
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce l’interpretazione del codice 42.01: i due specchi di serie sono sufficienti. L’ENS informa la Comunità e monitora la situazione sul territorio.
Cosa sta succedendo
Negli ultimi mesi, numerosi conducenti Sordi titolari di patente speciale con annotazione del codice unionale 42.01 hanno ricevuto contestazioni e sanzioni da parte delle forze dell’ordine per presunta mancanza di specchi retrovisori aggiuntivi o adattati rispetto a quelli installati di serie sul veicolo.
Queste sanzioni sono il frutto di un’interpretazione errata della norma, generata da una modifica della definizione del codice 42.01 introdotta dalla Direttiva europea 2015/653 e recepita in Italia con Decreto del 4 novembre 2016. La nuova formulazione — “dispositivo retrovisore adattato” — ha creato confusione sia tra i conducenti che tra gli agenti di polizia stradale, portando ad applicazioni difformi sul territorio nazionale.
L’ENS ha agito: il chiarimento del MIT
A seguito delle numerose segnalazioni ricevute da cittadini Sordi e dagli organismi territoriali ENS, il Presidente Nazionale Angelo Raffaele Cagnazzo ha portato formalmente la questione all’attenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il MIT, con nota protocollo 1586 del 20 maggio 2026, ha chiarito in modo inequivocabile:
la prescrizione del codice unionale 42.01 annotata sulla patente di guida speciale di un conducente affetto da minorazione dell’udito è assolta con la sola presenza dei due specchi retrovisori esterni — per i moderni veicoli installati di serie — senza la necessità di una loro modifica o adattamento.
Il MIT ha inoltre informato e sensibilizzato il Ministero dell’Interno — nelle sue competenze di coordinamento dei servizi di polizia stradale — affinché questa interpretazione venga applicata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Se sei un conducente Sordo con patente speciale e il codice 42.01 annotato sulla tua patente, devi sapere che:
– I due specchi retrovisori esterni installati di serie sul tuo veicolo sono sufficienti.
– Non hai alcun obbligo di installare specchi supplementari, grandangolari aggiuntivi o altri dispositivi specifici, salvo diverse prescrizioni individuali riportate esplicitamente sulla tua patente.
– Le contestazioni ricevute per presunta mancanza di specchi aggiuntivi sono il frutto di un’interpretazione errata della norma, ora ufficialmente chiarita dal MIT.
I dispositivi aggiuntivi restano una scelta personale
Pur in assenza di qualsiasi obbligo normativo, l’ENS ritiene utile condividere alcune raccomandazioni per una guida più sicura, in particolare nelle situazioni di traffico intenso, sorpassi, cambi di corsia e manovre.
Alcuni dispositivi opzionali possono migliorare significativamente la visibilità e ridurre i rischi:
— Specchietti supplementari per il controllo dell’angolo cieco, applicabili ai retrovisori già presenti sul veicolo.
— Piccoli specchi grandangolari da applicare ai retrovisori esterni esistenti, per ampliare il campo visivo laterale.
— Sistemi elettronici di rilevazione veicoli nell’angolo cieco, disponibili come optional su molti modelli o installabili in aftermarket.
— Dispositivi di assistenza alla guida già integrati nei modelli più recenti, come sensori di corsia e avvisi di prossimità.
L’adozione di questi strumenti è e resta una scelta personale di maggiore sicurezza. Non rappresenta, salvo specifiche prescrizioni individuali riportate sulla patente, un obbligo imposto dalla normativa vigente.
L’ENS continua a vigilare
Questa vicenda dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale la presenza di un ente di rappresentanza capace di intercettare le difficoltà concrete della Comunità Sorda e di tradurle in interlocuzione istituzionale efficace. L’ENS continuerà a seguire gli sviluppi con le Amministrazioni competenti e a informare tempestivamente la Comunità su ogni aggiornamento.



