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Regolamento R.O.I. - ONLUS
Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordomuti
Costituito dall’Associazione Italiana Minorati dell’Udito e della Parola Ente Morale (L. 12.5.1942, n. 889 - L. 21.8.1950, n. 698 - D.P.R. 31.3.1979)
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (D. Lgs. 4.12.1997, n. 460)
Associazione di Promozione Sociale (L. 7.12.2000, n. 383) COMITATO GIOVANI SORDI ITALIANI
C.G.S.I. - R.O.I.
Sede Centrale ENS
Roma, Via Gregorio VII° n. 120
Aggiornamento 2003
TITOLO I°
COSTITUZIONE - SEDE - FINI - RAPPRESENTANZA
Articolo 1
Costituzione
Il Comitato Giovani Sordi Italiani C.G.S.I. è stato costituito il 14 maggio 1994 in Valle D’Aosta, per volontà dei giovani sordi italiani, sotto l’egida dell’Ente Nazionale Sordomuti (ENS) – Onlus.
Il Comitato Giovani Sordi Italiani C.G.S.I. si ispira ai principi statutari ed alle norme regolamentari dell’ENS.
Articolo 2
Sede
Il C.G.S.I. ha la sua sede nazionale a Roma in via Gregorio VII n.120 e sedi operative presso le Sezioni Provinciali o Consigli Regionali ENS.
Articolo 3
Fini
Persegue i fini di cui all’art. 3 dello Statuto ENS, con riferimento ai minorati dell'udito e della parola fino a 30 anni di età.
Articolo 4
Attività Istituzionali
Per il perseguimento delle attività di cui all’art. 3 dello Statuto ENS e del presente R.O.I., il C.G.S.I. svolge - previa delega del Consiglio Direttivo ENS - tutte le attività istituzionali di cui all’art. 4 dello Statuto ENS con riferimento ai minorati dell'udito e della parola fino a 30 anni di età.
Articolo 5
Principi generali
Il C.G.S.I. per il conseguimento dei propri fini opera con criteri di assoluta apartiticità ed aconfessionalità e non persegue fini di lucro.
Si ispira ai principi della democrazia, del pluralismo, dei diritti dei disabili e delle minoranze sanciti dalle leggi italiane e dalle direttive europee, nonché dai documenti e raccomandazioni delle Nazioni Unite, UNESCO, OIT e OMS.
Il C.G.S.I. attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l’effettiva partecipazione dei giovani sordi e prevedendo per gli associati di età compresa tra i 18 anni e i 25 anni il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni del presente regolamento, nonché per l’elezione degli organi sociali interni.
Articolo 6
Dei rapporti con le Organizzazioni Nazionali ed Internazionali
Il C.G.S.I. collabora con l’EUDY e il WFDY e può aderire, previa propria deliberazione ratificata dal Consiglio Direttivo ENS, ad organizzazioni anche di carattere federativo sia nazionali sia internazionali fra e per i giovani disabili.
Il Comitato Nazionale C.G.S.I. ha la facoltà di delegare soci in base alla loro competenza a partecipare a congressi, convegni, seminari, riguardanti i giovani sordi a livello nazionale ed internazionale, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo ENS.
Articolo 7
Entrate
Le entrate di cui il C.G.S.I. dispone sono:
1) contributi determinati dal Consiglio Direttivo dell’ENS;
2) contributi erogati da soggetti pubblici e privati.
Gli eventuali utili ed avanzi di gestione delle attività di carattere economico vengono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali, o di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO III°
CORPO SOCIALE
Articolo 8
Categorie
Il corpo sociale è composto esclusivamente dalle categorie di soci ENS di cui all’art. 9 dello Statuto ENS:
a. soci aggregati
b. soci effettivi di età compresa tra i 18 e i 30 anni.
Articolo 9
Del voto e delle cariche elettive
Hanno diritto di voto i soci di cui all’articolo precedente di età compresa tra i 18 e i 25 anni.
Possono candidarsi alle cariche interne i soci di cui all’articolo precedente di età compresa tra i 18 e i 28 anni.
Non sono eleggibili coloro che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con l'ENS.
E’ incompatibile il cumulo delle cariche elettive in seno all’ENS. In caso di elezione a più cariche, il candidato ha diritto di opzione per una sola di esse.
Alla carica vacante subentra il primo dei non eletti; a parità di voti, il più giovane di età.
Il voto è personale, libero e segreto e non può essere delegato ad altri.
Articolo 10
Diritti e doveri dei soci e degli iscritti
I soci ENS hanno diritto al godimento dei benefici dell'organizzazione del C.G.S.I. e a partecipare alla vita associativa.
I dirigenti C.G.S.I. hanno il dovere di osservare e far osservare le norme statutarie e regolamentari, nonché di rispettare e far rispettare l’Istituzione dell’ENS.
