amministrativa, gestionale, fiscale e tributaria.
Egli inoltre:
- vigila sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- convoca il Congresso Provinciale, l’Assemblea Provinciale e il Consiglio Provinciale; presiede il Consiglio Provinciale e l’Assemblea Provinciale;
- cura e coordina la gestione economica di competenza provinciale;
- propone la nomina del Vicepresidente provinciale da individuarsi all’interno del Consiglio Provinciale;
- propone la nomina dell’incaricato della rappresentanza intercomunale ENS;
- provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso Provinciale e del Consiglio Provinciale;
- adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Provinciale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
- firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio Provinciale, ivi compresi i contratti e le convenzioni deliberati dal Consiglio Provinciale ad eccezione dei contratti di lavoro;
- dispone l’apertura e la chiusura dei conti correnti necessari alla gestione ordinaria della sede Provinciale, in caso di apertura di conti correnti affidati o richiesta di affidamento provvede previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
In caso di vacanza della carica di Presidente Provinciale comunque determinata il Congresso Provinciale provvede alla sua sostituzione.
L’incapacità e/o la vacanza del Presidente Provinciale devono essere tali da impedirgli l’esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.
Il Vicepresidente, entro 90 giorni dalla deliberazione unanime del Consiglio Provinciale che accerta l’incapacità e/o la vacanza, convoca il Congresso Provinciale che provvede all’elezione del Presidente Provinciale.
Regolamento Esecutivo
Il Consiglio Provinciale, nel rispetto dei principi di trasparenza, convoca annualmente l’Assemblea provinciale i, cura la pubblicazione del rendiconto annuale delle spese sostenute dalla Sezione territoriale e valuta eventuali osservazioni o proposte formulate dai soci.
Prevendendo inoltre di informare tutti gli associati sulle attività programmate con cadenza semestrale e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.
Il Presidente Provinciale procede alla nomina del Tesoriere che è di norma scelto tra i membri del Consiglio Provinciale individuandolo tra
colui che ha rivestito per il maggior numero di anni cariche elettive in seno alla Sezione o, in caso di parità, il più anziano di iscrizione all’ENS – ETS APS o, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
Il Tesoriere può essere revocato dal proprio incarico in uno dei seguenti casi:
- dal Presidente Provinciale
- dal Consiglio Provinciale con deliberazione approvata dalla maggioranza dei suoi componenti.
La revoca dell’incarico non comporta la decadenza dalla carica di consigliere, che permane nei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
In caso di revoca o di cessazione dell’incarico per qualsiasi causa, il Presidente Provinciale provvede alla nomina del Tesoriere sostituto entro quindici giorni, scegliendolo tra i membri del Consiglio Provinciale.
Quanto non espressamente previsto dal presente articolo è regolato dal regolamentato contabile.
Il Presidente Provinciale può assegnare le deleghe ai consiglieri provinciali.
Art. 46 - Il Rappresentante Provinciale
Nelle Sezioni Provinciali dell’Ente Nazionale Sordi (ENS), quando non è possibile procedere alle elezioni ordinarie dell’organismo provinciale e il numero dei soci iscritti risulti inferiore a settantacinque (75), ovvero quando risulti indispensabile per garantire il corretto funzionamento amministrativo e organizzativo della Sezione, l’Assemblea Provinciale o il Consiglio Regionale ENS competente provvede alla nomina di un Rappresentante Provinciale, residente nel territorio del Comune o della Provincia di riferimento, che andrà ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Al Rappresentante Provinciale sono attribuiti pieni poteri di rappresentanza e di gestione nell’ambito della Sezione Provinciale, nel rispetto delle deliberazioni degli organi regionali e nazionali dell’Ente.
Il Rappresentante Provinciale è preposto alla gestione ordinaria e straordinaria della Sezione Provinciale e assicura la continuità dei servizi e delle attività associative sul territorio.
La durata dell’incarico, le modalità di esercizio delle funzioni e gli eventuali limiti di competenza sono stabiliti nella delibera di nomina del Consiglio Regionale e secondo quanto previsto dal Regolamento Esecutivo.
Il mandato del Rappresentante Provinciale può essere revocato con deliberazione motivata dell’Assemblea Provinciale o del Consiglio Regionale, in caso di giustificato motivo, grave inadempienza o sopravvenuta incompatibilità, dandone comunicazione agli organi nazionali competenti.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico, l’Assemblea Provinciale o il Consiglio Regionale provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Rappresentante Provinciale, al fine di garantire la continuità amministrativa e organizzativa della rappresentanza territoriale.
