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Area Lavoro

Obiettivi

Lavoriamo per un cambiamento culturale che accolga e valorizzi realmente la diversità e garantisca il pieno diritto al lavoro delle persone sorde e a catena la loro autonomia, autodeterminazione e realizzazione. 

Il portale reclutamento Pubblica Amministrazione, più brevemente inPA, è un sito web dove i cittadini possono caricare il proprio cv, consultare i concorsi pubblici attivi in Italia, effettuare una ricerca delle opportunità lavorative nella PA secondo criteri geografici, registrarsi tramite CNS, CIE o SPID e candidarsi online. Il portale inPA è online dal 2021, ma dal 1° novembre 2022 è diventato l’unico strumento per l’accesso ai concorsi per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle Amministrazioni Pubbliche centrali. Entro il 2023, integrato con nuove funzionalità, sarà l’unico canale di accesso al lavoro nella Pubblica Amministrazione, compresi gli Enti locali e le Regioni. Ciò significa che tutti i concorsi e le selezioni pubbliche saranno pubblicate sul portale inPA (e non più sulla Gazzetta Ufficiale online) e tramite il sito web sarà possibile presentare la domanda di ammissione ai concorsi. 

Le categorie protette sono categorie di lavoratori con disabilità che godono di tutele che ne facilitano l’accesso nel mondo del lavoro. Il lavoro delle persone con disabilità è tutelato dall’ordinamento giuridico italiano attraverso un’apposita disciplina, contenuta nella legge numero 68 del 1999; l’obiettivo è quello di ristabilire la garanzia di quelle opportunità che purtroppo, senza un apposito intervento, rischierebbero di essere compromesse.

Categorie protette: tutto quello che bisogna sapere

Ecco l’elenco completo di coloro che possono iscriversi nella lista delle categorie protette:

  • invalidi civili con invalidità pari o superiore al 46%;
  • invalidi del lavoro con invalidità pari o superiore al 34%;
  • ciechi;
  • sordi;
  • invalidi di guerra;
  • invalidi civili di guerra;
  • invalidi di servizio;
  • orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni e soggetti equiparati;
  • profughi italiani rimpatriati.

Per “collocamento mirato” si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto. I soggetti che intendono entrare a far parte del sistema di collocamento obbligatorio e che sono in possesso delle caratteristiche a tal fine necessarie devono richiedere di essere iscritti nell’apposito elenco.

Preliminarmente, è indispensabile sottoporsi al giudizio di una commissione sanitaria Asl competente per territorio. A tal fine occorre il cosiddetto certificato introduttivo del proprio medico curante, il quale attesta la natura dell’infermità riscontrata. Il certificato va inviato telematicamente all’Inps che, entro 30 giorni, convoca il richiedente a visita attraverso raccomandata a/r ed e-mail. All’esito della visita, la Commissione sanitaria, con un verbale elettronico, attesta la percentuale di invalidità del paziente e, con una scheda funzionale, ne attesta le capacità lavorative e indica le mansioni alle quali possibile adibirlo. Il soggetto interessato ricever il verbale dall’Inps in duplice esemplare: uno integrale, contenente tutti i dati sensibili, e l’altro nel quale riportato solo il giudizio finale, che potrà essere utilizzato per le procedure amministrative.

Dopo essersi dotati di certificato, necessario recarsi presso il Centro per l’impiego della Provincia presso la quale si risiede e fare espressa richiesta di essere iscritti nell’elenco delle categorie protette.

A tal fine, occorre compilare un modulo, messo a disposizione dal Centro per l’impiego, con il quale si attesta il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

In particolare, bisogna dichiarare di:

  • essere in possesso dei requisiti di disabilità /invalidità  richiesti dalla legge,
  • trovarsi in stato di disoccupazione,
  • avere più di 15 anni di età ,
  • non essere in età pensionabile.

Al modulo va allegata la copia autenticata della scheda funzionale.

Ottenuta l’iscrizione, coloro che entrano a far parte dell’elenco delle categorie protette vengono collocati nella graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti autonomamente da Regioni e Province.

Tuttavia, il lavoratore che per due volte consecutive non risponde alla convocazione senza giustificato motivo o rifiuta il posto di lavoro corrispondente ai suoi requisiti e alla sua disponibilità viene cancellato dalle liste di collocamento ad opera della direzione provinciale del lavoro.

Chiarito quali categorie protette sono tutelate dal nostro ordinamento e come fare per entrare a farvi parte formalmente, vediamo ora quali sono in concreto le tutele alle stesse apprestate.

Lo strumento prescelto per promuovere l’inserimento nel mondo del lavoro dei predetti soggetti quello di riservare loro una quota dei posti disponibili in una determinata azienda.

In particolare:

  • i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti devono assumere almeno un lavoratore appartenente alle categorie protette;
  • i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti devono assumere almeno due lavoratori appartenenti alle categorie protette;
  • i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti devono riservare alle categorie protette almeno il 7% dei loro posti di lavoro.

Se i datori di lavoro hanno sul territorio più unità produttive, il servizio provinciale del lavoro può autorizzarli a compensare tra le varie unità  il numero di lavoratori assunti che hanno diritto al collocamento obbligatorio.

Se le unità sono collocate in diverse Regioni, l’autorizzazione deve essere richiesta al Ministero del lavoro, motivando adeguatamente.

Per comprendere operativamente quanti lavoratori appartenenti a categorie protette debbano essere assunti da un determinato datore di lavoro fondamentale conoscere i criteri con i quali va definita la base di calcolo.