TITOLO IV°
STRUTTURA DEL C.G.S.I.
Articolo 11
Composizione
Il C.G.S.I. è composto da:
1. Rappresentanze periferiche:
a) Provinciali;
b) Regionali.
2. Rappresentanze centrali:
a) Assemblea Nazionale;
b) Comitato Nazionale;
c) Presidente Nazionale.
TITOLO V°
DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE
Articolo 12
Competenze e struttura
L’Assemblea Nazionale determina gli indirizzi del C.G.S.I..
L’Assemblea Nazionale è costituita dai:
a) Rappresentanti Provinciali e Regionali del C.G.S.I.;
b) Membri del Comitato Nazionale C.G.S.I.;
c) Presidente Nazionale C.G.S.I.
Sono di sua competenza:
1) la determinazione degli indirizzi politico-sociali del C.G.S.I.;
2) la discussione ed approvazione della relazione morale e finanziaria del Comitato Nazionale;
3) le proposte di modifica del R.O.I.;
4) l’elezione del Presidente Nazionale;
5) l’elezione del Comitato Nazionale;
Oltre ai soci effettivi possono partecipare all’Assemblea Nazionale, senza diritto di voto, i membri del Consiglio Direttivo ENS e gli iscritti di cui all’art.9 dello Statuto ENS di età compresa tra i 18 e i 30 anni, nonché delegazioni di altri organismi internazionali di giovani sordi.
Articolo 13
Convocazione
L’Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente del C.G.S.I. e si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, ed in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei Rappresentanti Provinciali del C.G.S.I..
La Convocazione dell’Assemblea Nazionale è comunicata con lettera circolare almeno 45 giorni prima.
La sede, la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale sono deliberati dal Comitato Nazionale del C.G.S.I..
Articolo 14
Dell’Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale è presieduta da un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, un Vice Presidente, tre Scrutatori ed un verbalizzante, scelti fra i suoi componenti, esclusi i membri uscenti del Comitato Nazionale del C.G.S.I. e coloro che intendono candidarsi.
Articolo 15
Votazioni - deliberazioni – validità
Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che per le elezioni delle cariche sociali, che avvengono con scrutinio segreto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.
L’Assemblea Nazionale è validamente costituita, anche per le deliberazioni riguardanti le modifiche al R.O.I., quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
TITOLO VII°
DEL COMITATO NAZIONALE
Articolo 16
Composizione
Il Comitato Nazionale è costituito da cinque componenti compreso il Presidente del C.G.S.I. eletti dall’Assemblea Nazionale.
Il Comitato Nazionale resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
I componenti di esso che senza giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Comitato stesso.
I componenti del Comitato Nazionale, in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata, vengono sostituiti seguendo l'ordine delle votazioni riportate nell’Assemblea Nazionale.
Articolo 17
Convocazione e validità
Il Comitato Nazionale è convocato dal Presidente del C.G.S.I. in via ordinaria ogni quadrimestre, in via straordinaria ogni qualvolta per motivate ed urgenti ragioni e purché ne sia stata fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri.
Gli avvisi di convocazione del Comitato Nazionale devono essere inviati con lettera raccomandata (A/R o a mano) almeno cinque giorni prima della convocazione, unitamente all'ordine del giorno.
Il Comitato non può deliberare che sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli che saranno eventualmente presentati da un terzo dei suoi membri, almeno due giorni prima della convocazione.
Le sedute del Comitato Nazionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione di quelle in cui si tratta di procedere all’attribuzione di incarichi, oppure di questioni personali.
I componenti il Comitato Nazionale non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi propri, del coniuge, dei parenti o affini.
Articolo 18
Competenze
Il Comitato Nazionale:
a. propone all’Assemblea Nazionale, per l’approvazione, la relazione programmatica, la relazione morale, il piano finanziario e il rendiconto;
b. esegue e fa eseguire le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale;
c. predispone il R.O.I. ed eventuali proposte di modifica da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell’ENS e successivamente dell’Assemblea Nazionale del C.G.S.I.;
d. propone al Consiglio Direttivo dell’ENS la nomina di un rappresentante esperto in occasione di congressi, convegni, seminari, riguardanti i giovani sordi a livello nazionale ed internazionale;
e. propone al Consiglio Direttivo dell’ENS i nominativi di uno o più componenti per il funzionamento della Segreteria.
TITOLO IX°
DEL PRESIDENTE NAZIONALE
Articolo 19
Competenze e Rappresentanza del C.G.S.I.
Il Presidente ha la rappresentanza del C.G.S.I.. Presiede l’Assemblea Nazionale, il Comitato Nazionale a cui propone la nomina del Vice Presidente; cura la gestione economica del C.G.S.I.; vigila perché siano osservate le norme regolamentari; provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale e del Comitato Nazionale; adotta in caso di urgenza e con riserva di ratifica da parte del Comitato Nazionale nella sua prima adunanza tutti i provvedimenti di competenza del medesimo.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.