Regolamento Esecutivo
Il Rappresentante Provinciale può nominare uno o due Vice, scelti tra gli associati
La durata dell’incarico è fissata in due anni ed è rinnovabile.
Per il rinnovo dell’incarico del Rappresentante Provinciale e per le modalità di esercizio delle relative funzioni si rinvia all’articolo 49 del presente Statuto.
Art. 47 - Delegati al Congresso Nazionale
I Consiglieri provinciali e regionali eletti con il maggior numero di voti esplicano le funzioni di Delegati al Congresso Nazionale.
Alle Sezioni Regionali e Provinciali spetta un solo delegato oltre al Presidente Regionale e al Presidente provinciale che sono membri di diritto.
Coloro i quali rivestano la carica di Presidente Regionale, delegato regionale, presidente provinciale o delegato Provinciale, in caso di impedimento che non permetta loro la partecipazione possono delegare un Consigliere appartenente ai medesimi consigli regionali e provinciali.
Regolamento Esecutivo
In caso di decadenza del consigliere che ricopre l’incarico, subentra il candidato collocato al secondo posto in ordine di preferenze. A parità di preferenze prevarrà l’anzianità, salvo accordo contrario tra i due eletti. Qualora il delegato non rivesta la qualifica di socio effettivo, si procederà al congresso regionale per la nomina del nuovo delegato
Al Congresso partecipano esclusivamente il Presidente e il Delegato.
Per ciascun consiglio regionale e provinciale.
DELLE RAPPRESENTANZE INTERCOMUNALI
Art. 48 - Rappresentanze Intercomunali Competenze
Le Rappresentanze Intercomunali curano e coordinano su direttiva del Consiglio Provinciale territorialmente competente, tutte le attività associative nell’ambito del territorio in cui sono istituite.
La gestione delle attività è affidata a uno o più rappresentanti.
La Rappresentanza Intercomunale tra comuni limitrofi è istituita dal Consiglio Regionale con apposita deliberazione, su proposta del Consiglio Provinciale.
La condizione per l’istituzione della rappresentanza è l’iscrizione di almeno 25 soci.
Le Rappresentanze Intercomunali sono gestite da un rappresentante nominato dal Consiglio Provinciale.
La carica è gratuita, fatti salvi i rimborsi delle spese logistiche effettivamente sostenute e comprovate da documenti allegati alla richiesta di rimborso.
Il rappresentante rimane in carica per la durata del Consiglio Provinciale e può essere riconfermato con delibera del nuovo Consiglio Provinciale.
La Rappresentanza Intercomunale è obbligatoriamente sciolta qualora vengano meno le condizioni di carattere organizzativo o finanziario che ne hanno determinato la costituzione.
La decisione viene adottata dal Consiglio Regionale su proposta del Consiglio Provinciale.
La Rappresentanza Intercomunale è tenuta ad inviare la rendicontazione contabile per inserirla nel bilancio alla Sezione Provinciale di competenza.
La Rappresentanza Intercomunale può fare richiesta al Consiglio Provinciale e con autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, di dotarsi di un conto corrente bancario da inserire nel bilancio della Sezione Provinciale competente.
Regolamento Esecutivo
Il rappresentante e la Rappresentanza intercomunale o locale possono essere coadiuvati da persone udenti iscritte all’ENS – ETS APS.
Per comprovati motivi, il rappresentante e i componenti della Rappresentanza intercomunale o locale possono essere rimossi dall’incarico con delibera motivata del Consiglio Provinciale.
Il patrimonio mobiliare e i mezzi di esercizio della Rappresentanza intercomunale o locale sono di proprietà dell’ENS – ETS APS.
La gestione delle attività della Rappresentanza intercomunale o locale può essere affidata esclusivamente ai soci effettivi.
Non è prevista la ripartizione della quota sociale in favore della Rappresentanza intercomunale o locale.
È fatto obbligo alla Rappresentanza intercomunale o locale di provvedere alla rendicontazione contabile con cadenza trimestrale, da trasmettere al Consiglio Provinciale. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Regolamento Contabile per gli approfondimenti necessari.
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E AD ACTA
Art. 49 - Il Commissario Straordinario
Il Commissario Straordinario nominato dagli organi competenti, opera in sostituzione dei Consigli Regionali e Provinciali per un tempo limitato, in forza di situazioni eccezionali e contingenti.
