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Maternità, paternità e congedo parentale: tutte le novità

L’INPS ha pubblicato la Circolare INPS n.122 del 27 ottobre 2022 con le indicazioni dettagliate e le novità  in materia di congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e indennità di maternità anche delle lavoratrici autonome. Si ricorda che tale novità sono state introdotte dal D.lsg 105/2022 in vigore dal 13 agosto 2022 in materia di conciliazione vita lavoro e parità di genere che ha modificato il Dlgs n.151/2001 con un focus particolare sui congedi di maternità e paternità di genitori lavoratori.

Nel medesimo D.lgs n. 151/2001 sono state altresì modificate alcune disposizioni relative alla disciplina del congedo parentale dei lavoratori dipendenti ed è stato introdotto il diritto al congedo parentale dei lavoratori autonomi. Le modifiche hanno interessato anche la legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di congedo parentale degli iscritti alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

In sintesi:

  • il congedo di paternità di dieci giorni è diventato strutturale;
  • la maternità delle lavoratrici autonome si può ottenere da due mesi prima del parto;
  • il congedo parentale è stato ampliato (spetta adesso per un totale di 12 o 13 mesi ai genitori nei primi 12 anni di vita del figlio).

L’INPS, con il Messaggio n.4025 del 08.11.2022, ha poi comunicato di aver completato gli aggiornamenti della procedura per la presentazione telematica della domanda di congedo parentale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore privato e degli iscritti alla Gestione separata. Le domande di congedo possono riguardare anche i periodi di astensione fruiti dal 13 agosto (data di entrata in vigore del Dlgs 105/20229 all’8 novembre 2022 (data della pubblicazione). Per i periodi di congedo dal 13 agosto all’8 novembre,  le domande già presentate restano valide senza nuova domanda. Per congedi successivi, le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.

Restano da aggiornare le procedure per il congedo parentale degli autonomi, l’indennità anticipata di maternità delle autonome e il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto. Gli autonomi possono astenersi dal lavoro, presentando domanda all’INPS in un secondo momento, non appena sarà rilasciata l’apposita istanza telematica.

Continuate a seguire i nostri consueti canali per restare aggiornati.

Per approfondire:

Leggi la Circolare INPS n.122 del 27 ottobre 2022

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