In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata il Consiglio Direttivo ENS, su proposta del Comitato Nazionale si determina in via temporanea fino alla successiva Assemblea Nazionale.
TITOLO X°
DELLA SEGRETERIA
Articolo 20
Nomina e competenze
Il membro/i della Segreteria:
a. partecipa alle riunioni dell’Assemblea Nazionale e del Comitato Nazionale senza diritto di voto;
b. cura e redige i verbali delle riunioni, la corrispondenza, tutti gli atti amministrativi di cui alla lettera a), affianca il Presidente ed i membri del Comitato nelle loro specifiche competenze.
TITOLO XV°
RAPPRESENTANZE PROVINCIALI E REGIONALI
Articolo 21
Organizzazione
L'organizzazione del C.G.S.I. su base periferica è costituita da:
a) Rappresentanze Provinciali;
b) Rappresentanze Regionali.
c) Assemblee Provinciali;
d) Assemblee Regionali.
Le rappresentanze possono essere costituite in ogni provincia e regione e sono formate da tutti gli associati all'ENS con i requisiti di cui all’art. 8 del presente R.O.I..
Le rappresentanze assumono le seguenti denominazioni Comitato Giovani Sordi Italiani , seguito dal nome della Provincia o Regione di appartenenza.
Le rappresentanze esplicano le proprie attività secondo quanto stabilito dalle norme regolamentari, nonché dalle direttive del Comitato Nazionale, assumono tutte le iniziative per attuare i compiti associativi di cui agli artt. 3 e 4 del presente R.O.I., nonché quelli organizzativi e di perseguimento delle finalità del C.G.S.I..
Articolo 22
Delle Assemblee Provinciali e Regionali
Le Assemblee Provinciali e Regionali sono costituite dai soci di cui all’art. 8 del presente R.O.I.
Sono di sua competenza:
a. l’approvazione della relazione morale, programmatica, del rendiconto finanzario;
b. l’elezione dei Rappresentanti Provinciali e Regionali. Esse vengono convocate in via ordinaria una volta ogni quattro anni.
Il Presidente e i componenti del Comitato Nazionale C.G.S.I. possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.
Articolo 23
Organizzazione - convocazione - validità – votazioni
Le Assemblee Provinciali e Regionali sono convocate dai rispettivi Responsabili almeno quindici giorni prima delle riunioni.
L’Assemblea elegge il Presidente, il Vice Presidente, tre Scrutatori e il verbalizzante.
Le convocazioni devono contenere l’ordine del giorno dei lavori.
Analoga comunicazione deve essere fatta almeno trenta giorni prima di detta data, al Comitato Nazionale del C.G.S.I., il quale ha facoltà di far iscrivere all'ordine del giorno argomenti di interesse generale.
Le Assemblee sono valide in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli stessi.
Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere per elezioni di cariche o per questioni di carattere personale.
Articolo 24
Delle Rappresentanze Provinciali e Regionali
Il C.G.S.I. Provinciale e Regionale può essere costituito da uno o tre rappresentanti.
In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata, di uno o più rappresentanti, questi vengono integrati seguendo l'ordine dei voti riportati in Assemblea.
La rappresentanza eletta rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
I componenti di esso che senza giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti. La rappresentanza si riunisce ordinariamente ogni quadrimestre.
Articolo 25
Competenze
Il C.G.S.I. Provinciale e Regionale hanno il compito di:
a. scegliere al proprio interno il/i rappresentante/i;
b. vigilare sull’applicazione dei deliberati delle rispettive Assemblee e di attuare tutte le iniziative per la realizzazione dell’autonomia e delle pari opportunità;
c. assumere e promuovere iniziative in favore dei giovani sordi;
d. promuovere e incentivare le attività e la partecipazione dei giovani, reperire i mezzi finanziari per l'attività locale a favore dei giovani.
Articolo 26
Del Rappresentante Provinciale e Regionale
Il Rappresentante Provinciale coordina l’attività e le iniziative nel rispettivo territorio, e attua tutte le direttive emanate dell’Assemblea Provinciale e Regionale.
Il Rappresentante del C.G.S.I. ricopre la funzione di Delegato dei Giovani della Sezione di appartenenza in sede di Assemblea Nazionale dell’C.G.S.I.
TITOLO XVI°
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27
Entrata in vigore
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono le norme dello Statuto e del R.G.I. dell’ENS.
Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente R.O.I. del C.G.S.I. ed entra in vigore dopo 15 giorni a partire dalla data di ratifica del Consiglio Direttivo dell’ENS.