Il Commissario Straordinario resta in carica per il tempo strettamente necessario al ripristino degli Organi sociali sciolti e comunque per un periodo non superiore ad un anno con possibilità di proroga in ipotesi di comprovate ragioni.
Il Commissario Straordinario ha i pieni poteri di ordinaria amministrazione dell’organo che sostituisce, comprendendo di fatto la possibilità di svolgere tutte le attività istituzionali.
Il Commissario Straordinario, sentiti gli eventuali Vice-Commissari, può nominare un Comitato consultivo per la gestione degli affari regionali o sezionali.
Le spese relative ai Commissari Straordinari sono a carico della sede commissariata.
Il Commissario Straordinario può partecipare senza diritto di voto al Congresso Nazionale, all’Assemblea Nazionale, al Congresso Regionale e all’Assemblea Regionale.
Regolamento Esecutivo
Nell’atto di nomina del Commissario Straordinario, oltre ai poteri di ordinaria amministrazione previsti dallo Statuto, possono essere conferiti ulteriori compiti resi necessari dalle specifiche situazioni che hanno determinato il commissariamento.
Il Commissario Straordinario può nominare uno o due Vice Commissari, anche udenti e non soci.
- Qualora il Commissario Straordinario sia nominato per la gestione di più Regioni o Province, può individuare un’unica sede operativa, accorpando le sedi affidategli, al fine di assicurare una gestione più agevole ed efficiente essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne definitive per reati che incidano sulla moralità professionale, né per delitti finanziari o contro la pubblica amministrazione;
- non essere sottoposto a provvedimenti disciplinari di sospensione, espulsione o censura;
- non intrattenere rapporti di lavoro subordinato o autonomo non occasionale con l’ENS.
La nomina del Commissario Straordinario avviene nel rispetto della corretta procedura amministrativa ed è preceduta dall’adozione di apposita delibera.
Nel caso di commissariamento di una Sezione Provinciale, la nomina è proposta dal Consiglio Regionale; la relativa delibera è comunicata alla Sezione Provinciale interessata e alla Sede Centrale.
Nel caso di commissariamento di una Regione, la nomina è proposta dalla Sede Centrale, che adotta la relativa delibera e ne dà comunicazione alla Regione interessata.
Entro quattro (4) mesi dalla nomina del Commissario Straordinario, il Consiglio Regionale e la Sede Centrale effettuano le verifiche necessarie al fine di valutare la convocazione del Congresso.
Qualora sussistano le condizioni, il Consiglio Regionale o la Sede Centrale avviano le procedure di convocazione del Congresso nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari vigenti.
In ogni caso, il periodo di commissariamento non può superare dodici (12) mesi, salvo proroga motivata deliberata dalla Sede Centrale.
Art. 50 - Il Commissario ad acta
Il Commissario ad Acta nominato per la Regione dal Consiglio Direttivo Nazionale e per le Province dal Consiglio Regionale ha il compito di adottare uno o più atti amministrativi che il Consiglio Regionale e/o Provinciale abbia omesso di deliberare.
L’incarico al Commissario ad Acta deve essere preceduto da un invito formale all’Organo ad adempiere e deve contenere l’indicazione del termine massimo per compiere l’atto obbligatorio.
Il Commissario ad Acta, una volta adottati gli atti nel termine stabilito nell’atto di conferimento dell’incarico, termina dalle sue funzioni.
Le spese relative ai Commissario ad Acta sono a carico della sede commissariata.
Regolamento Esecutivo
Il Commissario ad Acta può essere persona udente e non socio ed è nominato per un periodo di tre (3) mesi, prorogabile fino a sei (6) mesi. In casi eccezionali e con provvedimento motivato può essere prorogabile.
La nomina del Commissario ad Acta è deliberata dalla Sede Centrale nei confronti del Consiglio Regionale e dal Consiglio Regionale nei confronti della Sezione Provinciale
DEL PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE
Art. 51 - Spese di funzionamento degli organi sociali
I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, del Consiglio Regionale e Provinciale, il Rappresentante Regionale e Provinciale, ove nominati, nonché il Revisore legale dei conti, il Collegio dei Probiviri, l’Organo Centrale di Controllo, il Segretario Nazionale, i Segretari Regionali ove nominati, i Commissari Straordinari e i Vicecommissari hanno diritto al rimborso delle spese vive incontrate nello svolgimento del loro mandato e a una indennità di carica.
