Ente Nazionale Sordi ETS-APS

Cerca
Close this search box.

Bonus di 1000 € per lavoratori fragili: a chi spetta, domande entro il 30 novembre

Informiamo tutta al comunità sorda che è possibile fare domanda per il bonus di 1.000 euro per i lavoratori del settore privato della categoria “fragili” (disabili gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita) che nel corso del 2021 hanno raggiunto il periodo massimo indennizzabile di malattia, rimanendo senza tutela e indennizzo a carico dell’INPS per ulteriori periodi oltre quello massimo indennizzabile.

La domanda si presenta ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2022 tramite servizio online INPS (Bonus lavoratori fragili – Indennità una tantum di cui all’art.1, comma 969, della legge 234/2021) oppure tramite i patronati.

ACCEDI AL SERVIZIO

L’INPS, espletati gli opportuni controlli, provvederà a pagare direttamente il bonus, tramite accredito sull’IBAN indicato dal richiedente, che deve essere intestato o cointestato al richiedente. Tutte le istruzioni operative sono contenute nella Circolare INPS 96/2022 e nel Messaggio 3106/2022.

A titolo di esempio (non esaustivo) possono essere beneficiari del bonus: operai del settore industria, operai e impiegati del settore terziario e servizi, lavoratori dell’agricoltura, lavoratori dello spettacolo, lavoratori marittimi.

Sono invece esclusi dalla platea di aventi diritto al bonus: collaboratori familiari (colf e badanti), impiegati dell’industria, quadri (industria e artigianato), dirigenti, portieri, lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata.

Per approfondire:

Il bonus è previsto dalla Legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022) in vigore dal 1° gennaio, dall’articolo 1 al comma 969:

Ai dipendenti del settore privato, destinatari nel 2021 del trattamento di cui all’articolo 26, comma 2, del DL 18/2020 (Decreto Cura Italia), convertito dalla legge 27/2020, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l’anno 2022.

Tags

Condividi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Tags

Condividi

Ti potrebbero interessare

My Agile Privacy
Privacy and Consent by My Agile Privacy

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare. 

Torna in alto

Iscriviti alla nostra newsletter