In essa, nel dettaglio, vanno ricompresi:

  • i lavoratori subordinati (ad eccezione di quelli che fanno parte dell’organico in forza di collocamento obbligatorio e compresi quelli assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in base alla durata del rapporto),
  • i lavoratori somministrati,
  • gli apprendisti,
  • i lavoratori assunti con contratto di inserimento,
  • i dirigenti,
  • i lavoratori assunti per attività all’estero,
  • i soci di cooperative di produzione e lavoro,
  • i lavoratori a domicilio,
  • i lavoratori socialmente utili.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo numero 151/2015, meglio noto come Jobs Act, i datori di lavoro pubblici e privati possono computare nella quota di riserva anche i lavoratori che, nonostante ne avessero il diritto, non sono stati assunti originariamente per il tramite del collocamento obbligatorio. A tal fine, tuttavia, necessario che tali soggetti abbiano una capacità lavorativa ridotta per più del 60% o del 45% se si tratta di disabili psichici.

Anche le pubbliche amministrazioni sono assoggettate alla medesima quota d’obbligo appena vista.

Per poter lavorare nel pubblico, coloro che appartengono alle categorie protette devono comunque superare il relativo concorso. A tal fine necessario il possesso dei requisiti specificamente richiesti dal bando oltre che di quelli obbligatori per tutti (maggiore et; cittadinanza italiana o europea; assenza di condanne penali; godimento dei diritti civili e politici; regolarità rispetto agli obblighi di leva; assenza di destituzione, dispensa o licenziamento da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento). Vanno inoltre allegate la percentuale di invalidità e la categoria di appartenenza.

Non fondamentale essere iscritti nell’elenco speciale della Provincia nella quale indetto il concorso, ma sufficiente essere iscritti nell’elenco speciale di qualsiasi Provincia.

In alcuni casi, le PP.AA. bandiscono dei concorsi riservati ai disabili, che possono essere individuati consultando la serie “Concorsi ed esami” della Gazzetta Ufficiale.

I lavoratori assunti attraverso il sistema di collocamento obbligatorio hanno diritto al medesimo trattamento economico e normativo previsto per tutti gli altri lavoratori, senza alcuna distinzione.

E’ chiaro, tuttavia, che le prestazioni che possono essere richieste a tali lavoratori devono essere compatibili con il loro stato di salute e che se quest’ultimo varia esse vanno rivalutate.

Se si verifica una sopravvenuta incompatibilità con la prestazione richiesta, il soggetto appartenente alla categoria protetta può anche ottenere una sospensione momentanea dal rapporto di lavoro, non retribuita.

Le aziende che intendono assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette sono tenute a inoltrare una richiesta nominativa di avviamento presso gli uffici competenti, eventualmente preceduta da una richiesta di preselezione. Se la richiesta nominativa non va a buon fine, i lavoratori sono assunti seguendo le graduatorie presenti per qualifica.

La richiesta di assunzione va presentata dal datore di lavoro entro 60 giorni da quello in cui sorge l’obbligo.

Talvolta, per tentare di agevolare il superamento degli ostacoli che gli appartenenti alle categorie protette potrebbero comunque riscontrare nell’accesso al mondo del lavoro, i datori di lavoro che li assumono possono stipulare delle apposite convenzioni con le quali stabilire gli interventi ritenuti a tal fine necessari. Si tratta, insomma, di strumenti con i quali definire i tempi e le modalità di assunzione, la possibilità  di svolgere tirocini formativi o di orientamento, l’inserimento di patti di prova di durata più estesa rispetto a quella ordinaria.

Nelle convenzioni, inoltre, vanno indicate precisamente le mansioni alle quali viene adibito il lavoratore protetto, vanno previste forme di tutoraggio, di sostegno e di consulenza e verifiche periodiche circa l’andamento del percorso formativo.

I datori di lavoro, in ogni caso, possono avvalersi anche di forme di sostegno economico per le assunzioni obbligatorie.

Alcuni datori di lavoro sono esonerati dall’assumere necessariamente personale rientrante tra le categorie protette.

Si tratta, nel dettaglio, dei datori di lavoro che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre e in quello degli impianti su fune. Le esclusioni, più in particolare, riguardano il personale viaggiante, navigante e direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto.

L’esonero riguarda anche il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di datori di lavoro del settore edile.

Limitazioni dell’obbligo di assunzione a particolari servizi si hanno poi in polizia, nei partiti politici, nelle organizzazioni sindacali, negli istituti pubblici di assistenza e beneficenza e nelle organizzazioni di solidarietà, assistenza e riabilitazione che operano senza scopo di lucro.

Le imprese con un numero di lavoratori superiore a 35 possono chiedere di essere parzialmente esonerate dall’assunzione, adeguatamente motivando la richiesta sulla base di una connaturata pericolosità del tipo di attività svolta o delle particolari modalità di svolgimento della stessa.

In altri casi, infine, gli obblighi di assunzione tramite collocamento obbligatorio possono essere semplicemente sospesi. Ci avviene, in particolare, nel caso in cui il datore di lavoro si trovi in difficoltà economica e ne abbia fatto richiesta.

Circolari ENS

Circolare ENS n.6309 del 23/12/2022

Monitoraggio competenze lavorative sordi disoccupati: questionario

Circolare ENS prot. 5583 del 9 novembre 2022

Ultima Scadenza 2022 per Domanda Pensione Ape Sociale

Circolare ENS prot. 4885 del 4 ottobre 2022

Importanti Novità nel D.lgs n.105/2022 sul Referente Unico dell’Assistenza (art. 33 comma 3 Legge 104/1992) e sugli aventi diritto al Congedo Straordinario (art.42 comma 5 D.lgs n. 151 del 2001)”

Circolare ENS prot. 1758 del 24 marzo 2022

Banca Dati Collocamento Mirato

Cliccando qui sopra troverete le principali Leggi, Decreti Governativi e Ministeriali che riguardano le persone sorde e il loro diritto al lavoro.

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