L’Assemblea Nazionale determina gli importi e l’entità massima delle indennità di carica spettanti ai membri e commissari di cui sopra. Gli importi non possono essere superiori a quelli consentiti dall’art.16 del CTS. Il compenso del Segretario Nazionale viene determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Le indennità non sono cumulabili tra di loro.
Le spese di funzionamento degli organi dell’ENS sono a carico delle singole strutture presso cui operano.
Le spese del Congresso Nazionale ordinario e dell’Assemblea Nazionale ordinaria sono a carico della Sede Centrale, ad eccezione delle spese di viaggio che restano a carico dei rispettivi organi territoriali.
Le spese del Congresso Nazionale straordinario e dell’Assemblea Nazionale Straordinaria restano a carico dei rappresentanti dei rispettivi organi territoriali.
Le spese del Segretario Nazionale, del Revisore dei conti, dell’Organo Centrale di Controllo e del Collegio dei Probiviri sono a carico del bilancio della Sede Centrale.
Regolamento Esecutivo
Spese di funzionamento degli organi sociali
Gli ordinativi di riscossione e di pagamento devono essere firmati congiuntamente dal Presidente e dal Capo Ufficio Ragioneria e dal Segretario Nazionale per la Sede Centrale; dal Presidente e dal Consigliere Anziano per i Consigli Regionali; dal Presidente e Consigliere Anziano per le Sezioni Provinciali. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del Consigliere Anziano firma il Vicepresidente. Ogni ordinativo deve contenere l’indicazione della causale dell’entrata o della spesa e portare allegati i corrispondenti documenti giustificativi, nonché la necessaria copertura in bilancio.
Le spese relative al rappresentante delle Province sono poste a carico della Regione di pertinenza.
Art. 52 - Patrimonio, destinazione dei beni e divieto di distribuzione di utili
Il patrimonio sociale è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili di cui l’ENS sede nazionale ha la titolarità.
Il Consiglio Direttivo Nazionale amministra i beni immobili e compie ogni atto di gestione straordinaria ed ordinaria e può deliberare la loro assegnazione, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, alle sezioni Regionali che ne facciano richiesta. Alle Sezioni Provinciali che facciano richiesta l’assegnazione è a titolo gratuito.
In caso di attribuzione dell’utilizzo di beni immobili alle sedi periferiche, i poteri di amministrazione sugli stessi da parte degli Organi provinciali e regionali sono limitati alla gestione ordinaria, questi ultimi ne assumono i relativi oneri tributari, fiscali, manutentivi e di custodia, oltre alle spese variabili e fisse.
Il patrimonio dell’ENS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie nell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione, oltre che per la realizzazione delle attività istituzionali, possono essere utilizzati anche per quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, e altri componenti degli organi dell’ENS anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili vietata:
- la corresponsione ad amministratori, e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o, comunque, superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ed aventi similare struttura organizzativa;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità.
Art. 53 - Entrate
Le entrate dell’ENS sono costituite da rendite delle attività patrimoniali, dalle quote e contributi sociali, dai contributi ordinari e straordinari dello Stato o di altri Enti pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti, dai proventi di iniziative di carattere economico, da ogni altra entrata.
Le Sezioni locali amministrano e gestiscono in autonomia le entrate derivante dalle proprie attività istituzionali ed eventuali lasciti e donazioni da esse ricevute.
Gli utili ed avanzi di gestione delle attività di carattere economico sono destinate alla realizzazione di attività istituzionali.
Le entrate dell’ENS sono amministrate dalla Sede Centrale per tramite del Consiglio Direttivo Nazionale.
Gli organi periferici, fatto salvo il potere di controllo e direzione della Sede Centrale, amministrano le entrate che acquisiscono su scala locale o attraverso i conferimenti della Sede Centrale per tramite dei Consigli Regionali e dei Consigli Provinciali.
La ripartizione alle sedi locali di entrate di natura nazionale può essere deliberata dall’assemblea nazionale.
Art. 54 - Bilancio
Le Assemblee Provinciali approvano il bilancio consuntivo corredato dalla relazione di missione. Entro il 30 aprile che sarà trasmesso alla sede regionale e alla sede nazionale e depositato al RUNTS entro i termini previsti dall’art.48 del CTS.
L’Assemblea Regionale approva il proprio bilancio consuntivo, corredato dalla relazione di missione, entro il 30 aprile di ogni anno e lo trasmette alla Sede Centrale, provvedendo altresì al deposito presso il RUNTS nei termini previsti dall’art. 48 del Codice del Terzo Settore.
L’Assemblea Regionale approva e trasmette alla Sede Centrale il bilancio regionale consolidato entro il 31 maggio di ogni anno.
L’Assemblea Nazionale approva, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il bilancio consuntivo della Sede Centrale, corredato dalla relazione di missione, che sarà depositato presso il RUNTS nei termini previsti dall’art. 48 del Codice del Terzo Settore, nonché il Bilancio Consolidato Nazionale.
I bilanci consuntivi di cui ai commi precedenti sono redatti in conformità agli schemi adottati con D.M. del 5 marzo 2020 ai sensi del D.lgs. 117/17 art.13. Tutte le articolazioni territoriali dell’Ente redigono i propri bilanci annuali secondo lo schema per competenza composto dallo Stato Patrimoniale Rendiconto di gestione e relazione di missione, in coerenza con la struttura del Bilancio Unico Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale e l’Assemblea Nazionale redigono e approvano il bilancio sociale dell’ENS secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 55 - Bilancio sociale
Se superati i limiti previsti dall’art. 14 del D.lgs. 117/17 ogni Ente dovrà redigere e approvare con le stesse modalità previste dalle assemblee a livello centrale, regionale e provinciale il Bilancio Sociale.
Il Bilancio Sociale è depositato presso il Registro Unico Nazionale e pubblicato sul sito internet dell’Associazione.
Art. 56 - Libri sociali obbligatori
L’Associazione è tenuta a mantenere, anche su supporto informatico:
- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, dell’Assemblea Nazionale, dell’Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
- la tenuta e l’aggiornamento annuale del libro inventari;
- il registro dei volontari.
I libri di cui ai punti 1) e 2) sono tenuti a cura dell’organo di riferimento.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, nel rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni adottate dagli Organi associativi, nonché il diritto di visionare i libri sociali, su proposta indirizzata al Presidente dell’organo amministrativo a cui si riferiscono i libri sociali che si intende visionare. La visione è esercitata presso la sede dell’organo competente ovvero con altra modalità idonea previamente comunicata, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, in presenza di persona incaricata dall’Ente. Non è consentita l’estrazione dei libri sociali dalla sede; il socio può prendere appunti degli atti visionati, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, nel rispetto della riservatezza e della tutela dei dati personali.
SCIOGLIMENTO E OPERAZIONI STRAORDINARIE
Art. 57 - Scioglimento dell’ENS - Procedure e devoluzione patrimonio
Per l’eventuale scioglimento dell’ENS deve essere adottata la seguente procedura:
- l’iniziativa può essere presa o dall’Assemblea Nazionale con un ordine del giorno che abbia ottenuto l’approvazione dei 4/5 dei componenti, o su richiesta proveniente dai 2/3 delle Sezioni Provinciali e derivanti da un ordine del giorno votato a maggioranza dai rispettivi Congressi Provinciali;
- il Consiglio Direttivo Nazionale, constatata la regolarità della richiesta, dovrà procedere alla convocazione, entro sei mesi, del Congresso Nazionale straordinario;
- il Congresso sarà regolarmente costituito con la presenza dei 4/5 degli aventi diritto al voto;
- la decisione dell’eventuale scioglimento dell’ENS deve essere adottata dal suddetto Congresso straordinario con il voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto;
- Il Congresso nomina un comitato di liquidatori composto da tre a cinque membri di cui almeno un componente iscritto all’albo dei Revisori legali.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell’ENS sarà devoluto previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 comma 1 del CTS, di cui al successivo comma, e fatta salva ogni diversa destinazione prevista dalla legge ad altro Ente del Terzo Settore avente analoghe finalità dell’ENS, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale / dal Congresso straordinario.
La devoluzione del patrimonio è disposta previo parere dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali lo stesso si intende reso positivamente.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità del parere, sono nulli come definito dall’art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
Scioglimento delle strutture territoriali.
In caso di scioglimento, soppressione o cessazione, per qualsiasi causa, di una struttura territoriale dell’ENS (Sezione Regionale o Provinciale), si applica la seguente procedura: lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea territoriale competente, convocata in via straordinaria.
All’Assemblea straordinaria, per le sezioni territoriali con personalità giuridica, si applicano i quorum di cui ai commi 1-3-4 del medesimo articolo. Le sezioni territoriali, senza personalità giuridica deliberano con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Con il provvedimento di scioglimento è nominato uno o più liquidatori, determinandone poteri e durata. I liquidatori provvedono alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, alla riscossione dei crediti e al pagamento dei debiti e alla redazione del rendiconto finale di liquidazione.
Il patrimonio residuo della struttura territoriale, una volta estinte le passività, è devoluto all’ENS nazionale nel rispetto delle finalità istituzionali dell’Ente, Resta fermo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore in materia di devoluzione del patrimonio, ove applicabile.
Art. 58 - Operazioni Straordinarie
L’ENS può porre in essere operazioni straordinarie, quali fusione, scissione e trasformazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e della normativa vigente.
Per le operazioni straordinarie poste in essere dagli enti territoriali, il progetto dell’operazione straordinaria deve essere preventivamente trasmesso al Consiglio Direttivo Nazionale, che rilascia parere non vincolante in ragione dell’opportunità dell’operazione rispetto alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Ente.
Tali operazioni sono deliberate dalle Assemblee territoriali straordinarie dei soggetti interessati, che deliberano le operazioni straordinarie con le maggioranze previste dall’art. 57.
Le operazioni straordinarie devono essere effettuate nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Ente e non possono comportare, in nessun caso, distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione.
Restano ferme le disposizioni in materia di iscrizione e pubblicità nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 59 - Norme transitorie e finali
Le modifiche statutarie acquistano efficacia a decorrere dall’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell’art. 22, comma 6, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Il Regolamento Esecutivo, per le norme non assorbite dal nuovo Statuto, è abrogato e il nuovo, proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale, sarà deliberato dall’Assemblea Nazionale con approvazione a maggioranza semplice entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello Statuto. Il Regolamento Esecutivo potrà dare interpretazione autentica dello Statuto. Il Regolamento Amministrativo Contabile sarà deliberato dall’Assemblea Nazionale con approvazione a maggioranza semplice entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello Statuto. I Regolamenti dei Congressi Nazionale, Regionale e Provinciale, proposti dal Consiglio Direttivo Nazionale, saranno deliberati dall’Assemblea Nazionale con approvazione a maggioranza semplice entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello Statuto. Le norme demandate all’attuale Regolamento Interno in attesa dell’adozione del Regolamento Esecutivo rimarranno in vigore fino all’adozione del medesimo. Qualora le Autorità di Vigilanza individuassero delle criticità nelle norme statutarie, l’Assemblea Nazionale è autorizzata ad apportare le modifiche limitatamente alle indicazioni fornite dalle anzidette Autorità e ad armonizzare, sulla base di esse, tutto lo Statuto. In attuazione al presente Statuto gli enti territoriali dovranno convocare le rispettive assemblee per deliberare la propria autonomia di cui all’art. 10 del presente Statuto. Nelle delibere dovrà essere esplicitata l’autonomia soggettiva amministrativa, legale e fiscale degli Enti territoriali, al fine di consentire l’autonoma iscrizione all’anagrafe tributaria e al RUNTS. Gli elementi per cui gli Enti potranno qualificarsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, distinti da quello nazionale, sono a titolo esemplificativo: il potere dell’ente di auto organizzarsi secondo una propria disciplina autonoma, l’esistenza di un patrimonio mobiliare e/o finanziario proprio e separato idoneo a costituire il fondo comune dell’associazione locale, la redazione di un proprio bilancio o rendiconto che verrà depositato annualmente presso il RUNTS di appartenenza e che confluirà in quello nazionale. Con l’approvazione del presente Statuto i dipendenti che svolgono le proprie attività nelle sedi territoriali dovranno essere assunti in forza dalle sedi territoriali medesime con lo stesso trattamento economico, salariale e contrattuale; per quanto concerne il TFR dei lavoratori lo stesso, qualora non liquidato, resterà a carico, sino alla data di trasferimento del dipendente, della sede nazionale e sarà a carico delle sedi territoriali dalla data del trasferimento alla sede operativa indicata nel contratto. Tutti gli organi precedentemente eletti restano in carica salvo vi sia necessità di riproporre la nomina per ragioni di conflitto con il presente Statuto. Gli organi in scadenza sono prorogati e il relativo congresso di rinnovo dovrà temersi entro il 31.12.2027. Con il riconoscimento dell’autonomia legale, amministrativa, gestionale e tributaria, appena acquisito il codice fiscale ed il codice univoco destinatario della sede territoriale, i dirigenti di dette sedi sono tenuti a chiedere la volturazione dei contratti in corso attinenti le proprie sedi fornendo le dovute indicazioni ai fini della relativa fatturazione.
